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Ticino Camera dei ricorsi penali 27.07.2006 60.2006.9

27. Juli 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,625 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.

Volltext

Incarto n. 60.2006.9  

Lugano 27 luglio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 5/9.1.2006 presentata da

IS 1, , patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 28.6.2005 dell’allora giudice della Pretura penale Marco Ambrosini (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamate le osservazioni 16/17.1.2006 del procuratore pubblico Arturo Garzoni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto 6.12.2004 il magistrato inquirente ha abbandonato il procedimento penale promosso a carico di IS 1 – in detenzione preventiva dal 21.10.1996 al 14.3.1997 – per titolo di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti in relazione ad un traffico internazionale di cocaina, considerato che “(…) – alla luce delle risultanze istruttorie – è (…) da ritenersi estraneo al reato (…) inizialmente ipotizzato nei suoi confronti” (decreto di abbandono 6.12.2004, p. 2, ABB __________);

                                         che con – separato – decreto di pari data ha posto il suddetto in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti “(…) per avere, senza essere autorizzato, a __________, in data imprecisata nel corso del 1996, presso la discoteca __________, venduto un grammo di cocaina ad un non meglio identificato cittadino __________ ricevendo in cambio un anello in oro del valore di circa fr. 100.00 poi regalato a __________” e di denuncia mendace “(…) per avere, pur sapendolo innocente e quindi per provocare contro di lui un procedimento penale, denunciato all’autorità __________ come colpevole di un crimine, in particolare accusandolo di aver trafficato un quantitativo di cocaina variante fra i 600 gr. e 1500 gr.; accuse da lui pronunciate sia in occasione del verbale di polizia 21.10.1996 che dinanzi al procuratore pubblico in data 28.11.1996; accuse poi ritrattate, sempre dinanzi al medesimo magistrato, il 25.02.1997”;

                                         che ha proposto la sua condanna alla pena di novanta giorni di detenzione – sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni – ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese;

                                         che ha inoltre proposto la non revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di otto mesi di detenzione – sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni – per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti e minaccia pronunciata nei suoi confronti dalla Corte delle assise correzionali di __________ il 23.11.1995, ammonendolo tuttavia formalmente (DA __________);

                                         che con scritto 22/23.12.2004 il qui istante ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa (AI 58);

                                         che il 28.6.2005 l’allora giudice della Pretura penale ha assolto l’accusato dalle imputazioni per intervenuta prescrizione dell’azione penale (infrazione alla legge federale sugli stupefacenti), rispettivamente per difetto delle condizioni oggettive e soggettive (denuncia mendace);

                                         che IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 35'607.55, oltre interessi, di cui CHF 2'741.55 per spese di patrocinio, CHF 11'956.-- per danni materiali, CHF 20'600.-- per torto morale e CHF 310.-- per spese di patrocinio dipendenti dalla domanda in esame;

                                         che giusta l’art. 320 cpv. 1 CPP l’istanza deve essere presentata nel termine di un anno dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione;

                                         che nella fattispecie il procedimento penale, benché sfociato in due distinte decisioni, va considerato nel suo insieme: l’istanza – introdotta il 5/9.1.2006 – è quindi da reputarsi tempestiva anche con riferimento al decreto di abbandono 6.12.2004 [cfr. decisione 28.3.2006 di questa Camera in re F.N. (inc. __________)];

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

                                         che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che il 23.6.2004 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha ammesso IS 1 al beneficio del gratuito patrocinio (AI 50);

                                         che – essendo stato prosciolto dalle accuse – ha nondimeno diritto di chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;

                                         che il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'741.55 [di cui CHF 2'375.-- di onorario, CHF 172.90 di spese e CHF 193.65 di IVA (doc. 3)];

                                         che la tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora, appare conforme ai principi suesposti;

                                         che il dispendio orario, pari a 11 ore e 10 minuti (secondo la somma dei tempi esposti nella nota professionale), appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, in particolare con riferimento agli scritti 18.3.2005 e 23.6.2005 alla Pretura penale (di poche righe), all’esame dell’incarto ed alla preparazione del processo [considerato che il decreto di accusa si limitava a fattispecie semplici (che non presentavano difficoltà particolari di fatto o di diritto, circostanza che infatti l’istante non sostiene), come peraltro dimostra il fatto che l’arringa del difensore ha avuto una durata inferiore ai tre minuti (cfr. verbale del dibattimento 28.6.2005, che indica la chiusura della fase istruttoria alle ore 9.12 e la sospensione del dibattimento, sentita l’arringa e dichiarati definitivi i quesiti, alle ore 9.15)] ed al dibattimento (apertosi alle ore 9.00 e riapertosi per la motivazione del giudizio e la lettura del dispositivo, alle ore 9.35);

                                         che determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

                                         che viene pertanto ammesso un onorario pari 7 ore e 20 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 1'833.35, ridotto a 20 minuti il tempo impiegato per i predetti scritti 18.3.2005 e 23.6.2005 (10 min/scritto), a 30 minuti quello per la preparazione del dibattimento ed a 60 minuti quello per il dibattimento, per il resto riconosciuto come esposto;

                                         che a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 172.90, come indicato;

                                         che l’IVA ammonta a CHF 152.45;

                                         che al qui istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 2'158.70, oltre interessi dal 5.1.2006, come postulato;

                                         che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

                                         che l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;

                                         che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che il qui istante chiede la somma di CHF 11'956.--;

                                         che al proposito afferma che “come risulta dall’accluso estratto del conto individuale (…) (doc. 4), egli nel 1996 prima dell’arresto lavorava presso la __________ di __________ e ha pure percepito indennità di disoccupazione per due mesi (luglio-settembre). Se si considerano i primi sei mesi, egli percepiva in media CHF 2'989.80 al mese, importo confermato da quanto (…) ha poi guadagnato nel 1997 dopo la scarcerazione” (istanza 5/9.1.2006, p. 4);

                                         che il documento prodotto sembrerebbe indicare il versamento del salario per i mesi da gennaio a dicembre 1996;

                                         che in queste circostanze il danno non appare liquido;

                                         che invero non si comprende la base di calcolo (ritenuto che l’istante sembra avere ricevuto anche l’indennità di disoccupazione), rispettivamente l’entità del preteso nocumento;

                                         che in realtà IS 1 non ha dimostrato – spiegando e documentando, come gli incombeva [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”; cfr. peraltro istanza 5/9.1.2006, p. 3: “(…) ritenuto che l’onere della prova del danno incombe comunque all’istante (…)”] – l’esistenza dell’asserito danno;

                                         che quindi non può esigere il risarcimento di un pregiudizio materiale solo dichiarato ma non provato;

                                         che di conseguenza nulla gli è dovuto a questo titolo;

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

                                         che la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. __________);

                                         che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

                                         che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

                                         che al proposito il qui istante postula la somma di CHF 14'600.-- (146 giorni a CHF 100.--/giorno) per la detenzione sofferta e l’ulteriore importo di CHF 6'000.-per la “(…) lesione della personalità subita ai sensi dell’art. 49 CO”, ritenuto che “(…) l’offesa subita (…) è stata oltremodo grave. Egli è stato accusato di reati particolarmente infamanti e la detenzione preventiva ha influito pesantemente sulla sua salute, al punto da dover essere ricoverato” (istanza 5/9.1.2006, p. 4);

                                         che – come detto – IS 1 è stato arrestato il 21.10.1996 (AI 2/3/4) ed è stato scarcerato il 14.3.1997 (AI 39);

                                         che per i 146 giorni (recte: 145) di detenzione preventiva ingiustamente patita gli viene quindi assegnato l’importo base di CHF 14'500.-- (CHF 100.--/giorno, come richiesto);

                                         che a questa somma – in considerazione delle particolari sofferenze psichiche sofferte nel corso della detenzione (AI 27) – si giustifica aggiungere l’importo di CHF 3'000.--;

                                         che, a titolo di torto morale, gli vengono pertanto rifusi CHF 17'500.--, oltre interessi dal 5.1.2006 (come postulato), somma che tiene conto anche della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dal decreto di abbandono 6.12.2004, dalla decisione 28.6.2005 dell’allora giudice della Pretura penale e da questo stesso giudizio;

                                         che, per la stesura della domanda in esame, chiede la somma di CHF 310.--, di cui CHF 250.-- di onorario e CHF 60.-- di spese, importo da ritenersi corretto;

                                         che, alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 19'968.70, di cui CHF 2'158.70 per spese di patrocinio, CHF 17'500.-per torto morale e CHF 310.-- per spese di patrocinio inerenti l’istanza di indennità, oltre interessi;

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al decreto di abbandono 6.12.2004 del procuratore pubblico Arturo Garzoni (ABB __________) ed al giudizio 28.6.2005 dell’allora giudice della Pretura penale Marco Ambrosini (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 19'968.70, oltre interessi al 5% dal 5.1.2006.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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