Incarto n. 60.2007.331
Lugano 12 novembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/7.9.2007 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa a questa Camera per competenza in data 6.9.2007, inviando al contempo l’incarto DA __________;
ritenuto che con scritto 7.9.2007 questa Camera ha chiesto alla Pretura istante di precisare l’interesse giuridico legittimo in relazione all’art. 27 CPP;
preso atto dello scritto 11/13.9.2007 del segretario assessore che ha precisato i motivi del richiamo;
richiamato lo scritto 17/19.9.2007 del procuratore pubblico Rosa Item con il quale comunica di rimettersi alla decisione di questa Camera;
preso atto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una querela sporta il 21.2.2007 da __________ il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (__________) conclusosi con il decreto d’accusa 21.5.2007 (DA ____________________) per titolo di lesioni semplici, in relazione ai fatti avvenuti il 20.2.2007 a __________.
2. Il querelante in sede penale ha iniziato un’azione civile per salari e mercedi presso la Pretura istante (inc. __________) per pretese salariali relative ad un periodo di assenza causa infortunio, quest’ultimo riferito ai fatti oggetto del decreto d’accusa.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
5. Nel presente caso è certamente data una connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale (inc. MP __________) e quelli alla base del contenzioso civile (inc. DI.__________). È quindi dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
6. L’istanza è dunque accolta. L’incarto è inviato direttamente da questa Camera alla Pretura istante.
7. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli artt. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
- - __________
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria