Incarto n. 60.2007.202
Lugano 6 luglio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22/23.5.2007 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;
richiamate le osservazioni 25/29.5.2007 del procuratore pubblico Marco Villa, mediante le quali comunica di non opporsi alla trasmissione degli atti, limitatamente a quelli indicati nell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di __________ e altre persone (inc. __________), conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 14.2.2007 (NLP __________).
2. Nel quadro di una procedura civile pendente presso la Pretura istante (inc. __________), è stato ammesso il richiamo degli interrogatori, di documenti e di un originale di un certo documento “B”. Il procuratore pubblico ha comunicato di non opporsi alla trasmissione degli atti alla Pretura istante, limitatamente a quelli indicati nell’istanza 11.5.2007, senza ulteriormente specificare tale argomento.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Deve inoltre esistere un legame, una connessione tra l’incarto penale richiamato e la vertenza civile.
5. Nel presente caso è dato il legame tra le due procedure (essendo coinvolte le medesime parti) e sono adempiute le condizioni surriferite. Considerate le richieste del pretore nell’istanza del 22.5.2007, non si giustifica di limitare la trasmissione degli atti a quelli indicati nello scritto di uno dei patrocinatori (scritto 11.5.2007).
6. L’istanza è accolta. L’incarto è trasmesso direttamente alla Pretura, che dovrà ritornarlo a questa Camera entro il 30.9.2007.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base ai principi del CPC.
Per tutti questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria