Incarto n. 60.2007.497
Lugano 9 giugno 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/18.12.2007 presentata da
IS 1, , patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione al decreto di stralcio 18.12.2006 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 28.12.2007/2.1.2008 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli – che comunica di non avere particolari osservazioni – e 7/8.1.2008 della Divisione della giustizia – che, in generale, si rimette alle osservazioni del Ministero pubblico e, in particolare, contesta la pretesa per torto morale –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 14.6.2006 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di danneggiamento giusta l’art. 144 cpv. 1 CP “per avere, in data 1.01.2006, nonché in data 8.02.2006, inserendo della colla nei cilindri della serratura della porta secondaria dell’EP __________ sito in via __________ intenzionalmente danneggiato una cosa in uso alla __________ in liquidazione”;
che ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 200.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese rispettivamente l’ammonimento ex art. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP in luogo della revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di cinque giorni di detenzione (decretate il 10.1.2005 dal Ministero pubblico ed il 4.4.2005 dalla Staatsanwaltschaft __________);
che ha inoltre rinviato la parte civile al competente foro per eventuali pretese (DA __________);
che con scritto 20/21.6.2006 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;
che il dibattimento è stato aggiornato al 19.12.2006;
che il 15/18.12.2006 __________ e __________ hanno ritirato le querele penali 2.1.2006 e 8.2.2006 presentate nei confronti di ignoto, in seguito identificato in IS 1;
che con decreto 18.12.2006 il giudice della Pretura penale ha stralciato dai ruoli il procedimento (inc. __________);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale di cui al decreto di accusa 14.6.2006 (DA __________) ed al successivo decreto di stralcio 18.12.2006 (inc. __________), l’importo di CHF 2'516.--, oltre interessi, di cui CHF 2'216.-- per le spese legali e CHF 300.-- per il torto morale;
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che – come esposto – unicamente l’accusato prosciolto ha diritto all’indennità;
che nel caso concreto il giudice della Pretura penale ha stralciato dai ruoli il procedimento in seguito al ritiro delle querele penali;
che, essendo la querela penale un presupposto processuale, in difetto del quale il reato non può (più) essere perseguito (BSK Strafrecht I – C. RIEDO, 2. ed., Basilea 2007, n. 20 ad vor art. 30 CP; A. DONATSCH / B. TAG, Strafrecht I, 8. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, p. 403 s.; S. TRECHSEL / P. NOLL, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 6. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, p. 295), il ritiro delle querele penali ha comportato un impedimento a procedere, di modo che il giudice non ha potuto né condannare né assolvere [decisioni di questa Camera 27.4.2007 in re P.I. (inc. __________), 15.3.2004 in re I.M. (inc. __________) e 15.3.2004 in re F.D. (inc. __________)];
che manca pertanto il presupposto del proscioglimento come imposto dal tenore letterale dell’art. 317 CPP;
che questa fattispecie non è comparabile a quella di cui alla decisione 14.3.2006 di questa Camera (inc. __________), alla quale fa riferimento IS 1, concernente uno stralcio per intervenuta prescrizione dell’azione penale, che – quale presupposto materiale – deve essere sanzionata con un giudizio di merito;
che in queste circostanze l’istanza è respinta;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del qui istante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
per conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria