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Ticino Camera dei ricorsi penali 22.03.2007 60.2007.46

22. März 2007·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·850 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. assicuratore quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2007.46  

Lugano 22 marzo 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 28.12.2006/31.1.2007 presentata dalla

IS 1    

tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia allestito nell’ambito del procedimento penale inc. DA __________;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente in Polizia, la prima volta il 17.7.2006, e che è stata trasmessa con successivi solleciti al Ministero pubblico in data 9.1.2007, che a sua volta l’ha trasmessa per competenza a questa Camera il 30/31.1.2007, comunicando al contempo di non avere particolari osservazioni da formulare;

ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________) in relazione ad un incidente stradale con esito letale. Il procedimento è sfociato in un decreto d’accusa del 29.1.2007 (DA __________), contro il quale è stata fatta opposizione.

                                   2.   La compagnia istante chiede, quale assicuratore infortuni, copia del rapporto di polizia allestito nell’ambito dell’incarto penale. Il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare, mentre PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

                                   4.   Con decisione di principio del 14.2.2007 (inc. __________) questa Camera ha stabilito che occorre riconoscere, di principio, alle compagnie di assicurazioni chiamate ad intervenire in relazione a fatti oggetto di un procedimento penale, un interesse giuridico legittimo a conoscere l’esito del procedimento, e ad accedere agli atti, senza dover ricorrere di volta in volta alla procedura dell’art. 27 CPP. Anzitutto per un motivo giuridico, dovendo intervenire in quanto tenute a risarcire, sia su base legale, sia su base contrattuale. Inoltre per un motivo sostanziale, per agevolare un risarcimento adeguato e tempestivo del danno subito dalle parti lese. Infine anche per un motivo procedurale. Gli assicuratori che intervengono a coprire il danno, diventano cessionari o subrogati delle/nelle pretese precedentemente della parte lesa, eventualmente parte civile: in quanto cessionari o subrogati, non possono costituirsi parte civile nel procedimento, poiché non danneggiati personalmente (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commentario del Codice di procedura penale, Lugano 1997, ad art. 69 n. 4, p. 218; L. MARAZZI, Il Giar l’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 38), e quindi non possono usufruire dei diritti di accesso agli atti della parte civile. La decisione di principio vale per richieste delle assicurazioni legate ad incidenti stradali, a lesioni o vie di fatto, ad incendi, o anche a furti e altri reati patrimoniali. In altre situazioni, in caso di dubbio, il magistrato d’accusa rispettivamente la Polizia cantonale trasmetterà l’istanza alla CRP per il suo giudizio alla luce dell’art. 27 CPP.

                                   5.   L’ accesso agli atti non può essere indiscriminato, ma è soggetto ad alcune condizioni:

anzitutto la richiesta dei documenti deve essere fatta alla Polizia cantonale. Nei casi in cui è aperto un procedimento penale, potrà trasmettere gli atti richiesti solo previo consenso del magistrato incaricato del procedimento. Ciò anzitutto in quanto spetta a quest’ultimo determinare l’accesso agli atti. Ciò inoltre per evitare che compagnie di assicurazioni possano ricevere copia di atti prima ancora o contestualmente al procuratore pubblico incaricato dell’inchiesta o prima delle parti medesime. Nei casi in cui per un evento (quale ad esempio un incidente stradale) c’è stato un intervento della Polizia ma non ne è scaturito un procedimento penale presso il Ministero pubblico (ma del caso si occupa l’Ufficio della circolazione), incombe alla Polizia procedere direttamente all’evasione della richiesta;

inoltre la compagnia istante deve indicare in quale veste interviene, per conto di chi, dimostrando l’esistenza di una connessione tra i suoi doveri legali o contrattuali ed i fatti oggetto del procedimento penale;

infine, se il procedimento riguarda differenti parti civili, l’accesso agli atti è condizionato, per le compagnie, al rispetto di un dovere di discrezione per i fatti relativi a danneggiati non assicurati dalla compagnia istante.

                                   6.   La richiesta adempie questi requisiti, e pertanto può essere evasa ad opera del Ministero pubblico, al quale l’incarto è ritornato, essendo il procedimento penale ancora pendente.

                                   7.   Considerata l’intervenuta decisione di principio, si rinuncia al carico di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è evasa ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           Il segretario

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