Skip to content

Ticino Camera dei ricorsi penali 02.04.2007 60.2007.81

2. April 2007·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,214 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato

Volltext

Incarto n. 60.2007.81  

Lugano 2 aprile 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 1/2.3.2007 presentata dal

IS 1  

chiedente la pronuncia della decadenza della cauzione di CHF 3'000.-- prestata da PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________);

richiamate le osservazioni 9/12.3.2007 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, con le quali comunica di associarsi alla richiesta di decadenza della cauzione;

richiamate le osservazioni 14/15.3.2007 del patrocinatore di PI 2, mediante le quali chiede la restituzione della somma a suo tempo depositata;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   PI 2, in relazione al procedimento penale contro di lui aperto per ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti, ha depositato una cauzione di CHF 3'000.-- in data 7.5.2004.

                                   2.   Benché regolarmente citato, PI 2 non ha fatto atto di comparsa al dibattimento pubblico celebrato il 10.1.2007. La Corte ha pertanto deciso di procedere nei suoi confronti secondo le forme contumaciali ai sensi degli art. 308 ss. CPP (sentenza del 10.1.2007, p. 4, inc. __________).

                                         La sentenza della Corte delle assise correzionali ha riconosciuto PI 2 autore di ripetuta truffa (mancata) e ripetuta falsità e l’ha condannato ad una pena detentiva di 14 mesi.

                                   3.   Con la presente istanza, il presidente della Corte giudicante chiede di pronunciare la decadenza a favore dello Stato della cauzione prestata da PI 2.

                                         Nelle proprie osservazioni, il procuratore pubblico ha aderito alla richiesta di decadenza.

                                         Il patrocinatore di PI 2 chiede al contrario di rinunciare alla decadenza della cauzione prestata, adducendo che al dibattimento avrebbe prodotto un certificato medico (allegato alle osservazioni presentate in questa sede) che fa stato di una seria cardiopatia a carico di PI 2, ma che in aula la difesa avrebbe rinunciato a formalizzare una richiesta di non presenziare al dibattimento, considerato come il certificato non avrebbe giustificato, agli occhi del presidente, la mancata comparsa al dibattimento.

                                   4.   La cauzione è una misura sostitutiva dell’arresto (art. 96 CPP) e decade a favore dello Stato dal momento in cui la persona che l’ha prestata non si sottopone ad un atto di procedura o all’esecuzione della pena. La dottrina tende a non correlare questa conseguenza con l’esito del procedimento. La decisione che costata l’assenza colpevole da una qualsiasi citazione, davanti all’autorità giudiziaria o di esecuzione, già da sola appare sufficiente per far scattare il suo decadimento a favore dello Stato (cfr. G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 874, in particolare n. 2425, p. 566).

                                         Secondo l’art. 112 cpv. 1 CPP, la cauzione decade a favore dello Stato, con gli eventuali interessi non scaduti, allorché l’accusato rispettivamente il condannato si sottrae al procedimento o all’espiazione di pena o misura privativa della libertà. La decadenza della cauzione interviene quindi ope legis quando si verificano le condizioni elencate da questo capoverso.

                                         La parte civile ha diritto di chiedere che siano anzitutto soddisfatte con la cauzione prestata dal condannato le sue pretese di risarcimento civilmente esigibili se è prevedibile che il danno, non coperto da nessuna assicurazione, non sarà risarcito dal condannato (art. 112 cpv. 2 CPP).

                                         La successiva sentenza di decadenza della cauzione prolata dalla Camera dei ricorsi penali, secondo l'art. 112 cpv. 3 CPP, ad istanza del presidente della Corte competente, ha quindi solo valore dichiarativo e non costitutivo, limitandosi a constatare che la cauzione è decaduta ex tunc, al momento in cui se ne sono verificati i presupposti. Nel caso in cui un accusato si sottrae al procedimento e viene poi arrestato o si ripresenta, la decadenza della cauzione è già sostanzialmente intervenuta (cfr. decisione GIAR 26.8.1993 in re. K.).

                                         In questi casi, la restituzione della cauzione potrà perciò essere solo parziale, con trattenuta delle presumibili spese, multe e indennità di parte civile (art. 112 cpv. 4 CPP).

                                         Il Tribunale federale (cfr. REP. 1978, 258 ss.) chiamato a determinarsi sulla natura della cauzione codificata dall’art. 42 cpv. 1 vCPP (1941) - sostituito nel 1993 dall’art. 51 e nel 1996 dall’art. 112 cpv. 1 CPP, che ne hanno ripreso sostanzialmente il contenuto - aveva ritenuto che secondo la procedura ticinese non ogni inosservanza dei doveri processuali incombenti ad un imputato in libertà provvisoria comportasse la decadenza della cauzione a favore dello Stato. Aveva argomentato che l’ingiustificata non comparsa dell’imputato ad una citazione costituiva sì motivo per ricondurlo in carcere nonostante la prestata cauzione, ma non ancora motivo di decadenza della cauzione, poiché, ricondotto in carcere l’imputato, la cauzione veniva liberata (art. 42 cpv. 3 vCPP). Nemmeno potevano essere tratte conclusioni circa il decadimento o meno della cauzione a favore dello Stato dalla circostanza che il processo fosse celebrato nella forme contumaciali. Determinante doveva essere la valutazione del comportamento dell’imputato circa la sua intenzione di sottrarsi all’applicazione di mezzi coercitivi, in particolare al ripristino dell’arresto ai fini istruttori o ad un’eventuale espiazione della pena. Per quanto riguarda il decadimento della cauzione a favore dello Stato, il CPP entrato in vigore l’1.1.1996, a parte qualche modifica redazionale, non ha modificato l’ordinamento su cui è stato chiamato a statuire il Tribunale federale.

                                   5.   PI 2 non si è presentato al dibattimento avanti la Corte delle assise correzionale di __________.

                                         In queste circostanze, richiamate le considerazioni di diritto esposte, si giustifica far decadere la cauzione da lui prestata a favore della Stato, in quanto PI 2, con il proprio comportamento, ha dimostrato la sua intenzione di sottrarsi all’applicazione di mezzi coercitivi, in particolare al ripristino dell’arresto ai fini istruttori o ad un’eventuale espiazione della pena. Nella fattispecie, l’ingiustificata assenza dal processo, ritenuta tale dalla Corte, costituisce condizione e causa di decadenza della cauzione a favore dello Stato (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 112 CPP, p. 449). PI 2                       PI 2 doveva e, come riconosciuto dalla Corte, poteva essere personalmente presente al dibattimento (art. 233 cpv. 1 CPP). La presenza dell’accusato al dibattimento rientra di per sé negli scopi e fini stessi del procedimento penale (cfr. Pr 2001 n. 189, p. 1/49 in fine). Per questo motivo, la sua assenza non è sopperibile dalla presenza del suo legale.

                                         Neppure il certificato medico modifica questa conclusione, ritenuto che dal testo della sentenza del 10.1.2007 (inc. TPC __________) non risulta nemmeno la sua produzione.

                                   6.   Di conseguenza l’istanza è accolta, con dichiarazione di decadenza a favore dello Stato della cauzione fino a concorrenza di CHF 3'000.--.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 112 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                    §   Di conseguenza la cauzione di CHF 3'000.--, prestata da __________, __________, è dichiarata decaduta a favore dello Stato.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedi di diritto:

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

                                         Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

                                   4.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           Il segretario

60.2007.81 — Ticino Camera dei ricorsi penali 02.04.2007 60.2007.81 — Swissrulings