Incarto n. 60.2007.43
Lugano 22 marzo 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 10/29.1.2007 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia degli atti di un procedimento penale aperto per titolo di lesioni semplici, vie di fatto ed omissione di soccorso;
premesso che la richiesta è stata inviata alla Polizia cantonale, che l’ha trasmessa al Ministero pubblico, che a sua volta l’ha trasmessa per competenza a questa Camera, comunicando al contempo di non avere particolari osservazioni da formulare;
richiamate le osservazioni 6/7.2.2007 del patrocinatore di PI 2, con le quali comunica di non opporsi all’ispezione degli atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una denuncia del 28.8.2006, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. __________) a carico di PI 2, sfociato in un decreto di non luogo a procedere del 4.12.2006 (NLP __________).
2. Con la presente istanza, la ditta richiedente postula l’accesso agli atti dell’incarto, in qualità di assicuratore malattia. Il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare, mentre che PI 2 non si oppone all’accesso agli atti.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Con decisione di principio del 14.2.2007 (inc. __________) questa Camera ha stabilito che occorre riconoscere, di principio, alle compagnie di assicurazioni chiamate ad intervenire in relazione a fatti oggetto di un procedimento penale, un interesse giuridico legittimo a conoscere l’esito del procedimento, e ad accedere agli atti, senza dover ricorrere di volta in volta alla procedura dell’art. 27 CPP. Anzitutto per un motivo giuridico, dovendo intervenire in quanto tenute a risarcire, sia su base legale, sia su base contrattuale. Inoltre per un motivo sostanziale, per agevolare un risarcimento adeguato e tempestivo del danno subito dalle parti lese. Infine anche per un motivo procedurale. Gli assicuratori che intervengono a coprire il danno, diventano cessionari o subrogati delle/nelle pretese precedentemente della parte lesa, eventualmente parte civile: in quanto cessionari o subrogati, non possono costituirsi parte civile nel procedimento, poiché non danneggiati personalmente (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commentario del Codice di procedura penale, Lugano 1997, ad art. 69 n. 4, p. 218; L. MARAZZI, Il Giar l’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 38), e quindi non possono usufruire dei diritti di accesso agli atti della parte civile. La decisione di principio vale per richieste delle assicurazioni legate ad incidenti stradali, a lesioni o vie di fatto, ad incendi, o anche a furti e altri reati patrimoniali. In altre situazioni, in caso di dubbio, il magistrato d’accusa rispettivamente la polizia Cantonale trasmetterà l’istanza alla CRP per il suo giudizio alla luce dell’art. 27 CPP.
5. L’ accesso agli atti non può essere indiscriminato, ma è soggetto ad alcune condizioni:
anzitutto la richiesta dei documenti deve essere fatta alla Polizia cantonale. Nei casi in cui è aperto un procedimento penale, potrà trasmettere gli atti richiesti solo previo consenso del magistrato incaricato del procedimento. Ciò anzitutto in quanto spetta a quest’ultimo determinare l’accesso agli atti. Ciò inoltre per evitare che compagnie di assicurazioni possano ricevere copia di atti prima ancora o contestualmente al procuratore pubblico incaricato dell’inchiesta o prima delle parti medesime. Nei casi in cui per un evento (quale ad esempio un incidente stradale) c’è stato un intervento della Polizia ma non ne è scaturito un procedimento penale presso il Ministero pubblico (ma del caso si occupa l’Ufficio della circolazione), incombe alla Polizia procedere direttamente all’evasione della richiesta;
inoltre la compagnia istante deve indicare in quale veste interviene, per conto di chi, dimostrando l’esistenza di una connessione tra i suoi doveri legali o contrattuali ed i fatti oggetto del procedimento penale;
infine, se il procedimento riguarda differenti parti civili, l’accesso agli atti è condizionato, per le compagnie, al rispetto di un dovere di discrezione per i fatti relativi a danneggiati non assicurati dalla compagnia istante.
6. La richiesta adempie questi requisiti, e pertanto può essere evasa ad opera del Ministero pubblico, inviando copia del rapporto di polizia e del decreto di non luogo a procedere.
7. Considerata l’intervenuta decisione di principio, si rinuncia al carico di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è evasa ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario