Skip to content

Ticino Camera dei ricorsi penali 03.10.2007 60.2007.276

3. Oktober 2007·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,337 Wörter·~7 min·7

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. erede di denunciante quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2007.276  

Lugano 3 ottobre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18.7.2007 presentata da

IS 1  

tendente a richiedere l’accesso agli atti di un procedimento penale aperto a seguito di una denuncia penale a suo tempo formulata da sua madre, nel frattempo deceduta;  

richiamate le osservazioni 20.7.2007 del procuratore pubblico Maria Galliani, con le quali chiede di respingere la richiesta;

richiamate inoltre le osservazioni 6/7.8.2007 del patrocinatore di PI 2, che chiede di respingere la richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di una denuncia del 20.7.1998 di __________ nei confronti di PI 2, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), conclusosi con una decisione di non luogo a procedere del 27.11.1998 (ABB __________). La successiva istanza di promozione dell’accusa del 10.12.1998 è stata respinta da questa Camera con sentenza del 29.1.1999 (inc. CRP __________). Il successivo ricorso al TF è stato respinto con sentenza del 26.3.1999 (inc. __________). In particolare in quest’ultima sentenza l’Alta Corte ha ricordato “che sia il procuratore pubblico che la CRP hanno pertanto a ragione ritenuto che la natura della vertenza sia essenzialmente civile ... che va rilevato al proposito che non è compito delle autorità penali di sostituirsi al giudice civile o a “mettere sotto pressione” un protagonista di una lite civile; ... che nelle concrete circostanze il ricorso alle autorità penali appare abusivo ...”.

                                   2.   Con contestuale sentenza del 21.1.1999, questa Camera (inc. CRP __________) ha respinto una richiesta di accesso agli atti della madre dell’istante, denunciante nel procedimento MP __________. Nella motivazione di quella decisione questa Camera ha considerato che, in presenza di un non luogo a procedere del procuratore pubblico, confermato anche in seconda istanza, ci si trova in assenza di reato e non c’è una vittima o una parte civile. Inoltre si evidenziava come nella fase delle informazioni preliminari il patrocinatore della denunciante istante avesse potuto accedere agli atti.

                                   3.   Una successiva istanza di accesso agli atti è stata presentata in data 9/10.9.2003 dalla Pretura del Distretto di __________ ai fini istruttori per una causa civile ordinaria pendente (inc. __________). L’incarto penale era stato richiamato da una parte, che poi vi aveva rinunciato. L’istanza è stata respinta da questa Camera con sentenza del 2.12.2003 (inc. CRP __________) con le seguenti considerazioni:

                                  3.  Orbene alla parte lesa, che si è costituita parte civile - come concretamente nella fattispecie ha fatto __________, che contro il decreto di non luogo a procedere 27.11.1998 emesso dall'allora procuratore pubblico Edy Meli nei confronti di PI 2 ha inoltrato istanza di promozione dell'accusa, respinta con decisione 21.1.1999 di questa Camera (inc. __________), giudizio confermato dal Tribunale federale (sentenza del __________) - il CPP concede uno specifico accesso agli atti del procedimento penale (art. 79 cpv. 2 CPP), ovviamente limitato a quelli concernenti il reato che l’ha danneggiata (cfr. M. RUSCA, E. SALMINA, C. VERDA, Commento del CPP – TI, ad art. 79, n. 7 ss.). In questo contesto, questa Camera ha già avuto modo di considerare che gli atti di procedimenti penali conclusi possono essere ispezionati solo nella misura in cui sono integrati in un procedimento penale ancora aperto nel quale il richiedente figuri quale parte. Di principio, pertanto, alla parte civile, che ha avuto accesso ad un incarto penale nell’ambito di un procedimento penale, avendo avuto la possibilità di acquisire i dati necessari alla formulazione delle sue pretese civili in tal specifico ambito, non può più essere riconosciuto un interesse giuridico prevalente sui diritti personali delle altre parti implicate dopo la conclusione del procedimento penale. La necessità della tutela degli interessi delle altre parti implicate nel procedimento penale, che queste si possono attendere con la conclusione del procedimento penale, consistente in particolare nella tutela della loro sfera personale privata, ma anche nella cessazione della pubblicità correlata al procedimento e nella maggior accessibilità agli atti dello stesso, appare preminente rispetto alla perpetuazione di un diritto di cui non si è fatto tempestivamente debitamente uso (cfr. sentenza CRP del 2.12.2003 Inc. __________).

                                  4.  Nella fattispecie, ritenuta la rinuncia al richiamo dell'incarto penale in questione da parte della parte attrice nella causa civile su cui si fonda l'istanza in esame (attestata dal pretore nell'ordinanza 9.9.2003 di richiamo atti da autorità), neppure si pone, indipendentemente dalla circostanza che il richiamo dell'incarto penale sia divenuto una prova comune delle parti, la questione dell'interesse legittimo a' sensi dell'art. 27 CPP. La parte convenuta nella causa civile, del resto, nemmeno ha sostanziato un suo interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel procedimento penale che ha interessato PI 2.

                                   4.   Un’ulteriore richiesta di accesso agli atti è stata presentata in data 30/31.1.2006, respinta da questa Camera con sentenza del 4.5.2006 (inc. CRP __________).

                                   5.   Con la presente domanda, l’istante ripropone una richiesta di accesso agli atti penali del procedimento aperto a suo tempo a seguito della denuncia presentata dalla defunta madre. La motivazione indicata è relativa “al puro diritto che ho di riassestare l’intero asse ereditario”.

                                   6.   Come esposto in entrata, alla richiesta di accesso agli atti si oppongono sia il procuratore pubblico, sia PI 2, entrambi richiamando la precedente decisione del 4.5.2006 di questa Camera.

                                   7.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   8.   Nel presente caso, l’istante chiede, per dei non precisati motivi ereditari, l’accesso agli atti del procedimento penale chiuso da anni. Come già indicato nella precedente decisione di questa Camera: “Premesso che vale quanto già riferito nella precedente decisione di questa Camera, ovvero che l’allora patrocinatore della madre dell’istante aveva avuto accesso agli atti, nel merito non si può prescindere dal carattere particolare del procedimento penale inc. MP __________, di natura tipicamente civile, come concretamente sanzionato dal TF e come riferito al punto 1 della presente decisione. L’istante non può neppure essere considerata parte dell’allora procedimento: non ha un interesse giuridico legittimo sufficiente ad accedere a degli atti di un procedimento solo formalmente penale, ma sostanzialmente civile, e che quindi non si giustificava di riattualizzare. C’è nel presente caso un interesse giuridico prevalente a che gli interessi delle persone allora coinvolte nel procedimento, poi scagionate, sia tutelato e sia prevalente rispetto all’interesse fatto valere dall’istante”. Le medesime considerazioni e conclusioni valgono oggi ancora.

                                   9.   L’istanza va pertanto respinta. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste a carico della parte che le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.-- (duecento), sono poste a carico di IS 1, __________, che rifonderà a PI 2, __________, CHF 400.-- (quattrocento) a titolo di ripetibili di questa sede.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

60.2007.276 — Ticino Camera dei ricorsi penali 03.10.2007 60.2007.276 — Swissrulings