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Ticino Camera dei ricorsi penali 13.08.2007 60.2007.226

13. August 2007·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·550 Wörter·~3 min·7

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. condannato quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2007.226  

Lugano 13 agosto 2007/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 1/6.6.2007 presentata da

IS 1  

tendente ad ottenere l’accesso ad alcuni atti dell’incarto penale MP __________;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente la Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 6.6.2007, preavvisando in parte favorevolmente la stessa;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico dell’istante (inc. MP __________) sfociato in un decreto d’accusa del __________ (DA __________) cresciuto in giudicato. L’istante è stato condannato per atti sessuali con fanciulli.

                                   2.   Con la presente richiesta, l’istante chiede di ricevere copia del suo verbale di polizia e dell’altra persona coinvolta, e ciò in quanto sta cercando lavoro. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, ma unicamente per il verbale di polizia dell’istante.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso l’istante era parte (accusato) al procedimento nel frattempo terminato. Quale parte al procedimento nel frattempo terminato, l’istante deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP ed avere un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                   5.   Nel presente caso, è pacificamente dato un interesse giuridico di IS 1 a ricevere copia del suo verbale di polizia. Pertanto, considerata l’imputazione, si giustifica di anonimizzare il verbale dell’istante e di non trasmettere copia del verbale dell’altra persona coinvolta.

                                   6.   L’istanza è parzialmente accolta. Il verbale di polizia dell’istante, anonimizzato, è trasmesso in allegato alla copia della presente decisione a lui destinata.

                                   7.   Considerata la particolare situazione, si rinuncia a tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta nel senso dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedi di diritto:

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

                                         Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

                                   4.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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