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Ticino Camera dei ricorsi penali 11.07.2007 60.2007.223

11. Juli 2007·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,345 Wörter·~12 min·5

Zusammenfassung

Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di liberazione condizionale

Volltext

Incarto n. 60.2007.223  

Lugano 11 luglio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele Guffi, assente)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 5/6.6.2007 presentato da

RI 1 ,  

contro  

la decisione 29.5.2007 del giudice dell’applicazione della pena Gianfranco Franscini in materia di libertà condizionale (inc. GIAP __________);

ritenuto che questa Camera, con scritto 6.6.2007, ha dato al ricorrente la possibilità di eventualmente completare il proprio gravame;

preso atto dello scritto 12/13.6.2007 del ricorrente, con il quale argomenta il proprio ricorso;

richiamato lo scritto 19.6.2007 del giudice dell’applicazione della pena, interpellato, con il quale chiede di confermare la decisione impugnata;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Il ricorrente, cittadino della __________, è stato condannato in data 23.8.2006 (inc. TPC __________) dalla Corte delle assise correzionali di __________ alla pena di due anni di detenzione, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di 29 giorni di carcerazione inflitta in data 7.7.2004 e di 75 giorni di detenzione inflitta in data 13.4.2005 dal Ministero pubblico mediante due decreti d’accusa. Quale pena accessoria la Corte ha pronunciato l’espulsione dal territorio svizzero per otto anni.

                                  b.   Come emerge da uno scritto 9.5.2007 del patronato contenuto nell’incarto, il ricorrente era stato scarcerato dal PCT “La Stampa” nel maggio del 2005 e trasferito a __________, dove è stato rilasciato nell’agosto 2005 con la raccomandazione di lasciare la Svizzera.

                                   c.   Nei confronti del ricorrente è stato inoltre pronunciato in data 20.12.2006 dall’Ufficio federale della migrazione (UFM) un divieto d’entrata in Svizzera valevole illimitatamente. Dell’esito del ricorso inoltrato contro detto provvedimento non c’è indicazione nell’incarto.

                                  d.   Con istanza 24.4.2007, il ricorrente ha chiesto la concessione della libertà provvisoria, considerato come i due terzi della pena sarebbero intervenuti il 9.6.2007. Nella propria domanda ha richiesto di poter stabilirsi in __________, dichiarando di essere in possesso di un documento valido fino al 2008.

                                   e.   In data 8.5.2007 il ricorrente è stato accompagnato a Berna ed ha potuto parlare con la delegazione della __________.

                                         In data 9.5.2007 il patronato penale del Canton Ticino ha preavvisato favorevolmente la richiesta di liberazione condizionale.

                                         In data 14.5.2007 il SEPEM ha preavvisato favorevolmente la richiesta nel senso di concedere la liberazione condizionale al momento in cui sarà fattibile la partenza dal territorio svizzero.

                                    f.   In data 24.5.2007 il giudice dell’applicazione della pena ha proceduto all’audizione del ricorrente. Al magistrato egli ha indicato i motivi per cui teme per la propria persona in caso di rientro nel proprio paese. Per questo il ricorrente ha rifiutato la possibilità, predisposta dal Dipartimento federale di giustizia, di un rimpatrio in aereo il 6.6.2007.

                                  g.   Con scritto 27/30.5.2007 (che si è temporalmente incrociato con la decisione qui impugnata), il ricorrente ha chiesto al giudice dell’applicazione della pena di poter disporre di due ore al momento della liberazione condizionale per lasciare la Svizzera, con riferimento ai problemi che avrebbe in caso di rimpatrio.

                                  h.   Con la decisione qui impugnata il giudice dell’applicazione della pena, dopo aver ricapitolato la situazione del qui ricorrente, ha constatato come egli sia recidivo (in quanto aveva già espiato una pena privativa della libertà), come il comportamento nel corso dell’espiazione non sia stato sempre corretto (con riferimento ad una decisione disciplinare del 26.2.2007 del Direttore del PCT), come non ci siano possibilità di un soggiorno nel nostro paese dopo la scarcerazione (in ragione del divieto d’entrata). A salvaguardia dell’ordine pubblico, in base inoltre ad un apprezzamento globale della situazione del qui ricorrente, il giudice dell’applicazione della pena ha ritenuto che le condizioni per la concessione della liberazione condizionale non siano date, a meno che il qui ricorrente collabori per una sua partenza legale dalla Svizzera. Per questi motivi ha respinto la richiesta di liberazione condizionale, aggiungendo che la stessa potrà essere riesaminata quando il qui ricorrente collaborerà attivamente alla sua partenza legale dalla Svizzera.

                                    i.   Con scritto al SEPEM del 6/11.6.2007 il qui ricorrente ha chiesto di poter espiare tutta la pena, perché “per me vivere 8 mesi in più vuol dire tanto”.

                                    l.   Con il presente gravame, non datato, ma spedito dal penitenziario in data 5.6.2006, il qui ricorrente chiede la propria liberazione condizionale, ed in particolare domanda di avere a disposizione due ore per poter lasciare definitivamente il territorio svizzero, autonomamente e non con il rimpatrio aereo. Con lo scritto di complemento del 12/13.6.2007 il ricorrente chiede di poter disporre di 24 ore alla decorrenza dell’espiazione per lasciare la Svizzera.

                                 m.   Nelle proprie osservazioni il giudice dell’applicazione della pena ha chiesto di confermare la decisione impugnata.

in diritto

                                   1.   Giusta i combinati disposti degli art. 341 cpv. 1 lit. b e 339 cpv. 1 lit. j CPP, contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena in materia di libertà condizionale è ammesso il ricorso alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato. Il ricorso è pertanto tempestivo e ricevibile in ordine, essendo presentato dal destinatario della decisione.

                                   2.   Preliminarmente ci si può chiedere se lo scritto 6/11.6.2007 inviato dal ricorrente al SEPEM, con cui chiede di espiare interamente la pena, non renda privo d’oggetto il presente ricorso. La questione deve essere risolta negativamente, in quanto lo scritto fa riferimento alla volontà di non rimpatrio, mentre il ricorso (e lo scritto successivo di complemento del 12/13.6.2007) chiede la concessione di un termine (di due ore prima, di 24 ore poi) per lasciare il territorio svizzero in relazione alla liberazione condizionale. Il fatto di ribadire tale richiesta nello scritto di complemento del 12/13.6.2007 (successivo a quello del 6/11.6.2007 al SEPEM) chiarisce la volontà del ricorrente di persistere nel chiedere la liberazione condizionale.

                                   3.   L'art. 86 cpv. 1 CP prevede che un detenuto che ha scontato i due terzi della pena, ma almeno tre mesi, può essere liberato condizionalmente se il suo comportamento durante l’esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.

                                         L'autorità competente esamina d'ufficio se il condannato può essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP).

                                         Dal punto di vista sostanziale, l’art. 86 cpv. 1 e 2 CP non si differenzia molto dal precedente art. 38 vCP: in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 23.3.1999 (FF 1999 p. 1667 ss. p. 1800/1801). Con il nuovo art. 86 cpv. 1 CP c’è stata una modifica: se prima la liberazione era concessa ”se si può presumere che il detenuto avrebbe tenuto una buona condotta in libertà”, con la nuova disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti”.

                                         Per V. MAIRE (La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berna 2006, p. 360) si passa dall’esigenza di una prognosi favorevole a quella di una prognosi non sfavorevole, ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa.

                                   4.   La liberazione condizionale non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare. Si tratta per contro di una modalità d'esecuzione della pena, ossia della quarta ed ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna (DTF 101 Ib 452 cons. 1).

                                         Come tale essa costituisce la regola da cui conviene scostarsi solo se sussistono valide ragioni per ritenere che essa non sarà efficace. Ove l'autorità vi si scosti, è tenuta a indicare i motivi che giustificano la sua decisione (DTF 124 IV 193, cons. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534).

                                         Interpretando l’art. 38 vCP, il Tribunale federale aveva sottolineato come il criterio centrale per la liberazione anticipata – pur avendo presenti tutte le difficoltà che la sua formulazione comporta (DTF 124 IV 193 cons. 4) – fosse la formulazione di una prognosi; la condotta tenuta dal detenuto durante l'esecuzione della pena concorreva alla decisione, senza essere decisiva, ed è stata relativizzata (Messaggio, FF 1999 p. 1801).

                                         La liberazione condizionale deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, così come del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna (DTF 124 IV 193 cons. 3).

                                         Al riguardo, di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, vanno esaminate la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata da regole di condotta e da un patronato, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (DTF 124 IV 193 cons. 4).

                                         La natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 cons. 3).

                                         Per quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 6 cons. 1a, con rif.).

                                   5.   Nel presente caso il problema della liberazione condizionale si intreccia strettamente con quello relativo al fatto che il ricorrente debba lasciare il territorio del nostro paese. Se gli effetti della pena accessoria dell’espulsione (per 8 anni) inflitta il 23.8.2006 dalla Corte delle assise correzionali di __________ sono venuti meno per effetto dell’entrata in vigore della nuova parte generale del CP, il ricorrente è comunque stato colpito da un divieto d’entrata pronunciato il 20.12.2006, che nel fondo il ricorrente non rimette in discussione nel presente gravame.

                                   6.   Nel caso concreto del qui ricorrente, occorre considerare due fatti.

                                         Anzitutto egli è recidivo, in quanto la pena inflitta il 23.8.2006 è solo parzialmente aggiuntiva a quelle precedentemente comminate in data 23.12.2004 e 13.4.2004.

                                         Inoltre, come risulta dal preavviso del patronato penale del 9.5.2007, dopo la scarcerazione dal PCT nel 2005, egli è stato trasferito al centro di __________, che ha lasciato dopo tre mesi con la raccomandazione di lasciare il territorio svizzero, ciò che non ha fatto. Come ricorda il surriferito preavviso, “Rimasto in Ticino è stato arrestato una seconda volta a febbraio 2006”.

                                   7.   In passato si è posto il problema se si potesse mettere in relazione la concessione della libertà condizionale con la possibilità effettiva dell’espulsione.

                                         Una decisione di questa Camera (del 30.7.2003, inc. __________) ha confermato una decisione dell’allora Consiglio di vigilanza con la quale era stata negata la libertà condizionale, riservato un riesame non appena sarebbe potuta essere garantita l’espulsione legale dal territorio svizzero. Questa Camera aveva ritenuto che ci fosse una prognosi negativa, con pericolo di commissione di altri reati e nessuna prospettiva di reinserimento. Il Tribunale federale ha confermato la decisione di questa Camera con sentenza del 13.10.2003 (__________).

                                   8.   Nel presente caso, dovendo operare una valutazione complessiva, tenendo conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, così come del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna, la prognosi è negativa, in quanto ci sono elementi concreti per ritenere che il qui ricorrente possa commettere nuovi crimini o delitti se messo in libertà provvisoria.

                                         Questo in particolare con riferimento al comportamento del ricorrente tenuto dopo l’agosto 2005 quando, liberato dal centro di __________ con la raccomandazione di lasciare il territorio, non solo non vi ha ottemperato, ma è ritornato in Ticino per commettervi altri reati. Questo fatto, unito ai precedenti del ricorrente, portano inevitabilmente a formulare una prognosi sfavorevole.

                                         Non ci sono al contrario particolari elementi a sostegno di una prognosi favorevole, se non che il ricorrente è padre di un figlio in Ticino, ma tale legame non ha impedito al giudice penale prima, all’autorità amministrativa poi, di decretare l’espulsione, rispettivamente il divieto d’entrata.

                                   9.   È pacifico che in caso di uscita legale dal paese, ed in particolare nella concreta prospettiva di rimpatrio, ma anche in una prospettiva di permesso di soggiorno o di riammissione in __________, che però appare altamente improbabile, verrebbe a cadere l’elemento del pericolo di recidiva, che condiziona pesantemente la prognosi.

                                         In questo senso la decisione impugnata del giudice dell’applicazione della pena riserva un riesame, nel caso di collaborazione per la partenza legale dal territorio.

                                10.   Esclusa è al contrario la richiesta del ricorrente di permettergli di uscire in altro modo dal nostro paese, verosimilmente verso l’__________ (in base a quanto sostenuto dal ricorrente, presso una sorella). Non è pensabile una partenza dal nostro paese verso una situazione irregolare in __________, dati gli accordi internazionali vigenti ed i rapporti politici e diplomatici esistenti.

                                         Come detto, una partenza per l’__________ sarebbe possibile unicamente se autorizzata, con una riammissione o in altro modo: spetta comunque al ricorrente operare per eventualmente concretizzare tale prospettiva di partenza legale.

                                11.   Il ricorso va pertanto respinto, ritenuto che la tassa di giustizia e le spese, che tengono conto delle verosimili possibilità finanziarie del ricorrente, gli devono essere poste a carico.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 CP, 339 cpv. 1 lit. j e 341 lit. b CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di RI 1, attualmente c/o __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

                                   4.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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