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Ticino Camera dei ricorsi penali 01.09.2006 60.2006.38

1. September 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·3,395 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio. danno materiale. torto morale.

Volltext

Incarto n. 60.2006.38  

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 26/27.1.2006 presentata da

IS 1, , patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 21.3.2005 emanato dal procuratore pubblico Mario Branda (ABB __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamati lo scritto 2/3.2.2006 del magistrato inquirente, che si rimette al giudizio di questa Camera, e le osservazioni 20/21.2.2006 di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), che si oppone alla sua condanna al rimborso allo Stato dell’indennità in applicazione dell’art. 322 CPP;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che IS 1 è stato arrestato il 2.9.2004 con le accuse di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, sub. coazione sessuale e violenza carnale (AI 7/8);

                                         che l’arresto è stato confermato il giorno successivo dal giudice dell’istruzione e dell’arresto Ursula Züblin per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di bisogni dell’istruzione (AI 9);

                                         che il qui istante è stato scarcerato il 14.9.2004 (AI 16);

                                         che con decisione 21.3.2005 il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento penale per insufficienza di prove (AI 31);

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 27'710.20, oltre interessi, di cui CHF 6'158.35 per spese legali, CHF 8'051.85 per danni materiali e CHF 13'500.-- per torto morale;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

                                         che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che il 3.9.2004 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha designato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio del qui istante, che il 5.10.2004 è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio (AI 10/19);

                                         che – essendo stato prosciolto dalle accuse – ha nondimeno diritto di chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di complessivi CHF 6'158.35 [di cui CHF 5'420.-- di onorario, CHF 303.30 di spese e CHF 435.05 di IVA (doc. G)];

                                         che la nota non precisa la tariffa applicata ed il dispendio di tempo;

                                         che il caso – malgrado la gravità dei reati ipotizzati – non presentava particolari difficoltà di fatto o di diritto, circostanza che difatti IS 1 non sostiene;

                                         che in queste circostanze si giustifica applicare la tariffa di CHF 250.--/ora, come da prassi all’epoca del mandato;

                                         che – adottando la citata tariffa – il dispendio di tempo corrispondente all’onorario esposto (CHF 5'420.--) è pari a 21 ore e 40 minuti circa;

                                         che esso appare – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie;

                                         che l’intervento del legale è infatti stato modesto: l’avv. PR 1 si è invero limitato – segnatamente – a prendere atto degli interrogatori (effettuati in polizia), a chiedere il dissequestro di alcuni oggetti, a sollecitare la conclusione del procedimento ed a redigere l’istanza in esame;

                                         che il numero dei colloqui con il qui istante, rispettivamente degli scritti al suo indirizzo è pertanto eccessivo, non giustificato dalle effettive necessità di istruttoria e quindi di patrocinio;

                                         che determinante è non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

                                         che viene quindi ammesso un onorario pari 9 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 2'375.--, di cui 180 minuti inerenti i colloqui con l’istante (presso le carceri/in studio/telefonici), 120 minuti inerenti gli scritti, 30 minuti inerenti gli ulteriori colloqui telefonici, 180 minuti inerenti l’esame degli atti e 60 minuti inerenti la preparazione [colloqui, scritti (in sostanza le prestazioni indicate nella nota a partire dal 5.4.2005, “Lettera a Dr. __________”)] e la stesura dell’istanza di indennità [ritenuto che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione di questa domanda – la Camera dei ricorsi penali, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame, che nella fattispecie – come si vedrà – è unicamente (molto) parziale];

                                         che a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 235.60, di cui CHF 40.-- inerenti gli scritti e le telefonate al qui istante (importo che considera, come esposto in precedenza, le limitate necessità di frequenti relazioni legale – cliente), CHF 95.60 (come esposto) inerenti gli scritti e le telefonate a terzi e CHF 100.-- inerenti l’istanza di indennità [in sostanza, come detto, le prestazioni indicate nella nota a partire dal 5.4.2005, “Lettera a Dr. __________”, e le spese della domanda medesima, non puntualizzate (il tutto ridotto in considerazione del solo limitato accoglimento dell’istanza)];

                                         che l’IVA ammonta a CHF 198.40;

                                         che all’istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 2'809.--;

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 26.1.2006 della presente istanza;

                                         che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

                                         che l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;

                                         che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che il qui istante chiede la somma di CHF 8'051.85, di cui CHF 1'856.40 per la perdita di salario durante i 14 giorni di detenzione, CHF 5'304.10 per la perdita di guadagno pari al periodo di disdetta di due mesi del contratto di lavoro (ritenuto che, a suo dire, sarebbe stato licenziato in ragione dell’arresto, senza il quale avrebbe potuto continuare a lavorare), CHF 391.35 per le spese mediche e CHF 500.-- per le spese di trasferta __________;

                                         che al proposito afferma che in seguito al procedimento penale “(…) ha perso il proprio lavoro e si è trovato ad un tratto confrontato con diversi debiti e difficoltà. Egli non ha potuto pagare con puntualità le rate del leasing auto, le pigioni per l’appartamento e l’abbonamento per il cellulare. (…) è oggi confrontato con problemi di natura psichica direttamente legati alla violenza con la quale è stato arrestato e accusato di crimini mai commessi. Deve sottoporsi a trattamento medico permanente ed assumere dei farmaci. La prognosi a media e lunga scadenza si presenta sfavorevole” (istanza 26/27.1.2006, p. 2);

                                         che – con riferimento alla perdita di guadagno – sostiene in particolare che il suo legale avrebbe avuto “(…) diversi contatti con il datore di lavoro per chiarire le circostanze esatte del licenziamento (spec. prestazioni 8.4.2004, 27.4.2005, 17.5.2005, 3.6.2005). In questi contatti diversi responsabili di __________ e di __________ hanno dichiarato che il rapporto di lavoro avrebbe potuto continuare se non fosse intervenuta l’assenza dovuta all’arresto. Malgrado queste dichiarazioni e malgrado diversi solleciti telefonici, e pure scritti (cfr. lettera 3 giugno 2005 a __________), non è stato possibile finora ottenere documenti che attestassero queste circostanze” (istanza 26/27.1.2006, p. 3);

                                         che il 2.9.2004, in sede di audizione, ha dichiarato che “(…) sono stato assunto dalla __________ di __________, e questi ultimi m’impiegano presso la __________, di __________, con la funzione di insaccatore di grafite” (verbale di interrogatorio 2.9.2004, p. 2, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 1.2.2005, AI 24);

                                         che al proposito ha prodotto la scheda di salario inerente il mese di agosto 2004 (doc. B);

                                         che tale atto non è tuttavia sufficiente per provare la pretesa perdita di salario di CHF 1'856.40, che non sostanzia ulteriormente: il qui istante ha invero detto che il suo stipendio “(…) è variabile, a dipendenza delle ore che faccio” (verbale di interrogatorio 2.9.2004, p. 2, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 1.2.2005, AI 24), per cui non necessariamente si è prodotto l’asserito nocumento;

                                         che il danno non appare di conseguenza sufficientemente liquido;

                                         che in realtà IS 1 non ha dimostrato – documentando, come gli incombeva [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] – l’esistenza del preteso danno;

                                         che non ha inoltre provato la presenza di un nesso di causalità naturale ed adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e la perdita del posto di lavoro: il rapporto di impiego era per sua natura provvisorio, come del resto riconosce anche il qui istante [“(…) lavoratore su chiamata, con poca formazione e una situazione personale e sociale di per sé già delicata “(…)” (istanza 26/27.1.2006, p. 3)], per cui – in queste circostanze – il licenziamento non necessariamente è da ricondurre al suo arresto, come pretende, ma – piuttosto – ad altri fattori;

                                         che il fatto che – nel lasso di tempo di quasi un anno dall’emanazione del decreto di abbandono (art. 320 cpv. 1 CPP) – non sia stato in grado di ottenere dal datore di lavoro uno scritto attestante le ragioni dello scioglimento del rapporto di impiego non sostanzia peraltro le sue affermazioni in capo alle ragioni del medesimo: mal si vede, infatti, perché – qualora il motivo della perdita del lavoro fosse stato effettivamente l’arresto, rispettivamente il procedimento penale – il datore di lavoro non abbia proceduto a certificare questa circostanza;

                                         che – evidentemente – all’origine dello scioglimento del rapporto di lavoro ci devono essere altri motivi: non necessariamente, quindi, se non fosse intervenuto l’arresto “(…) avrebbe potuto continuare a lavorare (…)” (istanza 26/27.1.2006, p. 2);

                                         che pertanto non può esigere il risarcimento di un pregiudizio materiale solo dichiarato ma non provato;

                                         che – a suo dire – “a causa del trauma subito a seguito del procedimento (…) ha dovuto ricorrere a delle cure mediche” (istanza 26/27.1.2006, p. 2), di cui chiede il rimborso (CHF 391.35, doc. D);

                                         che nondimeno, in sede di audizione, il qui istante ha riferito che “(…) sono in cura dal dr. __________ di __________, da circa un paio d’anni, siccome soffro di dolori alla schiena, soffro d’infezione intestinale cronica ed ho avuto anche problemi depressivi” (verbale di interrogatorio 2.9.2004, p. 11, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 1.2.2005, AI 24);

                                         che – nel corso della perquisizione 2.9.2004 del suo appartamento – sono stati sequestrati medicamenti antidepressivi (allegati 20/44 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 1.2.2005, AI 24);

                                         che inoltre già prima dell’arresto la situazione socio-economica – invocata dal dr. med. __________ nel certificato medico 30.6.2005 (doc. C) – di IS 1 non era serena: questi ha infatti detto che “(…) ho alcuni debiti, complessivamente sui fr. 10'000.--, inerenti a fatture arretrate, oppure all’affitto del mio appartamento; sono tre mesi che non posso pagarlo” (verbale di interrogatorio 2.9.2004, p. 2, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 1.2.2005, AI 24);

                                         che pertanto l’esistenza di un nesso causale adeguato tra il procedimento penale e questa posta del danno è tutt’altro che palese (da qui l’inutilità di esperire una perizia sul pregiudizio alla salute e sulla capacità contributiva dell’istante);

                                         che IS 1 postula CHF 500.-- per le spese di trasferta __________ per incontrare il suo patrocinatore;

                                         che vi è evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e questa pretesa;

                                         che si giustifica quindi ammettere la suddetta posta del danno, riconoscendo le spese di trasferta per una conferenza con il suo legale (ritenuto che, come detto, le necessità di istruttoria e quindi di patrocinio non imponevano costanti contatti patrocinatore – cliente);

                                         che viene risarcito l’importo di CHF 14.40, pari al costo del biglietto ferroviario di seconda classe __________ [oggi CHF 14.40 (che giustifica di non riconoscere interessi su questa pretesa)], in applicazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il danno (art. 44 CO);

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

                                         che la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111);

                                         che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

                                         che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

                                         che al proposito il qui istante postula la somma di CHF 3'500.-- (CHF 250.--/giorno) per i 14 giorni di detenzione preventiva sofferta e l’ulteriore importo di CHF 10'000.-in virtù della “(…) particolare gravità dei reati ingiustamente ascrittigli e la conseguente condanna sociale per questi reati, (…)” (istanza 26/27.1.2006, p. 3);

                                         che – come detto – IS 1 è stato arrestato il 2.9.2004 (AI 7) ed è stato scarcerato il 14.9.2004 (AI 16);

                                         che per i 14 (recte: 13) giorni di detenzione preventiva ingiustamente patita gli viene quindi assegnato l’importo base di CHF 2'600.-- (CHF 200.--/giorno, come da prassi);

                                         che nella fattispecie non vi sono elementi che giustificano un aumento o una diminuzione della somma indicata, in particolare con riferimento ai criteri menzionati in precedenza;

                                         che, a titolo di torto morale, gli vengono pertanto assegnati CHF 2’600.--, oltre interessi dal 14.9.2004 (ossia dalla data di scarcerazione, come da prassi), importo che tiene conto della gravità delle accuse, della loro ripercussione sociale e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dal decreto di abbandono 21.3.2005 e da questo stesso giudizio;

                                         che all’istante va quindi rifuso l’importo di CHF 5'423.40, di cui CHF 2'809.--, oltre interessi, per spese legali, CHF 14.40 per danni materiali e CHF 2'600.--, oltre interessi, per torto morale;

                                          che le ripetibili – protestate – sono state considerate nella nota professionale;

                                         che giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;

                                         che nella fattispecie non sono dati i presupposti di cui al citato articolo, il procedimento penale non apparendo del tutto ingiustificato;

                                         che si prescinde quindi dall’applicazione di detta disposizione;

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                    §   Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono 21.3.2005 del procuratore pubblico Mario Branda (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 5'423.40, oltre interessi al 5% dal 26.1.2006 su CHF 2'809.-- e dal 14.9.2004 su CHF 2'600.--.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1 patr. da: PR 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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