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Ticino Camera dei ricorsi penali 23.11.2006 60.2006.397

23. November 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·495 Wörter·~2 min·4

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2006.397  

Lugano 23 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 24.5/20.10.2006 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere copia degli atti di un incarto penale relativo ad un incidente della circolazione stradale dall’esito letale (inc. MP __________);

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Comando della polizia cantonale, che l’ha trasmessa in data 2.8.2006 al Ministero pubblico, che a sua volta l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 19/20.10.2006, comunicando il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta;

richiamate le osservazioni 2/6.11.2006 di PI 2, che autorizza la trasmissione degli atti;

richiamate le osservazioni 31.10/2.11.2006 del patrocinatore degli PI 3, mediante le quali si oppongono all’accoglimento della richiesta, giudicandola prematura;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.In data 21.5.2006, in territorio di __________, in un incidente della circolazione stradale è deceduto __________ __________. Il procedimento penale aperto dal Ministero pubblico (inc. MP __________) è tuttora pendente: in data 22.9.2006 è stato nominato un perito per ricostruire la dinamica dell’incidente.

2.La compagnia assicurativa istante, quale assicuratore RC della persona deceduta, chiede l’accesso agli atti del procedimento. Sia il procuratore pubblico, sia PI 2 hanno dato il loro consenso, mentre che gli PI 3 ritengono la richiesta prematura.

3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.Nel presente caso, è pacifica la connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale e l’intervento della compagnia di assicurazione istante. È dato un interesse giuridico legittimo. La richiesta, anche se prematura, può in ogni modo essere accolta, ritenuto che è pacifico che l’incarto non è concluso e che per determinare la dinamica dell’incidente è anche stata ordinata una perizia.

5.L’istanza è accolta. Essendo il procedimento tuttora pendente presso il Ministero pubblico, l’accesso agli atti potrà avvenire presso quest’ultimo, concordando i tempi.

6.La tassa di giustizia e le spese sono caricate a chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.-- (centotrenta), sono poste a carico della IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

-; -; - terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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