Incarto n. 60.2006.391
Lugano 20 aprile 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/18.10.2006 presentata da
IS 1, , patr. da: PR 1 ,
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 18.11.2005 dell’allora giudice della Pretura penale Michele Maggi (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 30/31.10.2006 del Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia – che “(…) si rimette alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico” – e 9.11.2006 del sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani – che chiede di respingere la domanda rispettivamente di ridurre l’importo postulato a titolo di indennità –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 18.1.2005 il sostituto procuratore pubblico ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di minaccia giusta l’art. 180 CP “(…) per avere, a __________ in data __________, incusso timore alla moglie __________, minacciandola di morte durante un’accesa discussione scoppiata per futili motivi fra i coniugi”;
che ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 200.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);
che con scritto 25/26.1.2005 il qui istante ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;
che il 18.11.2005 l’allora giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato dall’imputazione (inc. __________);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 3'571.05 per spese legali;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 3'571.05 [di cui CHF 3'020.85 di onorario, CHF 298.-di spese e CHF 252.20 di IVA (doc. F)];
che la tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora, è conforme ai principi suesposti;
che il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa: il patrocinio è sostanzialmente consistito nell’assistenza al qui istante prima e durante il dibattimento;
che il dispendio orario, pari a 12 ore e 10 minuti (recte: 12 ore e 45 minuti), appare quindi – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie e non giustificato dalle concrete necessità di difesa;
che il caso – che non presentava particolari difficoltà di fatto e/o di diritto – non ha peraltro esatto dal legale un impegno importante;
che l’incarto era infatti composto dalla dichiarazione 8.12.2004 giusta l’art. 66ter vCP rispettivamente dalla dichiarazione 8.12.2004 giusta gli art. 207/207a CPP (AI 1), dal rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 13.12.2004 con tre verbali di poche pagine (AI 2) e dall’estratto del casellario giudiziale svizzero (AI 3);
che determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che nell’esecuzione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;
che viene pertanto ammesso un onorario pari 5 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 1'375.--, di cui 60 minuti inerenti i colloqui con l’istante (di persona/telefonici), 70 minuti inerenti gli scritti [come esposto, tranne le lettere 7.2.2005 alla Pretura penale (10 min), 8.2.2005 al cliente (10 min) e 9.2.2005 alla Pretura penale (5 min)], 60 minuti inerenti l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento e 140 minuti (compresa la trasferta) inerenti il dibattimento (apertosi alle ore 10.00 e riapertosi, per la motivazione del giudizio e la lettura dei dispositivi, alle ore 11.00);
che a questa somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 267.--, ridotte a CHF 46.-quelle inerenti “Lettera a Pretura Penale (fotocopie incarto)” di data 9.2.2005 [18 fotocopie (AI 1/2/3) a CHF 2.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) + CHF 5.-- per lo scritto (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) + CHF 5.-- per l’invio raccomandato] e stralciate quelle inerenti “stampa” di data 15.11.2005, non ulteriormente specificate, per il resto ammesse come esposte;
che l’IVA ammonta a CHF 124.80;
che al qui istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 1'766.80;
che protesta le ripetibili quantificando in 2 ore (CHF 500.--) il dispendio orario per la redazione dell’istanza in esame;
che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda – un importo di CHF 400.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che, alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 2'166.80, di cui CHF 1'766.80 per spese legali e CHF 400.-- per ripetibili di questa sede;
che interessi di mora non sono pretesi;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa ½, per la somma di CHF 200.--.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 18.11.2005 dell’allora giudice della Pretura penale Michele Maggi (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'166.80.
2. La tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.-- (quattrocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 200.-- (duecento).
3. Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
per conoscenza:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria