Incarto n. 60.2007.268
Lugano 13 agosto 2007/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/12.7.2007 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l'accesso agli atti sequestrati nell’ambito dell’esecuzione di una rogatoria internazionale;
premesso che la richiesta di accesso agli atti è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera in data 12.7.2007 comunicando al contempo il proprio nulla osta all’accoglimento della medesima;
richiamate le osservazioni 27/30.7.2007 del patrocinatore di PI 2, con le quale preavvisa favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una domanda di assistenza internazionale in materia penale (inc. MP __________), il Ministero pubblico ha proceduto a delle perquisizioni e sequestri ed ha raccolto numerosa documentazione.
2. L’ufficio delle procedure speciali è stato contattato da PI 2 per regolarizzare la propria posizione fiscale. Per il corretto accertamento della fattispecie fiscale ed eventuali richieste di garanzie, l’Ufficio istante chiede di poter accedere agli atti sequestrati nell’ambito della rogatoria. Sia il procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, sia l’interessato, hanno preavvisato favorevolmente la richiesta.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
L’art. 27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “Oltre i casi previsti dal presente codice, (…)”. Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Al contrario non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo appare anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).
4. Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________). Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).
5. Nel presente caso ci si trova di fronte ad una situazione pacifica, in cui il contribuente stesso si è rivolto all’Ufficio delle procedure speciali e quindi la richiesta di accesso agli atti è una logica conseguenza di quanto intrapreso dal contribuente.
6. L’istanza è accolta. L’autorità istante potrà esaminare gli atti sequestrati nell’ambito della rogatoria inc. MP Rog. __________ riguardanti la posizione di PI 2.
7. Considerato l’art. 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli artt. 27 CPP, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria