Skip to content

Ticino Camera dei ricorsi penali 27.02.2007 60.2007.45

27. Februar 2007·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·884 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. commissione di disciplina dell'ordine degli avvocati quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2007.45  

Lugano 27 febbraio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 30/31.1.2007 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione a consultare l’incarto penale MP __________ che vede coinvolti, tra gli altri, l’avv. PI 2;

richiamate le osservazioni 1.2.2007 del procuratore pubblico Maria Galliani, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza;

richiamate le osservazioni 5/6.2.2007 di uno dei patrocinatori dell’avv. PI 2, mediante le quali comunica di non opporsi alla visione degli atti;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.      A seguito di denuncia, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per reati patrimoniali (inc. MP __________) nei confronti di diverse persone, tra le quali anche l’avv. PI 2, a carico del quale è stata promossa l’accusa. Di quest’ultima circostanza la Commissione istante è stata informata dal Ministero pubblico.

2.      Con la presente istanza la IS 1, con riferimento agli art. 14 e 15 LLCA e agli art. 24, 25 e 41 della LAvv, chiede di poter accedere agli atti dell’incarto. Il procuratore pubblico ha comunicato il proprio nulla osta.

3.      Il patrocinatore dell’avv.PI 2 ha pure comunicato di non opporsi alla visione degli atti, sviluppando al contempo delle argomentazioni relative alle competenze della Commissione istante, facendo riferimento agli argomenti sviluppati nello scritto del 26.1.2007 (indirizzato alla Commissione medesima) allegato alle osservazioni 5/6.2.2007.

4.      L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."

5.      Preliminarmente va chiarito il quesito della competenza della Commissione istante rispetto ad eventuali provvedimenti cautelari. Le misure disciplinari, ed in particolare la sospensione cautelare in questo ambito, sono previste dall’art. 17 LLCA, come confermato dall’art. 33 cpv. 1 LAvv. Competenti per la loro adozione sono le autorità cantonali di vigilanza (art. 14 LLCA): in Ticino, la Camera per l’avvocatura ed il notariato e la Commissione di disciplina (art. 18 LAvv). Più in dettaglio, la Commissione di disciplina quale autorità di prima istanza (art. 24 LAvv), la Camera per l’avvocatura ed il notariato quale autorità di ricorso (art. 38 LAvv). L’art. 40 cpv. 4 LAvv attribuisce espressamente la competenza alla Commissione qui istante per l’adozione di misure cautelari nell’ambito di procedimenti disciplinari.

6.      Fatte queste premesse, occorre esaminare l’art. 40 LAvv, relativo alle misure cautelari. In particolare occorre chiarire il rapporto esistente tra il cpv. 1 ed il cpv. 4 di questa norma, per determinare la competenza ad adottare eventuali misure cautelari.

A questo proposito la Camera per l’avvocatura ed il notariato ha reso una decisione di principio in data 13.5.2003 (inc. __________).

Nella stesso la Camera ha stabilito che con l’entrata in vigore della LLCA sono state unificate ed elencate in modo esaustivo a livello federale sia le regole professionali che le sanzioni disciplinari. Per questo motivo, la competenza prevista dall’art. 40 cpv. 1 LAvv, che prevede una competenza amministrativa (e non disciplinare) della Camera per la sospensione cautelare, è incompatibile con la LLCA, che non concede spazi per ulteriori regolamentazioni dell’esercizio dell’avvocatura ai Cantoni, anche per quanto riguarda la pronuncia della sospensione cautelare.

La sentenza constata che sarebbe contrario alla LLCA sospendere in base all’art. 40 cpv. 1 LAvv un avvocato iscritto nell’albo cantonale perché contro di lui è aperto un procedimento penale, quando l’art. 8 cpv. 1 lit. b della LLCA indica quale requisito per l’iscrizione l’assenza non di un procedimento ma di una condanna penale pronunciata per fatti incompatibili con l’esercizio della professione.

Per questo motivo, non ci possono essere altri casi di sospensione cautelare se non nell’ambito di un procedimento disciplinare, per il quale competente in prima istanza è la Commissione, e quale autorità di ricorso la Camera per l’avvocatura e il notariato.

7.      Accertato quanto precede, appare chiara la competenza della Commissione istante: la stessa, in considerazione delle sue competenze come previste dagli art. 24 e 25, 33, 34 e 37 e 40 cpv. 4 LAvv, a seguito della notifica del procuratore pubblico in virtù degli art. 15 LLCA e 40 cpv. 2 LAvv, ha un interesse giuridico legittimo ex art. 27 CPP a consultare gli atti in relazione al procedimento disciplinare.

8.      L’istanza è accolta, ritenuto che un membro delegato della Commissione potrà esaminare gli atti del procedimento presso il Ministero pubblico, previo accordo sul luogo e sul tempo.

9.      Considerata la natura della Commissione istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visito l’art. 27 CPP, la LLCA e la LAvv, ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

-; - sede (rif.); - __________  

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

60.2007.45 — Ticino Camera dei ricorsi penali 27.02.2007 60.2007.45 — Swissrulings