Incarto n. 60.2007.261
Lugano 16 agosto 2007/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Stefano Bernasconi (in sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/6.7.2007 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale in relazione ad una vertenza civile;
richiamate le osservazioni 12.7.2007 del procuratore pubblico Maria Galliani, con le quali comunica di non opporsi alla richiesta;
richiamate le osservazioni 13/16.7.2007 del patrocinatore di PI 2, che chiede di respingere, in quanto prematura, la richiesta, o di ammetterla limitatamente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nel 1995 il Ministero pubblico aveva aperto un procedimento penale (inc. MP __________), sfociato in un atto d’accusa (ACC. __________) ed in un successivo processo di merito (inc. TPC __________) in relazione a dei reati patrimoniali operati nell’ambito della __________), nel frattempo fallita.
2. Avanti la seconda Camera civile del Tribunale d’appello è pendente dall’__________ un’azione civile (inc. __________) nella quale il qui istante è convenuto: al giudice civile viene chiesta la sua condanna a risarcire determinati importi in relazione a fatti risalenti alla __________. Nell'allegato di replica del 6.6.2007 (allegato all’istanza), il patrocinatore degli attori fa ampiamente riferimento a stralci di verbali del procedimento penale, oltre a richiamare sia l’incarto del Ministero pubblico, sia quello del Tribunale penale cantonale. Per l’allestimento dell’allegato di duplica, l’istante chiede di ottenere l’accesso agli atti. Il procuratore pubblico si è detto favorevole, evidenziando come l’incarto riguardi comunque anche terzi che non sono parti al procedimento civile. All’istanza si è opposto PI 2, ritenendola prematura, o comunque eccessiva.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
5. Nel presente caso, appare più che probabile che una richiesta di richiamo dell’incarto penale in sede civile verrebbe ammessa, essendo realizzate le condizioni surriferite. In particolare c’è un’evidente connessione tra i fatti oggetto dell’inchiesta penale e quelli posti a fondamento dell’azione civile.
Nel caso concreto però la richiesta è anticipata, e formulata da una parte al processo civile, in vista della redazione di un ulteriore allegato.
Se di principio una simile richiesta appare prematura, in concreto occorre considerare come nel testo della replica il patrocinatore degli attori citi ampiamente stralci di verbali e richiami con insistenza l’incarto penale, sia dal Ministero pubblico, sia dal Tribunale penale cantonale.
6. Per questo motivo, si deve ritenere che l’istante abbia eccezionalmente un interesse giuridico ad esaminare gli atti dell’incarto penale prima ancora che gli stessi vengano richiamati in sede civile.
Con alcune limitazioni: l’istante, e per esso eventualmente il suo patrocinatore, potrà esaminare gli atti del procedimento penale presso il Tribunale penale cantonale (inc. __________), senza però estrarre copie degli stessi, ma prendendone conoscenza, di modo da poter redigere l’allegato di duplica, limitandosi a quanto strettamente connesso ai fatti oggetto della causa civile, ad esclusione di terzi non coinvolti. Il richiamo degli atti penali in sede civile potrà poi essere richiesto dal tribunale, ed in quella sede si potrà ulteriormente porre dei limiti al richiamo.
7. L’istanza è parzialmente accolta. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta, ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.-- (duecento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria