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Ticino Camera dei ricorsi penali 20.05.2008 60.2007.392

20. Mai 2008·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,870 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale

Volltext

Incarto n. 60.2007.392  

Lugano 20 maggio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 9/11.10.2007 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 6.12.2006 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamate le osservazioni 16/17.10.2007 della Divisione della giustizia e 17/18.10.2007 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, che si rimettono, entrambi, al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con decreto 19.4.2006 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm) “(…) per avere in data 17.10.2005 a __________, presso il domicilio in via __________, omesso di custodire con la richiesta diligenza delle armi da fuoco, rendendole in tal modo accessibili a terzi, in specie alla moglie”;

che il sostituto procuratore pubblico ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 100.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, ordinando nel contempo la confisca delle armi trovate nella sua abitazione (DA __________);

che con scritto 26.4.2006 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;

che con giudizio 6.12.2006 il giudice della Pretura penale, sentiti il teste __________ (socio dell’accusato) e la moglie __________, ha prosciolto l’accusato dall’imputazione (verbale di dibattimento 6.12.2006, p. 3, inc. __________);

che con l’istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 2'728.90 per spese legali e CHF 271.10 per danni materiali;

che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'728.90, di cui CHF 2'248.-- [recte CHF 2'481.--] a titolo di onorario e spese (8 ore e 32 minuti a CHF 257.--/ora) e CHF 192.75 [recte CHF 188.60] di IVA (doc. C);

                                         che la tariffa applicata non appare conforme ai suddetti principi;

                                         che il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa: il patrocinio è quindi sostanzialmente consistito nell’assistenza al qui istante prima e durante il dibattimento;

                                         che il caso, che non era peraltro particolarmente complicato e non esigeva specifici approfondimenti di fatto e/o di diritto, circostanza che difatti IS 1 non sostiene, ha di conseguenza esatto un impegno relativamente modesto;

                                         che il dispendio orario esposto appare pertanto, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, non interamente giustificato dalle concrete necessità di patrocinio: in ragione della sostanziale semplicità del caso è infatti eccessivo quello inerente i colloqui con il cliente (220 minuti);

                                         che determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

                                         che, tutto ciò premesso, dall’onorario complessivo indicato di 515 minuti vengono dedotti 60 minuti inerenti i colloqui con il cliente;

                                         che pertanto viene riconosciuto un onorario pari a 455 minuti (7 ore e 35 minuti) a CHF 250.--/ora, come da prassi all’epoca del mandato, per complessivi CHF 1’896.--;

                                         che a questo importo vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 231.40 [CHF 287.40 dedotte le spese per le fotocopie: concesse unicamente le copie del “rapporto d’inchiesta polizia giudiziaria” del 27.10.2005 essendo l’incarto del Ministero pubblico per il resto già in possesso dell’accusato (20 copie a CHF 2.--/l’una)] e l’IVA di CHF 161.70;

                                         che a IS 1 va di conseguenza rifusa, a titolo di spese legali, la somma di CHF 2'289.10;

                                         che, con riferimento al risarcimento dei danni materiali, secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

                                         che l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004)];

                                         che per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che IS 1 chiede il risarcimento di CHF 250.-- pagati “(…) al Sig. __________ per avermi sostituito nell’apertura del negozio __________ a __________ dalle 13.00 alle 17.00” (cfr. fattura 6.12.2006, doc. D);

                                         che egli ha infatti affermato che la sua partecipazione al dibattimento, quella “del signor __________, suo collaboratore, e della moglie __________, che avrebbe potuto eventualmente sostituirlo in negozio, quali testi, ha reso assolutamente indispensabile l’assunzione di una persona onde potere tenere aperto il negozio a __________ dalle ore 13.00 alle ore 17.00, il dibattimento era infatti fissato per le ore 14.30 ed è durato 1h 30’ (…)” (istanza 9/11.10.2007, p. 2);

                                         che il risarcimento preteso dall’istante è tuttavia un danno indiretto essendo IS 1 unicamente direttore e pertanto dipendente della __________ SA;

                                         che è infatti la __________ SA che avrebbe, se del caso, subito un danno per la sostituzione temporanea di un suo dipendente;

                                         che IS 1 postula inoltre la rifusione di CHF 21.10 quale risarcimento danni [“spese di trasferta e di posteggio per la preparazione e la partecipazione al dibattimento, nonché per il ritiro delle armi” (istanza 9.10.2007, p. 2)];

che vi è evidentemente un nesso di causalità adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e detta pretesa;

che viene dunque risarcito l’importo complessivo di CHF 21.10 quale risarcimento per danni materiali;

                                         che IS 1 protesta inoltre le ripetibili di questa sede;

                                         che, nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità, questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                         che va pertanto ammesso un importo di CHF 350.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

                                         che interessi di mora non sono pretesi;

                                         che, alla luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 2'660.20, di cui CHF 2'289.10 per spese legali, CHF 21.10 per danni materiali e CHF 350.-- per ripetibili di questa sede;

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                         che la tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 60.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 6.12.2006 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'660.20.

2.La tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.-- (trecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 60.-- (sessanta).

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

                                   4.   Intimazione:

-           

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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