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Ticino Camera dei ricorsi penali 06.07.2007 60.2007.178

6. Juli 2007·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·952 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. dipartimento della sanità e della socialità quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2007.178  

Lugano 6 luglio 2007/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7/9.5.2007 presentata dal

IS 1  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a carico di un medico, al fine di valutare eventuali provvedimenti nei confronti del medesimo;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera per evasione in data 8/9.5.2007, preavvisandola favorevolmente, con dei limiti;

richiamate le osservazioni 18/21.5.2007 del patrocinatore del dr. med. PI 2, che preavvisa favorevolmente la richiesta, ma chiede che l’accesso agli atti avvenga quando anche l’accusato avrà tale diritto;

richiamate le osservazioni 21/22.5.2007 del patrocinatore di PI 3, con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta, ma con delle limitazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di una denuncia di una giovane paziente, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del dr. med. PI 2 (inc. MP __________). L’inchiesta è tuttora in corso ed è condotta dal procuratore pubblico Marco Villa.

                                   2.   Con la presente istanza, a seguito della segnalazione operata dal Ministero pubblico, il DSS chiede di poter esaminare gli atti del procedimento per valutare la possibilità di eventualmente adottare dei provvedimenti nei confronti del medico indagato. Il procuratore pubblico e il patrocinatore di PI 3 hanno aderito di principio alla richiesta, proponendo però delle limitazioni all’accesso agli atti. Il difensore del dr. med. PI 2 chiede di concedere l’accesso agli atti al DSS solo quanto anche l’accusato disporrà di tale diritto.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Questa Camera, ritenuta la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di procedimenti penali, con riferimento alla sua sentenza del 6.2.2003 (inc. __________), ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione di massima sulla base segnatamente delle seguenti argomentazioni.

                                         "Al Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan), incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di dubbio.

                                         Ciò premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari, anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan ponga difficoltà".

                                   5.   Nel presente caso, il DSS, nell'ambito delle competenze specificamente attribuite dall’art. 59 LSan, è chiamato a decidere riguardo ad un eventuale procedimento disciplinare, di modo che è stato necessario formalizzare la richiesta con la procedura dell’art. 27 CPP, a tutela dei diritti dell’operatore sanitario.

                                   6.   Nel merito, l’istanza va di principio accolta. Circa la modalità ed i tempi dell’accesso agli atti valgono le seguenti limitazioni.

                                         L’accesso agli atti potrà avvenire solo in presenza del procuratore pubblico, come da lui auspicato, e non si potranno estrarre copie degli atti.

                                         L’accesso va limitato unicamente agli atti necessari affinché il rappresentante designato dal DSS possa prendere conoscenza dei fatti essenziali, ad esclusione di atti medici pertinenti PI 3.

                                         L’accesso agli atti potrà avvenire unicamente dopo o contestualmente alla concessione del medesimo diritto all’accusato.

                                   7.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi. Considerata la natura pubblica dell’ente istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 2 patr. da: PR 1 3. PI 3 patr. da: PR 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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