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Ticino Camera dei ricorsi penali 06.07.2007 60.2007.185

6. Juli 2007·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·455 Wörter·~2 min·6

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. sezione permessi e immigrazione quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2007.185  

Lugano 6 luglio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 8/11.5.2007 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale;  

richiamate le osservazioni 15/16.5.2007 del procuratore pubblico Antonio Perugini, con le quali comunica di non avere obbiezioni all’accoglimento dell’istanza;

ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________) per titolo di guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della circolazione. Il procedimento si è concluso con l’emanazione di un decreto d’accusa in data 16.10.2006 (DA __________), cresciuto in giudicato.

                                   2.   A seguito di una richiesta per l’acquisto di tre armi da fuoco e delle verifiche operate in polizia, l’Ufficio istante chiede di poter accedere agli atti del procedimento penale surriferito. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nella fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che giustificano l’istanza, le competenze dell’autorità istante, la sua facoltà d’indagine d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in particolare, l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente quelle informazioni che risultano utili e necessarie per l’applicazione della LCArm e della normativa d’applicazione cantonale.

                                   5.   L’istanza va pertanto accolta. L’incarto sarà allegato alla copia della presente decisione destinata alla Sezione istante, con onere di ritornarlo direttamente al Ministero pubblico.

                                   6.   Considerato che l’istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore dell’art. 13 LCArm, non vanno imposte tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.      L’istanza è accolta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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