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Ticino Camera dei ricorsi penali 18.04.2007 60.2007.101

18. April 2007·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,531 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Ricorso in materia di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. competenza. via di ricorso. informazioni concernenti i collegamenti di telecomunicazione. rogatoria. reato commesso via internet

Volltext

Incarto n. 60.2007.101/dp  

Lugano 18 aprile 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 16/20.3.2007 presentato da

 RI 1  RI 2  entrambi patr. da: PR 1  

contro  

la sorveglianza retroattiva decisa il 16.2.2007 dal sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli nell’ambito di una decisione di entrata in materia e di chiusura in esecuzione di una rogatoria internazionale (inc. Rog. __________

richiamate le osservazioni 30.3.2007 del sostituto procuratore pubblico, con le quali chiede di respingere integralmente il ricorso;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Con richiesta rogatoriale del 21.11/7.12.2006, la __________ ha chiesto alle autorità del nostro paese l’identificazione di due indirizzi IP su internet, e ciò in relazione ad un procedimento penale inc. __________ per il reato di diffamazione via internet giusta l’art. __________.

                                  b.   Il Ministero pubblico ha aperto un incarto (inc. Rog. __________), ha acquisito almeno i dati di uno dei due indirizzi indicati (AI 2, inc. Rog. __________) ed ha emanato una decisione di simultanea entrata in materia e di chiusura in data 16.2.2007, disponendo la trasmissione dei dati riferiti all’identificazione di uno dei due indirizzi.

                                   c.   Avverso tale decisione insorge il qui ricorrente. Egli ritiene che nel caso concreto ci sia stata una sorveglianza retroattiva di telecomunicazione via internet, tesa all’identificazione di determinati utenti. Ciò non sarebbe stato possibile, giuridicamente, per diversi motivi. Anzitutto il reato perseguito (nel paese rogante) non è tra quelli previsti dall’art. 3 della Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico telefonico (LSCPT). Inoltre non ci sarebbe stata approvazione della sorveglianza da parte del giudice dell'istruzione e dell'arresto. Infine, la richiesta è illegale anche con riferimento al contenuto, in quanto si postulano informazioni di più di sei mesi prima la data della domanda. Per questi motivi, ed a titolo preliminare rispetto al ricorso presentato nella competente sede contro la decisione di chiusura, il ricorrente chiede di accertare l’illegalità della sorveglianza, di cui chiede la distruzione.

                                  d.   Nelle proprie osservazioni, il sostituto procuratore pubblico evidenzia come la rogatoria chiedesse di conoscere a chi fossero stati assegnati due numeri IP da parte degli offerenti __________ e __________. Con la decisione di chiusura è stata disposta la trasmissione unicamente dell’identificazione di uno dei due numeri IP. Si tratterebbe quindi solo di semplici informazioni ai sensi dell’art. 14 LSCPT, e non di una sorveglianza. Con riferimento all’art. 14 cpv. 4 LSCPT, il sostituto procuratore pubblico evidenzia che simili informazioni possono essere trasmesse indipendentemente se il reato perseguito sia o meno menzionato nella lista dell’art. 3 LSCPT. Per questo motivo, le informazioni di cui si dispone la trasmissione con la decisione di chiusura sono state ottenute in modo corretto e legale. Per questo, chiede di respingere integralmente il ricorso.

in diritto

                                   1.   A seguito dell’adozione e dell’entrata in vigore della LSCPT, il CPP è stato modificato. L’art. 165a CPP richiama espressamente la normativa federale, mentre l’art. 165b CPP stabilisce le relative competenze sul piano cantonale. La persona contro la quale è stata disposta una sorveglianza ha diritto di ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta sorveglianza, a questa Camera (art. 165b cpv. 2 CPP).

                                   2.   Nel presente caso, l’atto di sorveglianza contestato è stato disposto nell’ambito di una richiesta di assistenza internazionale in materia penale. Questo pone preliminarmente due questioni, a sapere se la LSCPT si applica anche in questo ambito, e subordinatamente, se le censure esposte dal ricorrente siano sollevabili in questo ambito davanti alla competente autorità cantonale o non debbano essere sollevate nella via ricorsuale prevista dall’AIMP.

                                   3.   La prima questione è risolta affermativamente dall’art. 1 cpv. 1 lit. b LSCPT, che prevede espressamente l’applicazione della legge anche all’esecuzione di una domanda di assistenza internazionale ai sensi della AIMP. L’art. 18a cpv. 3 AIMP rimanda, per le sorveglianze in ambiti di assistenza internazionale, alla LSCPT.

                                   4.   Il secondo quesito si riferisce alle vie di ricorso, ed è problematico in quanto la conoscenza della sorveglianza è temporalmente simultanea alla conoscenza della decisione di chiusura in base alla AIMP. La LSCPT prevede la possibilità di ricorso entro 30 giorni (art. 10 cpv. 5 LSCPT) a questa Camera (art. 165b cpv. 2 CPP) contro la sorveglianza. Gli art. 80e ss. AIMP prevedono la possibilità di ricorso entro trenta giorni contro la decisione di chiusura. Ci si potrebbe chiedere se la questione della liceità della sorveglianza, per attrazione, non debba essere esaminata, in via pregiudiziale, dall’autorità chiamata a decidere nel merito della richiesta di assistenza. Apparentemente non è stato risolto questo quesito, di modo che, in mancanza di una regola di soluzione di questo conflitto, le due vie ricorsuali sono aperte simultaneamente: per logica (R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 2004, n. 246-16 p. 285).

                                   5.   Sempre preliminarmente, e con riferimento alla LSCPT, occorre stabilire nel presente caso se quanto raccolto dal Ministero pubblico (e di cui dispone la trasmissione) assurga a vera e propria sorveglianza o rientri nella nozione di informazioni concernenti collegamenti di telecomunicazione: in questo ultimo caso sarebbe applicabile l’art. 14 LSCPT; nel primo caso, gli art. 3 ss. LSCPT, ed in particolare l’art. 5 LSCPT.

                                   6.   La richiesta delle autorità estere mira a conoscere, tramite due offerenti di prestazioni, il nome di un cliente che si connette a forum __________ per operare diffamazioni. A questo fine sono richiesti i “files di log degli indirizzi IP...”. La richiesta non mira quindi a conoscere dei contenuti di comunicazioni, ma vuole conoscere il nome o l’intestazione di un’utenza.

                                   7.   Come ricorda il Messaggio (FF 1998 p. 3319 ss., in particolare p. 3354), “Con la nuova legge sulle telecomunicazioni è soppresso l’obbligo fatto ai clienti di prestazioni di telecomunicazioni di essere iscritti negli elenchi. Giusta tale legge, i clienti hanno il diritto che non siano rivelati nei confronti del pubblico il nome, l’indirizzo e gli elementi d’indirizzo (art. 3 lett. f LTC). Dato che il segreto delle telecomunicazioni protegge unicamente il traffico che ha effettivamente luogo, gli elementi di indirizzo possono essere ottenuti nell’ambito di una procedura semplificata”.

                                         A questo scopo è stato previsto l’art. 14 LSCPT (art. 12 del progetto di legge, con le modifiche apportate in parlamento): la procedura semplificata è prevista nei primi tre capoversi dell’art. 14 LSCPT, mentre il capoverso 4 aggiunge un obbligo supplementare, quando un reato sia commesso mediante internet.

                                         In base alla procedura semplificata, le autorità giudiziarie, ma anche quelle di polizia, possono ottenere informazioni riguardo ai collegamenti tramite il servizio, che a sua volta le ottiene dagli offerenti di prestazioni.

                                         Tra queste informazioni, non coperte dal segreto delle comunicazioni, rientrano l’indicazione di chi è l’abbonato di un determinato numero di telefono o l’utilizzatore di un indirizzo e-mail, oppure l’indicazione se una determinata persona disponga o meno di un collegamento, di un cellulare o di un altro collegamento (T. HANSJAKOB, Kommentar zum Bundesgesetz und zur Verordnung über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, San Gallo 2002, ad art. 14 n. 8).

                                         Quale esempio di acquisizione semplificata di queste informazioni anche da parte della polizia è indicato il caso di una vittima di una lesione dell’onore via internet, che ha un interesse a identificare l’autore, prima di introdurre una querela penale (T. HANSJAKOB, op. cit. ad art. 14 n. 3).

                                         L’art. 14 cpv. 4 LSCPT introduce un obbligo supplementare, per gli offerenti Internet, di fornire direttamente all’autorità competente tutte le indicazioni che consentono di identificare l’autore di un reato commesso mediante Internet. Questo obbligo, più esteso rispetto a quello dei precedenti capoversi, pertiene a tutte le informazioni che permettano l’identificazione dell’autore del reato, e non solo al nome e all’indirizzo dell’utente.

                                         Come indicato nel commentario (T. HANSJAKOB, op. cit., ad art. 14 n. 21), queste informazioni devono essere fornite per qualsiasi reato, e non solo per quelli elencati all’art. 3 LSCPT.

                                         Quale esempio di informazione fornibile giusta l’art. 14 cpv. 4 LSCPT il commentario indica l’utilizzatore di un indirizzo IP (T. HANSJAKOB, op. cit., ad art. 14 n. 23).

                                   8.   Quanto esposto al punto precedente permette di concludere che le informazioni richieste rientrano nelle informazioni previste dall’art. 14 LSCPT, sia in quelle dell’art. 14 cpv. 2 LSCPT, a maggior ragione in quelle dell’art. 14 cpv. 4 LSCPT. Per queste informazioni non è necessaria l’approvazione da parte del giudice dell'istruzione e dell'arresto.

                                   9.   Le informazioni richieste non rientrano in quelle previste dall’art. 5 LSCPT. Questa norma è contemplata per informazioni ottenute mediante una sorveglianza: dati concernenti quando, chi, con chi e per quanto tempo si è comunicato soggiacciono al segreto postale e delle telecomunicazioni (Messaggio del 1.7.1998 p. 3344).

                                10.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

richiamati gli articoli menzionati, gli art. 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il ricorso nella misura in cui è ricevibile è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste – in solido – a carico di RI 1, __________, e di RI 2, __________.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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