Incarto n. 60.2006.406
Lugano 21 dicembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24/26.10.2006 – completata il 13/17.11.2006 – presentata dall’
IS 1, ,
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale inc. MP __________ promosso a carico di PI 2 (patr. da: avv. PR 1, __________);
richiamato lo scritto 4/6.12.2006 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, che preavvisa favorevolmente la domanda;
rilevato che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 15.9.2006 l’IS 1 ha querelato PI 2 per titolo di trascuranza degli obblighi di mantenimento giusta l’art. 217 CP;
che con decisione 20.9.2006 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere in ordine al predetto esposto in assenza degli estremi di reato, ritenuto che “(…) il querelato è stato in carcere estradizionale tra il novembre 2004 ed il maggio 2005, venendo successivamente estradato in __________ dove risulta tuttora incarcerato per esecuzione di precedenti condanne” (NLP __________);
che il procuratore pubblico, trasmettendo il citato decreto al querelante, ora istante, ha comunicato che “(…) nell’ambito di una procedura di mia competenza (__________) ho proceduto al sequestro di valori patrimoniali detenuti dall’interessato. Trattasi di beni mobili (ma non liquidi), sequestrati a scopo di confisca e/o di garanzia di un eventuale risarcimento compensativo, che, in quanto tali, di principio andranno restituiti agli aventi diritto e/o assegnati alle parti civili a scopo di risarcimento. Per i beni non provento di reato e che verranno eventualmente assegnati alle parti civili a titolo di risarcimento compensativo, queste ultime dovranno comunque procedere in via esecutiva per ottenere il risarcimento delle loro pretese. In tale ambito le stesse non godono tuttavia di alcun privilegio rispetto ad eventuali altri creditori. Attualmente non è pertanto possibile sbloccare tali fondi (averi) a favore del vostro Ufficio. In ogni modo, qualora vogliate prendere diretta conoscenza di quanto sequestrato in vista di adottare le opportune misure a tutela dei vostri interessi, vogliate presentare istanza di accesso agli atti ex art. 27 CPP alla Camera dei ricorsi penali in Lugano” (scritto 20.9.2006);
che l’IS 1 chiede – per poter definire le modalità di recupero degli alimenti corrisposti al figlio minorenne di PI 2 e quindi per tutelare gli interessi dello Stato – l’autorizzazione a compulsare gli atti del procedimento penale indicato, concernente reati finanziari;
che giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”;
che – alla luce del regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni (RU 6.4.11.2), in particolare dell’art. 7 (La domanda dell’anticipo implica la concessione del diritto agli alimenti allo Stato, il quale è surrogato nel diritto di ottenere gli alimenti per i figli minorenni. L’Ufficio provvede, previa diffida all’obbligato, all’incasso degli alimenti dovuti. Eventuali differenze saranno riversate al genitore richiedente. L’Ufficio rappresenta lo Stato nelle relative cause giudiziarie) – la richiesta appare giustificata;
che – in presenza di un interesse giuridico legittimo – l’IS 1 è pertanto autorizzato ad esaminare, presso il Ministero pubblico, l’incarto in questione, rispettivamente ad estrarre copie degli atti;
che l’istanza è accolta;
che, vista la qualità dell’istante, si prescinde da tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La segretaria