Incarto n. 60.2007.153
Lugano 25 maggio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23/26.4.2007 presentata da
IS 1
tendente a ricevere copia della sentenza a carico di PI 2 nel quadro del procedimento penale di cui all’inc. ACC __________;
richiamato il preavviso favorevole del procuratore pubblico PI 1 del 30.4/2.5.2007;
richiamato lo scritto 2/3.5.2007 del patrocinatore di PI 2, mediante il quale comunica di non opporsi alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 sfociato in una sentenza di parziale condanna davanti alla Corte delle assise correzionali di __________ del 22.2.2007 (inc. __________). Tra le imputazioni dell’atto d’accusa e della condanna risultano anche quelle di esposizione a pericolo della vita altrui (punto 1.2), perturbamento della circolazione pubblica (punto 2) ed inosservanza dei doveri in caso di infortunio (punto 6) riferite all’incidente della circolazione del 14.12.2005 ai danni di IS 1, parte lesa al procedimento, unitamente alla moglie __________.
2. Con la presente istanza, IS 1 chiede di conoscere l’esito del dibattimento penale, al quale non ha partecipato e per il quale non si è costituto parte civile. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre il patrocinatore di PI 2 non si è opposto.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso l’istante e la moglie erano parti lese al procedimento nel frattempo terminato. Come la parte civile, ed a maggior ragione, l’istante deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel presente caso, è pacificamente dato un interesse giuridico dell’istante a conoscere l’esito del procedimento penale nel quale è stato giudicato anche l’episodio del 14.12.2005 che l’ha visto suo malgrado coinvolto, unitamente alla moglie.
6. L’istanza è accolta. La sentenza sarà trasmessa in allegato alla copia della presente decisione destinata all’istante.
7. Considerata la particolare situazione, si rinuncia a tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria