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Ticino Camera dei ricorsi penali 17.03.2008 60.2007.277

17. März 2008·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·861 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Istanza ispezione degli atti

Volltext

Incarto n. 60.2007.277  

Lugano 17 marzo 2008/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza manoscritta 18.7.2007 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

tendente ad ottenere copia delle decisioni giudiziarie relative ad una procedura di confisca e di dissequestro;  

premesso che la richiesta è stata presentata direttamente a questa Camera per quanto attiene alla decisione 24.4.1996 della Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP), al Tribunale penale cantonale (TPC) per quanto riguarda la decisione di merito del 26.2.1996 e l’ordinanza del 30.4.1996 (istanza trasmessa dal TPC a questa Camera per evasione);

considerato che alle due richieste (alla CCRP ed al TPC) è allegata una delega dell’istante a favore dell’avvocato PR 1, relativa però ad un provvedimento dell’Ufficio federale di Polizia (UFP) del 24.7.1996;

ritenuto che con scritto 19.7.2007 questa Camera chiedeva al patrocinatore di produrre una procura  (in originale, con autentica di firma ed apostilla) specifica a quanto richiesto, nonché invitava l’istante a documentare l’interesse giuridico a fondamento della richiesta;

ritenuto che in data 21.9.2007 questa Camera ha sollecitato l’evasione dello scritto precedente del 19.7.2007;

ritenuto che con fax dell’8.10.2007 il patrocinatore dell’istante ha inviato una procura speciale (non datata, ma con un’autentica di firma del 14.3.2006), a favore dell’avv. PR 1 e dell’avv. __________ (procura congiunta e/o disgiunta) perché a nome e per conto dell’istante interpellassero una banca __________ riguardo a dei fondi a suo tempo sequestrati dalle autorità penali, e poi oggetto della decisione di cui è richiesta copia;

considerato che in data 8/12.10.2007 è pervenuta la procura in originale;

ritenuto che questa Camera non ha proceduto a scambi di allegati;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Dopo il decesso nel 1982 di __________ la successiva dichiarazione d’insolvenza del __________, in relazione ai procedimenti penali avviati, sono stati disposti dei sequestri di ingenti fondi nel nostro paese. Ciò ha portato ad una procedura di confisca presso il TPC, a seguito di istanza presentata il 31.3.1988 dalla Procura pubblica sottocenerina. La procedura è sfociata con il giudizio del presidente del TPC datato __________ (inc. TPC __________). Il successivo ricorso per cassazione del 18.3.1996 presentato dal qui istante è poi stato ritirato dal medesimo con dichiarazione del 10.4.1996 e stralciato dai ruoli in data 24.4.1996 (inc. CCRP __________). In data 30.4.1996, in esecuzione delle surriferite sentenze, il presidente del TPC ha ordinato la restituzione dei fondi sequestrati alle parti civili.

                                   2.   Con le due istanze manoscritte del 18.7.2007, il patrocinatore del qui istante ha chiesto di ottenere copia del dispositivo della sentenza del 26.2.1996,  copia dell’ordine del 30.4.1996 e copia della decisione del 24.4.1996.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte alla procedura di confisca e dissequestro, nel frattempo terminata, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

                                   5.   Nel presente caso la richiesta di accesso agli atti appare giustificata, limitata a decisioni già prolate, e non vi sono elementi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo della ex parte.

                                   6.   L’istanza è accolta. Copia del dispositivo della decisione del presidente del TPC del 26.2.1996 (inc. TPC __________), copia dell’ordine di restituzione del 30.4.1996, nonché copia della decisione della CCRP del 24.4.1996 (inc. CCRP __________) potranno essere ritirate presso la cancelleria di questa Camera.

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’istante.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi  dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 300.-- (trecento), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

-   

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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