Incarto n. 60.2007.199
Lugano 3 luglio 2007/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 9/23.5.2007 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia degli atti di un procedimento penale conseguente ad una sua querela del 14.6.1996;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 23.5.2007, comunicando al contempo il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In relazione a fatti risalenti al 16.3.1996, intervenuti tra la qui istante ed il proprio figlio, quest’ultimo è stato verbalizzato dalla polizia il medesimo giorno. In data 14.6.1996, la qui istante ha sporto querela penale nei suoi confronti allegando un certificato medico, per titolo di lesioni semplici e vie di fatto, che ha dato inizio all’inc. MP __________. Citata più volte, la qui istante non ha dato seguito alle convocazioni della polizia, e l’incarto è stato infine ritornato al Ministero pubblico. A seguito di una richiesta del figlio del 17.12.1996, il Ministero pubblico gli ha comunicato il 9.1.1997 che l’incarto era stato abbandonato d’ufficio.
2. Con la richiesta qui in esame, l’istante chiede di esaminare gli atti del procedimento penale. Come esposto in entrata, il procuratore generale ha dato il proprio nulla osta.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale querelante) al procedimento nel frattempo terminato, ella deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nella fattispecie, la richiesta di accesso agli atti è giustificata anzitutto dal fatto che il decreto che ha posto fine alla procedura (ABB __________) non è stato intimato alla qui istante e non è stato preceduto da un deposito atti. Inoltre non vi sono motivi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legata ad una ex parte al procedimento.
6. L’istanza è accolta. Gli atti potranno essere esaminati presso questa Camera, previo appuntamento con la segreteria della stessa.
7. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate; le spese sono contenute al minimo.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario