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Ticino Camera dei ricorsi penali 03.10.2007 60.2007.249

3. Oktober 2007·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·549 Wörter·~3 min·7

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. istituto delle assicurazioni sociali quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2007.249  

Lugano 3 ottobre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 23.5/22.6.2007 presentata dall’

IS 1  

tendente ad ottenere informazioni riguardo ad eventuali pene e procedimenti aperti a carico di un assicurato in relazione ad una richiesta di prestazioni AI;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha inviata per competenza a questa Camera con scritto 22.6.2007, rimettendosi alla decisione di questa Camera;

ritenuto che questa Camera, con scritto 26.6.2007, ha chiesto all’istituto istante di precisare i motivi della richiesta;

preso atto dello scritto 24/26.7.2007 di evasione della surriferita richiesta;

ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   In relazione ad una richiesta di prestazioni AI, ed in particolare di una rendita, l’istituto istante chiede di sapere se PI 2 abbia o meno subito un periodo di detenzione o di eventuale semi libertà, per determinarsi su un’eventuale sospensione (per il rispettivo periodo) della prestazione eventualmente erogata.

                                   2.   Nel proprio scritto il Ministero pubblico ha trasmesso tre incarti, relativi a tre decreti d’accusa, nessuno dei quali sanzionati con una pena da espiare, ma solo con pene di breve durata (nell’ordine dei giorni) o una multa. Nel proprio scritto il Ministero pubblico non menziona nessun altro procedimento penale.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

.                                  4.   Nel presente caso, visti i motivi addotti e la decisione che è chiamato a prendere in relazione all’erogazione di prestazioni AI, è certamente dato per l’istituto istante un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, come già ammesso in precedenti casi (decisione 15.12.2005, inc. __________).

                                   5.   L’istanza è accolta. Considerato quanto riferito al punto due della presente decisione, la richiesta è da considerarsi evasa senza ulteriori atti.

                                   6.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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