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Ticino Camera dei ricorsi penali 04.07.2006 60.2006.99

4. Juli 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·3,129 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

aistanza di ispezione degli atti. Divisione delle contribuzioni quale istante.

Volltext

Incarto n. 60.2006.99  

Lugano 4 luglio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 15/17.3.2006 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere copia della sentenza della Corte delle assise criminali a carico di PI 2;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Tribunale penale Cantonale (TPC), che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera;

richiamate le osservazioni 20/21.3.2006 del procuratore pubblico Antonio Perugini, che preavvisa favorevolmente la richiesta;

richiamato lo scritto 20/21.3.2006 del patrocinatore di PI 2, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 ed altre persone per titolo di infrazione aggravata alla LStup. Il procedimento si è concluso con sentenza 16.1.2004 della Corte delle assise criminali, che ha condannato PI 2 alla pena di tre anni di reclusione, oltre ad un risarcimento compensatorio e ad una pena accessoria. Dopo la decisione su ricorso della CCRP, PI 2 si é aggravato al TF. La recente decisione del TF, di rinvio, si limita unicamente alla commisurazione della pena.

                                   b.   Con scritto 15/17.3.2006, la Divisione delle contribuzioni ha richiesto una copia della citata sentenza a carico di PI 2.

                                         Come esposto in entrata, l’istanza è stata preavvisata positivamente dal procuratore pubblico, mentre PI 2, tramite il proprio patrocinatore, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare.

in diritto

                                   1.   A seguito dell’entrata in vigore della nuova Legge tributaria (LT), ed in particolare conseguentemente all’introduzione dell’obbligo di segnalazione all’Amministrazione cantonale delle contribuzioni (ACC) per le autorità giudiziarie (art. 185 cpv. 1 2a frase LT), in data 20.2.1995 questa Camera ha reso una decisione di principio (inc. CRP 357/94, la cui massima è pubblicata in REP. 1995 n. 97 p. 302). A seguito delle novità legislative, essa ha stabilito che dall’1.1.1995 il Ministero pubblico può evadere direttamente le richieste di accesso agli atti formulate dalle autorità fiscali in merito a casi pendenti, senza più dover ricorrere (come avveniva in precedenza) alla procedura dell’art. 27 CPP (art. 8 vCPP). Dopo tale decisione di principio, le richieste di accesso agli atti da parte dell’ACC sono ammesse di regola senza che venga presa una decisione formale dalla CRP, ma neppure (di regola) dal procuratore pubblico.

                                   2.   Questa prassi, instauratasi dal 1995, risulta attualmente insoddisfacente per diverse ragioni.

                                         Anzitutto è fonte di incertezza giuridica: scartando la procedura dell’art. 27 CPP, non è chiaro se il procuratore pubblico debba o meno prendere una decisone, se la stessa sia impugnabile presso l’Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto (cfr., al proposito, decisione Giar 24.8.2001, inc. 462.2000.3).

                                         Inoltre la soluzione adottata appare giuridicamente fragile nel merito, e non compatibile con la giurisprudenza del Tribunale federale (in particolare con riferimento alla decisione pubblicata in DTF 128 II 311) per l’assenza di una decisione formale e di rimedi giuridici (M. RUSCA, Scambio internazionale di informazioni fiscali; riflessi sul diritto interno: segreto bancario e segreto istruttorio, in RtiD II-2004, p. 477 ss., in particolare p. 483).

                                         Infine, dal punto di vista procedurale, si pongono diverse questioni che l’attuale prassi non affronta (cfr., al proposito, A. PEDROLI, L’assistenza delle autorità amministrative e giudiziarie nei confronti del fisco, in ASA vol. 72/2003, p. 177 ss.).

                                         Si giustifica quindi di riesaminare la prassi instauratasi a seguito della decisione del 20.2.1995.

                                   3.   Partendo dai diversi testi legali, sostanzialmente convergenti (art. 112 cpv. 1 LIFD, art. 39 cpv. 3 LAID, art. 185 cpv. 1 LT), è indispensabile preliminarmente distinguere tra informazioni fornite a richiesta delle autorità fiscali e informazioni fornite in base ad una segnalazione spontanea da parte di autorità amministrative o giudiziarie.

                                         Questa distinzione, pacifica nei testi legali surriferiti, non si ritrova nella decisione di principio del 20.2.1995: in luogo di distinguere le due situazioni, la decisione le confonde, ciò che ne rappresenta il principale motivo di fragilità giuridica. Partendo dal presupposto che la segnalazione è obbligatoria, con automatismo discutibile in ottica giuridica, di fatto esclude che si possa rifiutare una richiesta di informazioni dell’autorità fiscale. Appare quindi necessario sottolineare la distinzione tra queste due situazioni.

                                   4.   La segnalazione spontanea di informazioni da parte di autorità amministrative o giudiziarie a quelle fiscali è potestativa nel diritto federale (art. 112 cpv. 1 2a frase LIFD, art. 39 cpv. 3 2a frase LAID), mentre è obbligatoria nel diritto fiscale ticinese (art. 185 cpv. 1 2a frase LT; cfr. M. BERNASCONI, L’obbligo di informare delle autorità giudiziarie e amministrative nei confronti dell’autorità fiscale, in: Lezioni di diritto fiscale svizzero, 1999, p. 413 ss., in particolare p. 417/419; L. MARCELLINI, Les renseignements entre autorité judiciare et autorité fiscale, in: Les nouveaux défis au secrét bancarie suisse, 1996, p. 105 ss., in particolare p. 106).

                                         Le autorità penali (ma anche quelle civili o amministrative) operano una segnalazione alle autorità fiscali a condizione che esistano indizi di un’infrazione ai doveri fiscali di una certa importanza (esclusi quindi i casi bagattella), accertati o emersi nel quadro delle proprie funzioni, indipendentemente dalla qualità di parte o meno del contribuente oggetto della segnalazione (sia che si tratti di un accusato, della parte lesa, della parte civile o di un terzo).

                                         L’obbligo di segnalazione introdotto in Ticino dall’art. 185 cpv. 1 LT esclude l’applicazione del principio dell’opportunità (L. MARCELLINI, op. cit., p. 106/107).

                                         La segnalazione va di regola fatta in forma scritta. Riguardo al suo contenuto, controverso è il quesito a sapere se con la segnalazione possano essere trasmessi, oltre naturalmente a informazioni, anche documenti e prove, in particolare se possano essere trasmessi ad esempio documenti bancari.

                                         Se alcuni autori ammettono la possibilità di trasmettere documenti (cfr. A. PEDROLI, op. cit., p. 210: la posizione dell’autore è influenzata dal fatto di escludere l’impugnabilità della decisione che ammette la richiesta di assistenza da parte dell’autorità fiscale), altri la escludono, con un’applicazione analogetica di principi mutuati dall’assistenza internazionale in materia penale (cfr. M. RUSCA, op. cit., p. 485).

                                         Controverso è pure il quesito a sapere se una trasmissione spontanea di informazioni all’autorità fiscale possa essere impugnata o meno. Per A. PEDROLI (op. cit., p. 210) la segnalazione non è impugnabile, trattandosi di un atto materiale e non di una decisione, con riferimento alla soluzione adottata dal TF in materia di trasmissione spontanea dell’art. 67a AIMP. Per M. RUSCA (op. cit., p. 483) una trasmissione spontanea da parte di un procuratore pubblico (caso più frequente), anche se non formalizzata, rappresenta una decisione impugnabile al giudice dell’istruzione e dell’arresto in virtù dell’art. 280 cpv. 1 CPP. In questa sede la questione può comunque rimanere aperta, ritenuto come in ogni caso sia escluso un ricorso a questa Camera in relazione ad una segnalazione spontanea.

                                   5.   Venendo ora alla richiesta di informazioni da parte delle autorità fiscali (o richiesta d’assistenza), occorre preliminarmente esaminare quale sia la procedura da applicare, in modo da stabilire l’autorità competente a deciderla. Sia la LIFD che la LAID a livello federale, sia la LT a livello cantonale non contengono regole di procedura (A. PEDROLI, op. cit., p. 192).

                                         Per colmare questa lacuna, con riferimento a richieste di informazioni delle autorità fiscali ad autorità giudiziarie penali, occorre far riferimento al CPP. In particolare occorre stabilire se sia applicabile la procedura dell’art. 27 CPP (la richiesta dell’autorità fiscale dovrà essere trasmessa per decisione dalle autorità penali a questa Camera), o se simile decisione rientri nelle competenze del procuratore pubblico e sia, se del caso, successivamente impugnabile con reclamo al giudice dell’istruzione e dell’arresto.

                                         La domanda non è accademica. Fino alla decisione di principio 20.2.1995, le richieste delle autorità fiscali erano trattate da questa Camera in applicazione della procedura prevista dall’art. 27 CPP (precedentemente art. 8 vCPP). Con decisione del 24.8.2001, il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha ammesso la propria competenza a decidere un reclamo avverso una decisione del procuratore pubblico che ammetteva l’accesso agli atti penali per le autorità fiscali: esso ha ammesso la propria competenza dopo aver constatato che in seguito alla decisione di principio del 20.2.1995, in simili casi si prescinde dall’autorizzazione di questa Camera.

                                         In conclusione vi è perlomeno poca chiarezza, c’è anche un potenziale conflitto di competenze che va chiarito.

                                   6.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                         L’art. 27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “Oltre i casi previsti dal presente codice,…”.

                                         Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti.

                                         Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP).

                                         Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).

                                         Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP. Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).

                                   7.   In tema di competenze, alzando lo sguardo rispetto al ristretto ambito penale, con riferimento alla giurisprudenza del TF (DTF 128 II 311) ed all’auspicio di preferibilmente sottoporre le decisioni di scambio di informazioni alla Commissione cantonale di ricorso prevista dall’art. 104 cpv. 3 LIFD, è opportuno chiedersi se la decisione di una richiesta di accesso agli atti dell’autorità fiscale debba essere decisa da questa Camera o dalla Camera tributaria (CDT).

                                         Questa seconda soluzione dev’essere scartata, in ragione del chiaro tenore dell’art. 27 CPP, che attribuisce espressamente a questa Camera le decisioni di ispezione degli atti, in assenza di una base legale a favore della CDT nella LT. L’esistenza di una specifica procedura di ispezione degli atti prevista dalle norme ordinarie di procedura penale per un verso, l’assenza di diversa disposizione nel diritto tributario, escludono che una richiesta di informazioni delle autorità fiscale ad autorità penali possa essere trattata mediante una procedura creata per via giurisprudenziale con attribuzione della competenza alla CDT. Applicabile è la procedura dell’art. 27 CPP.

                                   8.   Stabilita (o ribadita) la propria competenza a decidere sulle richieste di informazioni da parte dell’autorità fiscale, questa Camera intende riesaminare la sua precedente giurisprudenza inaugurata con decisione del 20.2.1995, che di fatto permetteva l’accesso agli atti da parte delle autorità fiscali in assenza di una decisione, a semplice richiesta.

                                   9.   Già si è detto che la decisione del 20.2.1995 è giuridicamente fragile, in particolare per non aver distinto, ma anche per aver confuso, richiesta di informazioni e trasmissione spontanea di informazioni.

                                         La prassi conseguente alla decisione di principio del 20.2.1995 permette alle autorità fiscali un accesso agli atti automatico, in assenza di una procedura, in assenza di una decisione formale, in assenza di un’eventuale via di ricorso.

                                         Simile prassi è problematica (cfr., al proposito, i problemi affrontati da A. PEDROLI, op. cit., p. 182 ss.), è stata criticata in dottrina da chi a suo tempo aveva con altri concorso alla sua instaurazione (M. RUSCA, op. cit., p. 481 e 483: laddove l’auotre lamenta l’assenza di una decisione formale e di rimedi giuridici) ed è difficilmente compatibile con la giurisprudenza del TF, che tende a garantire un controllo giudiziario allo scambio di informazioni, in applicazione anche dell’art. 98a OG (DTF 128 II 311; M. RUSCA, op. cit., p. 484).

                                 10.   La necessità di una decisione sulle richieste di informazioni delle autorità fiscali si giustifica anche per ragioni di merito.

                                         Se le condizioni poste dalle disposizioni legali all’accoglimento di una richiesta di informazioni da parte dell’autorità fiscale sono inferiori rispetto a quelle previste per la comunicazione spontanea, ciò non significa ancora che ogni richiesta d’informazione vada  apoditticamente ammessa.

                                         Per una richiesta di informazioni non si richiedono indizi di un’infrazio-ne ai doveri fiscali. È sufficiente che l’informazione richiesta sia utile alla buona applicazione delle normative fiscali ad una situazione o a un caso ben preciso (A. PEDROLI, op. cit., p. 183 ed esempi ivi riportati); detto altrimenti, si deve trattare di fatti rilevanti ai fini della tassazione (decisione Giar 24.8.2001, inc. 462.2000.3, p. 5).

                                         La richiesta può avere anche solo fondamento ipotetico (decisione Giar 24.8.2001, inc. 462.2000.3, p. 6). È sufficiente poter ragionevolmente ipotizzare che certo tipo di investimento (per i rendimenti promessi) o certo tipo di operazioni (ad es. pagamento di commissione) attirino o vadano a costituire fondi non dichiarati fiscalmente: basta che l’autorità penale disponga di informazioni (anche reperite a mezzo stampa) che rendano plausibile l’esistenza di un’infrazione alla legge tributaria (A. PEDROLI, op. cit., p. 189).

                                         Esistono comunque dei casi in cui è giustificato non accogliere la richiesta di informazioni.

                                         Anzitutto nel caso in cui il procedimento penale fosse pretestuoso, a meri fini fiscali, onde permeare il segreto bancario ed ottenere in tal modo documenti inesigibile in base alle norme fiscali (M. RUSCA, op. cit., p. 480: l’autore parla di “effetto grimaldello”). Si tratterebbe in tal caso di un manifesto abuso.

                                         Inoltre nel caso in cui la richiesta di accesso agli atti assurgesse a ricerca indiscriminata (“fishing expedition”, “allgemeine Suchaktionen”). Il fisco non può ottenere un’autorizzazione a consultare atti senza distinzioni ed in assenza di un obbiettivo concreto; è pertanto escluso che possa chiedere di consultare i documenti di un procedimento nell’intento di condurre un’azione di ricerca generale (A. PEDROLI, op. cit., p. 187).

                                         Infine, anche motivi di carattere procedurale penale potrebbero ostare, magari solo temporaneamente, all’accesso agli atti: segnatamente se ciò comportasse un pericolo per il segreto istruttorio o se ci fosse un pericolo di inquinamento di prove (M. RUSCA, op. cit., p. 483).

                                 11.   Per tutti questi motivi, la precedente giurisprudenza di questa Camera è abbandonata. D’ora innanzi le richieste di accesso agli atti da parte delle autorità fiscali dovranno essere sottoposte o trasmesse a questa Camera per decisione, in applicazione dell’art. 27 CPP.

                                 12.   Chiarita la competenza, la procedura nonché le condizioni di merito, occorre ora precisare le parti alla procedura ex art. 27 CPP e le possibilità di ricorso.

                                 13.   Nella procedura ex art. 27 CPP che si instaura a seguito di una richiesta di informazioni da parte dell’autorità fiscale, sono certamente parti l’autorità fiscale richiedente, il magistrato penale titolare del procedimento, l’accusato (gli accusati) e le eventuali parti civili.

                                         Più delicata è la posizione delle parti lese (cfr., sulla distinzione tra parti civili e parti lese, M. MINI, L’istanza di promozione dell’accusa: art. 186 CPP: istruzioni per l’uso, in RtiD I-2004 p. 249 ss., in particolare p. 255), dei denuncianti, dei testimoni e dei periti (persone menzionate all’art. 27 CPP), nonché di eventuali terzi, che potrebbero subire delle conseguenze fiscali in seguito alle informazioni emerse dagli atti penali.

                                 14.   Ci si potrebbe chiedere – come fa A. PEDROLI (op. cit., p. 198/199) – se queste persone, ed in particolare i terzi (rispetto al procedimento penale, ma potenziali contribuenti, parti nelle successive e conseguenti procedure fiscale), siano effettivamente solo dei “terzi” oppure – in considerazione del fatto che la richiesta di informazioni, trattata in base all’art. 27 CPP, rappresenta una procedura “preparatoria” nell’ambito della quale il fisco entra in possesso di documenti probanti importanti – se diventino in qualche modo già “parti” nella procedura dell’art. 27 CPP, con l’obbligo da parte di questa Camera di coinvolgerli. La questione dev’essere risolta per la negativa.

                                         Anzitutto per i motivi e le difficoltà pratiche e di carico di lavoro evocate da A. PEDROLI (op. cit., p. 200), in particolare con riferimento alle grosse inchieste di criminalità economica.

                                         Inoltre, e per quanto possibile, questi “terzi” possono assumere funzioni di parte, in specie di parti civili, nel procedimento penale.

                                         Infine, questi “terzi” non coinvolti nella procedura ex art. 27 CPP potranno ricorrere nell’ambito della procedura di recupero, con riferimento agli art. 237 LT e 227 cpv. 3 LT.

                                         In conclusione, la richiesta di informazioni da parte dell’autorità fiscale alle autorità penali verrà trattata giusta l’art.  27 CPP e parti alla procedura saranno l’autorità richiedente, il magistrato penale, l’accusato e le parti civili. Solo eccezionalmente, quando una delle altre persone menzionate, ed in particolare un terzo, farà valere “motu proprio” un interesse degno di protezione, potrà essere ammesso a formulare osservazioni quale parte interessata ai sensi dell’art. 286 cpv. 1 CPP.

                                 15.   Indipendentemente dal diritto invocato dalle autorità fiscali alla base della loro richiesta di informazioni (art. 112 LIFD per un verso, art. 185 LT per altro verso, ma con riferimento all’art. 39 cpv. 3 LAID), la decisione di questa Camera potrà essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo al TF trattandosi di una decisione a’ sensi dell’art. 5 PA, con riferimento agli art. 97 ss. OG (A. PEDROLI, op. cit., p. 208; decisione Giar 24.8.2001, inc. 462.2000.3, p. 8).

                                 16.   Nel caso concreto è pacifico (e neppure contestato) l’interesse dell’autorità fiscale a visionare gli atti dell’inchiesta penale su un’attività di PI 2 che può avere dei risvolti di carattere economico e fiscale.

                                 17.   L’istanza è accolta. Il testo della sentenza della Corte delle assise criminali sarà allegato alla copia della presente decisione destinata all’autorità richiedente.

                                 18.   Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Il giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione.

                                   4.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 2 patr. da: PR 1 3. PI 3  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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