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Ticino Camera dei ricorsi penali 16.03.2007 60.2007.21

16. März 2007·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·665 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti, Divisione delle contribuzioni quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2007.21  

Lugano 16 marzo 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Nasino, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/17.1.2007 presentata dalla

IS 1    

tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti del procedimento penale inc. MP __________ a carico di PI 1;  

richiamate le osservazioni 19.1.2007 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, con le quali postula l’accoglimento della richiesta;

ritenuto che PI 1, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.      Nel quadro di un procedimento penale aperto a carico di un terzo, il Ministero pubblico ha dapprima sentito PI 1 quale teste (in data 8.9.2007) e successivamente ha aperto a suo carico un procedimento penale (inc. __________) per falsa testimonianza, sentendolo in veste di indagato in data 12.12.2006. Nel contesto di questo procedimento il procuratore pubblico ha operato una segnalazione alla Divisione istante in data 13.12.2006.

2.      Con la presente istanza la Divisione delle contribuzioni chiede l’accesso agli atti fondandosi sulla segnalazione dettagliata del procuratore pubblico. Il magistrato inquirente postula l’accoglimento della richiesta, mentre che PI 1, interpellato, non ha presentato osservazioni.

3.      Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”. L’art. 27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “Oltre i casi previsti dal presente codice,…”. Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).

4.      Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________). Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).

5.      Nel presente caso, considerata la dettagliata segnalazione pertinente a fatti di rilevanza fiscale, è dato un interesse giuridico legittimo per la Divisione istante.

6.      L’istanza è accolta. L’ispettore del fisco potrà compulsare gli atti del procedimento penale ed estrarre copie degli stessi, limitatamente a quelli pertinenti ad un corretto accertamento fiscale.

7.      Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ric orsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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