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Ticino Camera dei ricorsi penali 04.12.2007 60.2007.419

4. Dezember 2007·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·568 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti

Volltext

Incarto n. 60.2007.419  

Lugano 4 dicembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 17/29.10.2007 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere copia di un decreto di non luogo a procedere inerente la Legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (LLS);

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa a questa Camera per evasione in data 22/29.10.2007, con scritto accompagnatorio nel quale preavvisa favorevolmente la stessa;

richiamate le osservazioni 12/13.11.2007 del patrocinatore della PI 2 con le quali comunica di non opporsi alla trasmissione di una copia anonimizzata, con richiesta di farne un uso confidenziale;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il Ministero pubblico, su segnalazione, ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) per contravvenzione alla Legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (LLS). Il procedimento si è concluso con il decreto di non luogo a procedere 4.10.2007 (NLP __________).

                                   2.   Con la presente richiesta, la __________ istante domanda una copia della decisione di non luogo a procedere. Il procuratore generale comunica il proprio nulla osta alla trasmissione di una copia anonimizzata: medesima posizione da parte del patrocinatore della PI 2, che chiede però di trattare tali informazioni in modo confidenziale, in quanto l’identità dei protagonisti è comunque risaputa.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso è pacificamente dato un interesse giuridico da parte della __________ istante a ricevere copia di una decisione relativa ad un procedimento per contravvenzione alla LLS. L’interesse giuridico legittimo non è contestato.

                                   5.   L’istanza è accolta. Copia della decisione di non luogo a procedere 4.10.2007 sarà allegata alla copia della presente decisione destinata alla __________ istante. A quest’ultima si richiama evidentemente il proprio segreto d’ufficio, in quanto, come evidenziato dal patrocinatore della PI 2, l’identità dei protagonisti è risaputa.

                                   6.   Data la natura della __________ istante, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LLS ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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