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Ticino Camera dei ricorsi penali 01.09.2006 60.2006.57

1. September 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,886 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio. danno materiale. torto morale.

Volltext

Incarto n. 60.2006.57  

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 10/13.2.2006 presentata da

IS 1, , patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 4.11.2005 dell’allora giudice della Pretura penale Michele Maggi (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamate le osservazioni 24.2.2006 del sostituto procuratore pubblico Clarissa Torricelli – che postula la reiezione della domanda –, le osservazioni di replica 10/13.3.2006 di IS 1 e le osservazioni di duplica 16.3.2006 del magistrato inquirente;

rilevato che PI 3, __________, interpellato con riferimento all’art. 322 CPP, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto 29.11.2004 il sostituto procuratore pubblico ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di minaccia “(…) per avere, a __________, in data __________, incusso timore e spavento a PI 3 minacciandolo dicendogli che lo avrebbe girato sotto sopra e di guardare bene la sua faccia nel caso fosse girato per __________”;

                                         che ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 300.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);

                                         che con scritto 2/3.12.2004 il qui istante ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;

                                         che il 4.11.2005 l’allora giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato dall’imputazione;

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 6'770.--, di cui CHF 2'970.-- per spese legali, CHF 200.-- per danni materiali, CHF 2'500.-- per torto morale e CHF 1'100.-- per ripetibili di questa sede;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

                                         che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'974.84, arrotondati a CHF 2'970.-- [di cui CHF 2'600.-- di onorario, CHF 246.30 di spese e CHF 128.54 di IVA (doc. D)];

                                         che la tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora, è conforme ai principi suesposti;

                                         che il dispendio orario, pari a 10 ore e 25 minuti, appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie;

                                         che il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa: il patrocinio è quindi sostanzialmente consistito nell’assistenza al qui istante prima e durante il dibattimento;

                                         che l’incarto era composto dalla querela penale 15.10.2004 (AI 1), dal rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 25.10.2004 con tre verbali di poche pagine (AI 2), dalla richiesta 29.10.2004 del magistrato inquirente inerente un rapporto di complemento (AI 3), dal rapporto di complemento 9.11.2004 con tre verbali di poche pagine (AI 4) e dal decreto di non luogo a procedere 29.11.2004 emanato nei confronti di __________, figlia dell’istante (AI 5);

                                         che il caso non presentava particolari difficoltà di fatto o di diritto, circostanza con la quale IS 1 peraltro concorda [“(…) il mandato è da ritenersi di relativa semplicità, (…)” (istanza 10/13.2.2006, p. 3)];

                                         che determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

                                         che viene quindi ammesso un onorario pari 4 ore e 45 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 1'187.50, di cui 60 minuti inerenti i colloqui con l’istante (di persona/telefonici), 60 minuti (10 min/scritto) inerenti gli scritti, 5 minuti (come esposto) inerenti il colloquio telefonico con l’allora giudice Michele Maggi, 70 minuti inerenti l’esame degli atti (compresa la corrispondenza pervenuta al legale prima/dopo il processo) e la preparazione del dibattimento e 90 minuti inerenti il dibattimento, stralciate le prestazioni indicate come “bigl. d’accompagnamento” (la copia per conoscenza degli scritti inviati a terzi potendo essere trasmessa al cliente senza lettera accompagnatoria);

                                         che a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 216.30, stralciati – come in precedenza – i costi inerenti le prestazioni indicate come “bigl. d’accompagnamento”;

                                         che l’IVA – calcolata solo a partire dall’1.1.2005 (cfr. istanza 10/13.2.2006, p. 3) – ammonta a CHF 63.35 [al 7.6% su CHF 833.80 (di cui CHF 812.50 di onorario [30 minuti inerenti i colloqui con l’istante (di persona/telefonici), 20 minuti (10 min/scritto) inerenti gli scritti, 5 minuti (come esposto) inerenti il colloquio telefonico con l’allora giudice Michele Maggi, 50 minuti inerenti l’esame degli atti (compresa la corrispondenza pervenuta al legale prima/dopo il processo) e la preparazione del dibattimento e 90 minuti inerenti il dibattimento] e CHF 21.30 di spese)];

                                         che al qui istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 1'467.15;

                                         che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

                                         che l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;

                                         che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l’istante postula al proposito CHF 200.--: “(…) ha dovuto recarsi più volte in Polizia sia per accompagnare la figlia, sia per denunciare PI 3 in un primo tempo, e in un secondo, per essere verbalizzato a causa della denuncia di PI 3 stesso. E’ stato interrogato in data 22.10.2004 e 6.11.2004. In quest’ultima occasione ha pure dovuto subire le provocazioni dell’agente. Infine ha dovuto recarsi dal legale, telefonargli più volte, e presenziare al dibattimento” (istanza 10/13.2.2006, p. 4);

                                         che IS 1 non ha tuttavia dimostrato – documentando, come gli incombeva [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] – l’esistenza dell’asserito danno, dipendente per esempio dalle eventuali spese di trasferta e/o dall’eventuale perdita di salario;

                                         che quindi non può esigere il risarcimento di un nocumento materiale solo dichiarato ma non provato;

                                         che di conseguenza nulla gli è dovuto a questo titolo;

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

                                         che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

                                         che chiede quale torto morale la somma di CHF 2'500.--, considerato che “essere oggetto di un procedimento penale per ciò che non si è commesso e per di più essere provocati da un agente, nonché dal comportamento stesso del querelante, crea palesi disagi psichici. A maggior ragione per una persona, come l’istante, con gravi problemi cardiaci. (…) ha elaborato questi fatti con estrema difficoltà, tanto che alla fine dell’autunno 2004 è stato ricoverato d’urgenza al __________ per un intervento (doc. E)” (istanza 10/13.2.2006, p. 4);

                                         che IS 1 non ha dimostrato un nesso di causalità naturale ed adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e gli asseriti problemi di salute: il doc. E, allegato all’istanza in esame, non è evidentemente sufficiente per comprovare una tale relazione, tanto più che i disturbi cardiaci – secondo il citato atto – sono preesistenti ai fatti oggetto del decreto di accusa;

                                         che il rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 25.10.2004 (AI 2), rispettivamente il rapporto di complemento 9.11.2004 (AI 4) indicano che il qui istante “(…) durante il verbale d’interrogatorio ha mantenuto un comportamento altezzoso e strafottente, nei nostri confronti, come pure nei confronti di PI 3” (p. 1, AI 2) e che “IS 1, a verbale d’interrogatorio, ha preso atto della querela nei suoi confronti, ha sempre mantenuto un comportamento altezzoso ed irriguardoso verso il sottoscritto e la Polizia, continuando a minacciare PI 3. Diventando molto irascibile alle domande che gli venivano poste, dando risposte senza senso e sempre in tono di minaccia, infischiandosene di tutto” (p. 2, AI 4): l’asserzione secondo la quale sarebbe stato provocato da un agente è quindi apparentemente infondata e comunque non dimostrata;

                                         che del resto lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

                                         che si deve pertanto negare una grave lesione della sua personalità;

                                         che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dalla decisione 4.11.2005 dell’allora giudice della Pretura penale e da questo stesso giudizio;

                                         che la pretesa non può quindi essere ammessa;

                                         che il sostituto procuratore pubblico postula la reiezione del gravame in applicazione dell’art. 44 CO, disposizione che prevede la possibilità per il giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato, segnatamente se l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4027; cfr. decisione 19.5.2003 di questa Camera in re O.O., inc. __________);

                                         che, a suo dire, “è fuor di dubbio che l’istante, con il suo comportamento, ha creato delle circostanze di cui egli è unico responsabile. Circostanze che nel caso concreto hanno fatto sì che il procedimento nei suoi confronti terminasse con un decreto di accusa sulla base degli atti all’incarto. Infatti, nel corso dell’istruttoria l’istante ha rilasciato a verbale di interrogatorio delle dichiarazioni tali da giungere alla conclusione che gli avesse realmente proferito la frase di cui al decreto di accusa. Tanto più che l’istante stesso ha poi fatto delle affermazioni che sostenevano quanto dichiarato dal querelante. Basti citare che l’istante, nel verbale di polizia del 6 novembre 2004, aveva dichiarato che se avesse avuto modo di incontrare il querelante mentre attraversava la strada le sue “reazioni sarebbero incontrollatamente imprevedibili”. Infatti, all’istante sarebbe bastato riferire agli agenti interroganti la presenza di terzi ai fatti e chiedere l’assunzione delle relative testimonianze. (…) Spettava all’istante fare in modo che i fatti emergenti dagli atti fossero completi già al momento dell’istruttoria perché questo gli era facilmente possibile; in effetti per l’inquirente è ben difficile immaginare la presenza di terze persone se nessuno lo riferisce” (osservazioni 24.2.2006, p. 1 s.);

                                         che sembrerebbe di capire che IS 1 sia stato prosciolto dall’accusa in virtù delle testimonianze rese in sede dibattimentale;

                                         che la sentenza di assoluzione non è tuttavia motivata: non si possono di conseguenza conoscere le considerazioni alla base del giudizio;

                                         che essa indica nondimeno che il qui istante è stato assolto per insufficienza di prove, ossia – secondo il magistrato inquirente – in applicazione del principio in dubio pro reo (osservazioni 24.2.2006, p. 2);

                                         che il citato principio è irrilevante nella decisione di emanare un atto di accusa, rispettivamente un decreto di accusa (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 79 n. 2), per cui – anche qualora IS 1 avesse segnalato i testi nel corso della raccolta delle informazioni preliminari – non necessariamente il procedimento penale sarebbe sfociato in un decreto di non luogo a procedere;

                                         che quindi – nelle circostanze concrete – non si giustifica applicare l’art. 44 CO;

                                         che, a titolo di ripetibili, chiede la somma di CHF 1'100.-- [producendo una nota di CHF 1'384.60 (di cui CHF 1'186.80 di onorario, CHF 100.-- di spese e CHF 97.80 di IVA (doc. F)];

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                         che va pertanto riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento della domanda – un importo di CHF 400.--, comprendente onorario, spese e IVA;

                                         che, alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 1'867.15, di cui CHF 1'467.15 per spese di patrocinio e CHF 400.-- per ripetibili di questa sede;

                                         che interessi di mora non sono pretesi;

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 4.11.2005 dell’allora giudice della Pretura penale Michele Maggi (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'867.15.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

60.2006.57 — Ticino Camera dei ricorsi penali 01.09.2006 60.2006.57 — Swissrulings