Incarto n. 60.2006.396
Lugano 5 dicembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7.6/20.10.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia nel procedimento penale inc. MP;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Comando di polizia, che l’ha trasmessa al Ministero pubblico il 31.8.2006, che l’ha poi inviata per competenza a questa Camera in data 19/20.10.2006, comunicando al contempo il proprio nulla osta all’accoglimento della domanda;
richiamato lo scritto 26/27.10.2006 del patrocinatore di PI 3, che comunica il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta;
ritenuto che gli PI 2, interpellati, non hanno preso posizione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di un incidente della circolazione stradale avvenuto il 21.5.2006 dall’esito mortale, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________).
2. La società qui istante, quale assicuratore RC, chiede copia del rapporto di polizia relativo all’incidente surriferito. Il procuratore pubblico e PI 3 hanno dato il proprio consenso all’accoglimento dell’istanza, mentre che gli PI 2, interpellati, non hanno preso posizione.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, c’è una connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale e l’intervento della società istante.
5. L’istanza è accolta. Una fotocopia del rapporto di polizia sarà inviata con la copia della presente decisione indirizzata all’istante.
6. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP e l’art. 39 lit. f LTG,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria