Incarto n. 60.2006.65
Lugano 16 marzo 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9/16.2.2006 presentata dalla
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale (inc. MP __________) aperto dal Ministero pubblico a seguito di un incidente mortale avvenuto il __________;
premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che l’ha poi trasmessa alla Pretura penale, che a sua volta l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 13/16.2.2006;
ritenuto che questa Camera, con scritto 17.2.2006, ha chiesto all’istante di precisare i motivi a fondamento della richiesta di accesso agli atti con riferimento all’art. 27 CPP;
preso atto dello scritto 22.2/1.3.2006 del patrocinatore dell’istante, che precisava i motivi della richiesta;
richiamate le osservazioni 6.3.2006 del sostituto procuratore pubblico PI 1, che preavvisa favorevolmente la richiesta;
richiamate le osservazioni 6/7.3.2006 del patrocinatore degli PI 2, con le quali comunica di non opporsi alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di un incidente mortale sopravvenuto il __________ alla stazione di __________, il Ministero pubblico ticinese ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), conclusosi con una decisione di non luogo a procedere dell’8.2.2006 (NLP __________).
2. Come esposto in entrata, le parti interpellate hanno dato o il proprio consenso o hanno comunicato di non opporsi alla richiesta.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. STF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Nel presente caso, come specificato nello scritto 22.2/1.3.2006 dell’istante, e non contraddetto dal patrocinatore degli PI 2, tra le parti ci sono delle discussioni circa delle pretese risarcitorie a seguito dei fatti del __________. In questo contesto, per la parte istante (chiamata in causa), c’è quindi un legittimo interesse giuridico a poter prendere visione degli atti penali, in modo da poter determinarsi sulle pretese risarcitorie con piena cognizione di causa.
5. L’istanza è accolta. La consultazione degli atti potrà avvenire presso gli uffici del Ministero pubblico a Lugano, previo contatto telefonico per determinare la data.
6. La tassa di giustizia e le spese sono a carico di chi le ha generate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.-- (duecento), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Intimazione:
- - terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria