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Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2007 60.2007.117

25. Oktober 2007·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,698 Wörter·~8 min·7

Zusammenfassung

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale

Volltext

Incarto n. 60.2007.117  

Lugano 25 ottobre 2007/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3/4.4.2007 presentata da

__________, __________, patr. da: avv. __________, __________,  

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 7.4.2006 del giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti (inc. __________), un’indennità ai sensi degli artt. 317 ss. CPP;    

richiamato lo scritto 12/13.4.2007 della Divisione della giustizia, che contesta la pretesa per torto morale, quantificata in CHF 5'000.--, fatta valere dall’istante;

richiamato lo scritto 19/23.4.2007 del giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti, che si rimette al giudizio di questa Camera;

richiamate le osservazioni 8.5.2007 del sostituto procuratore pubblico Clarissa Torricelli nelle quali quest’ultima osserva che “(…) l’importo di CHF 5'000.-- richiesto quale riparazione per torto morale appare esagerato tenuto conto dei vigenti criteri giurisprudenziali in materia”;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto d’accusa 7.12.2005 il magistrato inquirente ha posto in stato d’accusa davanti alla Pretura penale __________ e ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 300.-- e al pagamento di tassa di giustizia e spese, siccome ritenuto colpevole di vie di fatto “(…) per avere, il 29 __________ 2005, a __________, commesso vie di fatto contro la moglie __________ colpendola con una manata sulla fronte (…)” e ingiuria “(…) per avere, il 29 __________ 2005, a __________, offeso l’onore della moglie __________ insultandola con l’epiteto ‘troia’ (…)” (DA __________);

che con scritto 14.12.2005 __________ ha interposto opposizione al predetto decreto d’accusa;

che con decisione 7.4.2006 il giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti ha assolto l’istante dalle imputazioni;

che con l’istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, __________ chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 5'880.90 oltre interessi, di cui CHF 880.90 per spese di patrocinio e CHF 5'000.-- per torto morale;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. __________, di complessivi CHF 880.90 [di cui CHF 700.-- d’onorario, CHF 120.-- di spese e CHF 60.90 di IVA (doc. B, allegato all’istanza 3/4.4.2007)];

che dalla “nota d’onorario e di spese” del 20.6.2006 (doc. B, allegato all’istanza 3/4.4.2007) non risulta la tariffa oraria applicata dal patrocinatore;

che in base alla tariffa oraria vigente all’epoca del mandato (CHF 250.--/ora) risulta un dispendio orario pari a 2 ore e 48 minuti;

che tale dispendio orario appare giustificato e conforme ai principi suesposti;

che viene quindi ammesso un onorario per complessivi CHF 700.-- (come esposto);

che all’importo suddetto vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 120.-- (come esposto);

che l’IVA ammonta a CHF 60.90 (come esposto);

che a __________ va pertanto rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 880.90 (come esposto);

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 3.4.2007 della presente istanza;

                                         che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004, DTF 130 III 699, 128 IV 53, 125 III 269 e 412, 113 Ib 155, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

                                         che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

che l’istante postula al proposito la somma complessiva di CHF 5'000.--: “(…) il procedimento penale in esame ha colpito l’istante, ingiustamente accusato, provocandogli uno stato di angustia morale. Questa situazione ha comportato un grosso torto morale, anche perché, come è scaturito dalla sentenza, l’impianto accusatorio è risultato assolutamente infondato, approssimativo, privo di fondamento, e quindi lesivo della personalità; (…)” (istanza 3/4.4.2007, p. 3);

che l’istante non ha però dimostrato, come gli incombeva, uno specifico pregiudizio alla sua salute fisica, psichica (attraverso per esempio un certificato medico) o alla sua reputazione;

che si deve pertanto negare una grave lesione della sua personalità;

che questa conclusione tiene conto peraltro della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dalla decisione 7.4.2006 del giudice della Pretura penale e da questo stesso giudizio;

che la pretesa non può quindi essere ammessa;

che l’istante protesta infine le ripetibili di questa sede;

che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

che va quindi riconosciuto, tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza, un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                         che la tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa 4/5, per la somma di CHF 280.--.

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 7.4.2006 del giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti (inc. __________), rifonderà a __________, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli artt. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'130.90, con interessi del 5% dal 3.4.2007 su CHF 880.90.

2.La tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di __________, __________, __________, in ragione di CHF 280.-- (duecentoottanta).

3.Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                         4.                                    

terzi implicati

1. Pretura Penale, Via Gaggini 1, 6501 Bellinzona 2. Dipartimento delle istituzioni, Divisione della Giustizia, 6500 Bellinzona 3. sostituto PP Clarissa Torricelli, Via Pretorio 16, 6901 Lugano  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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