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Ticino Camera dei ricorsi penali 12.11.2007 60.2007.385

12. November 2007·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·434 Wörter·~2 min·6

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. accusato quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2007.385  

Lugano 12 novembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 21.9/8.10.2007 presentata da

IS 1  

tendente ad ottenere copia di un decreto d’accusa a suo carico;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 5/8.10.2007, con scritto accompagnatorio del procuratore pubblico Marco Villa che preavvisa favorevolmente la richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto a suo tempo un procedimento penale a carico della qui istante (MP __________ conclusosi con decreto d’accusa 13.11.2000 (DAC __________), cresciuto in giudicato.

                                   2.   Con la presente richiesta, l’istante domanda di ricevere copia del decreto d’accusa, per completare la documentazione in vista della richiesta di naturalizzazione. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale accusata) al procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

                                   5.   Nel presente caso la richiesta di accesso agli atti è giustificata con riferimento alla richiesta di naturalizzazione.

                                   6.   L’istanza è accolta. Copia del decreto d’accusa è inviata in allegato alla copia della presente decisione destinata all’istante.

                                   7.   Data la particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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