Incarto n. 60.2007.156
Lugano 11 luglio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele Guffi, assente)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/30.4.2007 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di verbali di un procedimento penale aperto a seguito della denuncia da lei presentata in data 31.8.2006;
premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 27/30.4.2007, comunicando al contempo di non avere particolari osservazioni da formulare all’istanza;
ritenuto che l’istanza non specificava il motivo della richiesta, questa Camera ha sollecitato per iscritto in data 30.4.2007 l’istante a precisare i motivi della domanda;
preso atto delle precisazioni contenute nello scritto 6/11.6.2007 da parte dell’istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una denuncia del 31.8.2006 dell’istante, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 13.11.2006 (NLP __________).
2. Con la presente richiesta, l’istante chiede di ricevere copia dei verbali di due persone sentite nel contesto del procedimento. Il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale denunciante) al procedimento nel frattempo terminato, deve ricorrere alla procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel presente caso la richiesta di accesso agli atti è giustificata non solo perché l’istante era parte, ma anche perché la decisione di non luogo a procedere non è stata preceduta da un deposito atti.
6. L’istanza è accolta. Fotocopia dei due verbali di polizia sarà allegata alla copia della presente decisione inviata all’istante.
7. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono contenute al minimo.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria