Skip to content

Ticino Camera dei ricorsi penali 12.11.2007 60.2007.380

12. November 2007·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·640 Wörter·~3 min·6

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. accusato quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2007.380  

Lugano 12 novembre 2007/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sulle istanze 13.9/8.10.2007 presentate da

IS 1  

tendenti ad ottenere l’accesso a diversi incarti nei quali è stato coinvolto;

premesso che i tre scritti 13.9.2007, 20.9.2007 e 30.9.2007 inviati al Ministero pubblico sono stati trasmessi per competenza a questa Camera in data 4/8.10.2007, dopo aver identificato i diversi incarti;

richiamate le osservazioni 11/12.10.2007 del procuratore pubblico Nicola Respini, con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;

richiamate le osservazioni 15.10.2007 del procuratore pubblico Maria Galliani, con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;

richiamate le osservazioni 15/16.10.2007 del sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier, con le quali comunica di non avere obbiezioni all’accoglimento dell’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A carico del qui istante risultano esserci sostanzialmente tre differenti procedimenti penali.

                                         Il primo, sfociato nel decreto d’accusa 3.4.2003 (DA __________) per lesioni semplici, riferito a fatti avvenuti a __________ il 10.3.2002, ha portato a due sentenze della Pretura penale: la prima (nelle forme contumaciali) del 22.7.2003 (inc. __________) e la seconda del 17.6.2004 (inc. __________).

                                         Il secondo procedimento, per falsità in documenti, è sfociato nel decreto d’accusa 30.11.2006 (DA __________) e nella successiva sentenza della Pretura penale del 21.8.2007 (inc. __________).

                                         Il terzo procedimento è tuttora aperto presso il Ministero pubblico (inc. MP __________).

                                   2.   Con le tre richieste scritte, l’istante chiede di avere accesso agli atti dei procedimenti che lo riguardano o che l’hanno riguardato. I due procuratori pubblici ed il sostituto procuratore pubblico consultati hanno preavvisato favorevolmente la richiesta.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, occorre distinguere tra i due procedimenti chiusi, e quello tuttora aperto.

                                         Per quest’ultimo, la Camera dei ricorsi penali non ha la competenza di decidere l’accesso agli atti: in base al CPP, competente è il procuratore pubblico, e contro la sua eventuale decisione è dato ricorso al giudice dell’istruzione e dell’arresto (Giar). Per i due procedimenti nel frattempo chiusi, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato), si deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare a questa Camera l’esistenza di un interesse giuridico legittimo. Infatti, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per le ex parti, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

                                   5.   Nel presente caso la richiesta di accesso agli atti dei procedimenti conclusi può essere pacificamente accolta, sia per le posizioni favorevoli assunte dai procuratori pubblici consultati, sia per mancanza di interessi giuridici contrari.

                                   6.   Le istanze sono accolte. L’accesso agli atti dei due procedimenti conclusi potrà avvenire presso la Pretura penale a Bellinzona, senza attendere la crescita in giudicato della presente decisione.

                                   7.   Data la particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   Le istanze sono parzialmente accolte ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

60.2007.380 — Ticino Camera dei ricorsi penali 12.11.2007 60.2007.380 — Swissrulings