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Ticino Camera dei ricorsi penali 29.09.2008 60.2007.479

29. September 2008·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·4,264 Wörter·~21 min·4

Zusammenfassung

Istanza di indennità per ingiusta carcerazione. spese legali. danno materiale. torto morale

Volltext

Incarto n. 60.2007.479  

Lugano 29 settembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3.12.2007 presentata da

IS 1 patr. da: Studio legale e notarile avv., ,  

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 23.4.2007 della Corte delle assise criminali (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamate le osservazioni 11.12.2007 della Divisione della giustizia con le quali esprime “(…) qualche perplessità circa la tesi secondo cui il procedimento penale (…) sia stato di una complessità tale da giustificare, per le spese di patrocinio, l’esposizione di una tariffa oraria di fr. 270.-- in luogo di una remunerazione di fr. 250.-- l’ora” ed afferma che, “(…) in caso di sostituzione del difensore, le maggiori spese di patrocinio, derivanti da ciò, sostenute dall’accusato prosciolto non possono essere addossate allo Stato”;

richiamate le osservazioni 25/28.1.2008 del procuratore pubblico Luca Maghetti di cui si dirà, laddove necessario, in seguito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con atto d’accusa 8.2.2007 il procuratore pubblico Luca Maghetti ha posto in stato d’accusa davanti alla Corte delle assise criminali di __________ IS 1, in detenzione preventiva dal 12.7.2006 (dapprima presso la camera-cella dell’Ospedale Regionale di __________, Sede __________, poi trasferito al carcere cantonale La Stampa in data 14.7.2006), siccome accusato, insieme ad altre due persone, di violenza carnale, “(…) per avere, durante l’estate 2005, a __________, presso la propria abitazione, costretto __________, nata il __________, a subire, contro la propria volontà, la congiunzione carnale, usando violenza ed esercitando pressioni psicologiche, segnatamente sfruttando l’inferiorità psicologica della vittima dovuta alla grande differenza d’età, (…)”, di coazione sessuale ripetuta “(…) per avere, nell’estate 2005, a __________ presso la propria abitazione e presso lo stabile abitato dalla vittima (…), in cinque o sei occasioni, in date imprecisate (…), costretto __________ a subire atti sessuali, usando violenza, minaccia (…) ed esercitando pressioni psicologiche, (…), ripetutamente costretto __________, ad essere baciata, toccata nelle parti intime, tentando più volte di svestirla, in un’occasione togliendole la maglietta ed il reggiseno, senza giungere ad un rapporto sessuale completo (…)”, e di atti sessuali con fanciulli ripetuti “(…) per avere, (…), ripetutamente compiuto atti sessuali su __________, al momento dei fatti __________ (…)” (ACC __________);

                                         che con giudizio 23.4.2007 la suddetta Corte ha assolto il qui istante dalle imputazioni;

                                         che con l’istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 155'998.35, di cui CHF 57'998.35 per spese di patrocinio, CHF 61'500 per perdita di guadagno, CHF 35'000.-- per torto morale e CHF 1'500.-- per ripetibili di questa sede;

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA), abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata, applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del procedimento;

che in altre parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che al momento del suo arresto il 12.7.2006, IS 1 ha nominato l’avv. __________ e l’avv. __________ quali suoi difensori di fiducia (AI 82);

che in data 3.10.2006 entrambi i patrocinatori hanno però revocato il mandato (AI 226/227);

che successivamente è subentrato l’avv. __________, il quale ha revocato il mandato con comunicazione 6.10.2006 (AI 236);

che il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha dunque nominato, in data 9.10.2006, l’avv. __________ quale suo difensore d’ufficio (AI 240);

che in data 19.10.2006 l’istante ha tuttavia incaricato l’avv. __________ della sua difesa (AI 259);

che pertanto in data 23.10.2006 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha revocato la nomina dell’avv. __________ quale difensore d’ufficio di IS 1 (AI 271);

che vista l’istanza presentata il 17.4.2007 dall’avv. __________ intesa a far valere la garanzia dello Stato per il pagamento della sua nota professionale di complessivi CHF 3'532.50, il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha approvato la suddetta nota d’onorario e l’ha posta a carico dello Stato, che è subentrato nel diritto alla rifusione (doc. 3.3);

che IS 1 postula la rifusione della nota professionale dei suoi patrocinatori di fiducia, avv. __________ e avv. __________, di complessivi CHF 14'146.40 [di cui CHF 11'812.50 di onorario (47 ore e 15 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 1'334,70 di spese e CHF 999.-- di IVA (doc. 3.2)];

che la tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora, è conforme ai principi suesposti;

che tuttavia il dispendio orario, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, non appare giustificato dalle concrete necessità di istruttoria e di patrocinio, in considerazione anche del fatto che l’avv. __________ e l’avv. __________ hanno patrocinato il qui istante per soli tre mesi;

che nel caso in cui un accusato conferisce mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento, vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);

che in concreto IS 1 non ha addotto alcuna oggettiva giustificazione al doppio patrocinio;

che di conseguenza gli onorari e le spese inerenti il doppio patrocinio (apertura incarto, colloqui fra gli stessi avvocati) restano a carico del qui istante;

che nondimeno il numero di colloqui con i famigliari del qui istante, rispettivamente gli incontri e gli scritti a loro indirizzati è eccessivo e non giustificato dalle effettive necessità di istruttoria e di patrocinio (o almeno IS 1 non ne spiega la necessità in questa sede);

che infatti, in capo ad una conduzione ragionevole del mandato, prestazioni dell’avvocato di sostegno morale / aiuto sociale all’accusato o ai suoi famigliari non vengono indennizzate giusta l’art. 317 CPP: esse, per quanto eccedenti i limitati bisogni di patrocinio, restano quindi a carico dell’istante (decisione 26.6.2007 del Consiglio di moderazione in re avv. L.D., p. 4 s., inc. 19.2006.1);

che conseguentemente all’istante va riconosciuto l’importo limitatamente a CHF 5'042.-- (20 ore e 10 minuti) a titolo di onorario in relazione al patrocinio dell’avv. __________ e dell’avv. __________, di cui 360 minuti inerenti i colloqui telefonici (con la moglie dell’accusato, il fratello, il padre, il GIAR, il procuratore pubblico), 290 minuti (come esposto) inerenti gli scritti (inviati alla moglie dell’accusato, al fratello, al padre, al GIAR, al procuratore pubblico), 400 minuti inerenti i colloqui con il cliente e con i suoi famigliari, 160 minuti inerenti l’esame degli atti;

che a questa somma vanno aggiunte le spese pari a CHF 720.--, importo che considera, come esposto in precedenza, le limitate necessità di frequenti relazioni e contatti tra i patrocinatori ed i famigliari del qui istante;

che in particolare sono state ridotte quelle inerenti le telefonate in uscita (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. __________) e quelle in entrata (non fatturabili);

che l’IVA ammonta a CHF 437.90;

cha all’istante va pertanto rifuso, a titolo di spese legali per il patrocinio dell’avv. __________ e dell’avv. __________, CHF 6'200.--;

                                         che IS 1 postula inoltre la rifusione della nota professionale dell’avv. __________ di complessivi CHF 43'851.95 [di cui 38'720.-- di onorario (143 ore e 25 minuti a CHF 270.--/ora), CHF 1'622.90 di spese, CHF 3'066.05 di IVA e CHF 443.-- di uscite per fotocopie (doc. 3.1)];

che come già sopraccitato, nel caso in cui un accusato conferisce mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento, vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio;

che di conseguenza gli onorari e le spese inerenti la sostituzione del legale (apertura incarto, procura, colloqui introduttivi, per esempio) restano a carico del qui istante, che peraltro non spiega, ancora una volta, i motivi alla base dell’avvicendamento;

che la tariffa applicata, pari a CHF 270.--/ora, non appare conforme ai suddetti principi;

che a tale proposito l’istante afferma che “(…) il patrocinio ha in particolare richiesto lo studio di un incarto molto ampio, che oltre alla vicenda di IS 1, interessava le accuse a carico di altri prevenuti, che dovevano però essere pure esaminate” (istanza di indennità 3.12.2007, p. 6);

che tuttavia, benché il procedimento in esame ha certamente richiesto alla difesa degli oneri non indifferenti, segnatamente con riferimento alla gravità delle accuse e alla lunga detenzione preventiva cui è stato astretto il qui istante, il procedimento non presentava particolari difficoltà dal profilo giuridico;

che pertanto si giustifica ancora applicare una tariffa di CHF 250.--/ora, conformemente ai principi suesposti;

che inoltre il dispendio orario esposto, pur riconoscendo l’efficacia del lavoro svolto dal difensore, nonché l’impegno e la diligenza dimostrati nell’occasione, appare, anche in questo caso, eccessivo e non può essere interamente confermato in questa sede;

che gran parte dei colloqui telefonici sono stati effettuati con famigliari dell’istante, segnatamente con il fratello, con la moglie o con conoscenti;

che inoltre il patrocinatore si è incontrato con il fratello, con la compagna e con la moglie dell’istante, complessivamente per più di 1 ora e 15 minuti;

che anche in questo caso le prestazioni dell’avvocato di sostegno morale / aiuto sociale all’accusato o ai suoi famigliari, trattandosi di dispendio di tempo chiaramente al di là delle strette necessità di patrocinio del cliente, non possono essere indennizzate;

che pure il dispendio orario (pari a quasi 44 ore) per l’esame della documentazione agli atti, anche se voluminosa, appare eccessivo;

che per il patrocinio prestato dall’avv. __________ viene dunque ammesso un dispendio orario limitatamente a 125 ore a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 31'250.--, di cui 845 minuti inerenti i colloqui telefonici, 1’375 minuti inerenti gli scritti e gli atti di causa (istanza di complemento di inchiesta, istanza di libertà provvisoria, osservazioni al GIAR, reclamo per complemento d’inchiesta), 2’160 minuti inerenti l’esame degli atti e la preparazione al processo, 1'460 minuti inerenti i colloqui con il cliente, 270 minuti inerenti l’interrogatorio 23.10.2006, 1'330 minuti inerenti il processo e 60 minuti inerenti altre prestazioni (fotocopie presso il Ministero pubblico, “ritirato chiavi appartamento cliente presso Polizia cantonale”, “consegna DVD presso Ministero pubblico”);

che a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 1'362.90, di cui CHF 510.-- per scritturazioni, CHF 496.-per fotocopie, CHF 106.90 inerenti le spese postali e CHF 250.-- inerenti le spese telefoniche e fax (ridotte in considerazione del dispendio orario riconosciuto per i colloqui telefonici);

che l’IVA ammonta a CHF 2'478.60;

che sono ancora riconosciute le uscite per “(…) vers. a Ministero pubblico (fotocopie)” di complessivi CHF 443.--;

che all’istante vanno pertanto rifusi, a titolo di spese legali per il patrocinio dell’avv. __________, CHF 35'534.50;

che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 3.12.2007 della presente istanza;

                                         che, con riferimento al risarcimento dei danni materiali, secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

                                         che l'accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;

                                         che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’istante postula CHF 37'500.-- (pari allo stipendio di 9 mesi e 12 giorni a CHF 4'000.-- al mese) oltre interessi, per perdita di guadagno: “(…) Al momento del suo arresto, IS 1 lavorava presso l’impresa __________ di __________. Tramite l’ufficio di collocamento, IS 1 aveva lavorato presso la __________ dal 23 gennaio 2006 al 28 aprile 2006, data a partire dalla quale egli era stato assunto (…), con la possibilità di prorogare il contratto di lavoro, inizialmente pattuito a termine. L’arresto, avvenuto qualche mese dopo (il 12 luglio 2006) ha bruscamente posto fine al rapporto di lavoro” (istanza di indennità 3.12.2007, p. 8);

che dalla documentazione agli atti emerge che IS 1 ha percepito per il mese di maggio 2006 un salario lordo di CHF 4’269.20, per il mese di giugno 2006 CHF 3’020.20 lordi e per il mese di luglio 2006 (fino alla data dell’arresto) CHF 2'203.65 lordi [“(…) calcolando uno stipendio medio di CHF 4'000.-- mensili, la perdita di guadagno complessiva, durante la carcerazione di 9 mesi e 12 giorni, è di 37'500.--“ (istanza di indennità 3.12.2007, p. 8)] (cfr. doc. 8);

che IS 1, postulando la rifusione di un salario lordo, sembra intenzionato a far sopportare allo Stato il danno d’assicurazione che deriverebbe dal mancato versamento, per un periodo limitato, di contributi sociali rispettivamente di quote concordate contrattualmente;

che l’istante non calcola detto danno, non lo rende sufficientemente verosimile, e non lo dimostra adeguatamente; certo a livello prettamente astratto il mancato versamento del contributo AVS per 5 mesi nel corso del 2006 e durante 4 mesi nel 2007 potrebbe comportare, a dipendenza del numero di anni di contribuzione, delle eventuali lacune contributive dell’assicurato, dell’ammontare – al momento del pensionamento – del reddito annuo medio e della fissazione del reddito annuo medio determinante, una flessione della rendita AVS cui l’istante potrebbe avere diritto al compimento dei suoi 65 anni (rendita comunque plafonata per legge);

che per quanto attiene alla LPP ed a eventuali ulteriori contributi, vale analogo discorso non essendo dimostrato un concreto danno d’assicurazione per il loro mancato versamento durante il periodo di durata della detenzione preventiva;

che va sottolineato come gli importi dovuti all’istante in conseguenza alla perdita di guadagno o di occupazione, non possono essere ritenuti quale salario o guadagno da attività lavorativa e quindi non sono soggetti alla percezione di contributi sociali in particolare dei contributi AVS/AI/IPG/AD;

che IS 1 ha quindi diritto a vedersi versare l’importo netto che il datore di lavoro gli avrebbe accreditato al fine di ogni mese lavorativo, senza diritto al rimborso di quote e contributi di natura sociale non dovuti rispettivamente non comprovati;

che pertanto all’istante è riconosciuto l’importo di CHF 33’250.--(con un salario netto medio di CHF 3'500.--) quale risarcimento per il danno materiale subito per perdita di guadagno;

che l’istante postula inoltre “(…) il risarcimento del mancato guadagno dopo la scarcerazione per un periodo di 6 mesi” (istanza di indennità 3.12.2007, p. 9);

che egli afferma che “(…) al momento del suo (…) arresto, (…), egli era occupato. Ora però non può beneficiare delle indennità per disoccupazione in quanto, al momento del suo arresto, non aveva esaurito il termine quadro per il periodo di contribuzione. IS 1 aveva complessivamente 10 mesi di contribuzione invece dei 12 richiesti (…). Se egli non fosse stato arrestato, avrebbe terminato il periodo quadro di contribuzione. L’arresto ha avuto per conseguenza che egli è ridotto al beneficio di prestazioni assistenziali per CHF 1'612.-- mensili, dal 1 novembre 2007 (…)” (istanza di indennità 3.12.2007, p. 9);

che il procuratore pubblico, nelle sue osservazioni 25.1.2008 afferma tuttavia che “(…) l’istante [è] al beneficio, già a partire perlomeno dal novembre 2005, di regolari prestazioni da parte della pubblica assistenza, con alcuni periodi di interruzioni e meglio come risulta dal documento allegato, il tutto per complessivi ca. fr. 28'000, dato aggiornato agli inizi di gennaio 2008 (vedi scritto di data 7 gennaio 2008 dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, allegato alla presente istanza). Dal medesimo documento si nota che l’ultima prestazione prima dell’arresto risale al 14 giugno 2006. Dopo la scarcerazione l’istante ha iniziato a percepire importi di ca. 1'550.-- mensili. Quindi le pretese riguardanti perdite di guadagno successivamente alla detenzione preventiva vanno rettificate, deducendo quanto l’istante ha già percepito dallo Stato” (osservazioni 25.1.2008, p. 12 s.);

che infatti dallo scritto 7.1.2008 dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento risulta che dopo la scarcerazione (da maggio 2007) IS 1 ha beneficiato di alcuni versamenti (“quote cassa malati Lamal”, “pensione/albergo”, “spillatico”, “prest. ordinaria cosas”) per un ammontare totale di CHF 10'652.90;

che pertanto dall’importo concernente la pretesa dell’istante per perdita di guadagno dopo la scarcerazione, va dedotto quanto da lui già percepito dallo Stato a titolo di prestazioni assistenziali;

che in caso di richiesta di rimborso ex art. 33 della legge cantonale sull’assistenza sociale (Las) [“(…) Obbligo di rimborso a) in generale art. 33 Le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate: (…) b. in caso di acquisizione di una sostanza rilevante; (…)”] l’autorità competente dovrà tener conto dell’ammontare qui già detratto;

che vanno pertanto riconosciuti a IS 1 CHF 10'347.10 a titolo di indennità per mancato guadagno dopo la scarcerazione;

che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti, anche in questo caso, al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 3.12.2007 della presente istanza;

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

                                         che la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino una diminuzione (cfr. decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);

                                         che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

cha al proposito l’istante postula la rifusione di CHF 28'600.-- per i 286 giorni trascorsi in carcere;

che in effetti dalla dichiarazione agli atti 27.4.2007 rilasciata dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione esecuzione pene e misure, IS 1 “(…) è stato in carcere preventivo a dipendenza della sentenza 23.4.2007 della Corte delle Assise Criminali di __________, presso il Penitenziario cantonale di __________ __________ dal 12.07.2006 al 23.04.2007, giorno della scarcerazione, per essere stato prosciolto” (doc. 7);

che questa Camera ritiene dunque che debba essere anzitutto riconosciuto all’istante un importo base di CHF 28'600.--, corrispondente ad un’indennità di CHF 100.-- per ciascun giorno di carcere preventivo sofferto;

che va quindi esaminato se, come fatto valere nell’istanza, sussistono nel caso di specie gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento del suddetto importo;

che a tale quesito deve essere data risposta affermativa, in particolar modo in considerazione delle particolari accuse infamanti che sono state rivolte all’istante;

che a IS 1 va dunque riconosciuta un’indennità per torto morale pari a CHF 35'000.-- così come richiesto, oltre interessi al 5% dal 23.4.2007 (giorno della scarcerazione);

che, a titolo di ripetibili di questa sede, l’istante chiede la somma di CHF 1'500.--;

                                         che, nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità, questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                         che va pertanto riconosciuto, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, un importo di CHF 1’000.-- comprendente onorario, spese ed IVA;

che alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va quindi rifuso l’importo complessivo di CHF 121'331.60, di cui CHF 41'734.50, oltre interessi, per spese legali, CHF 43’597.10, oltre interessi, per danni materiali, CHF 35'000.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 1'000.-- per spese di patrocinio inerenti questa istanza;

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                         che la tassa di giustizia di CHF 4’400.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 4’500.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 450.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                          §   Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 23.4.2007 della Corte delle assise criminali (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 121'331.60, oltre interessi al 5% dal 3.12.2007 su CHF 85’331.60 e dal 23.4.2007 su CHF 35'000.--.

                                          §   IS 1, __________, __________, è esentato dalla rifusione allo Stato dell’importo di cui alla nota d’onorario dell’avv. __________, __________, pari a CHF 3'532.50.

2.La tassa di giustizia di CHF 4’400.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 4’500.-- (quattromilacinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 450.-- (quattrocentocinquanta).

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

                                   4.   Intimazione:

-          .    

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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