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Ticino Camera dei ricorsi penali 19.10.2006 60.2006.353

19. Oktober 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·521 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

istanza di ispezione degli atti. tribunale quale istante.

Volltext

Incarto n. 60.2006.353  

Lugano 19 ottobre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Andrea Pedroli, Matteo Cassina (in sostituzione di Raffaele Guffi e Ivano Ranzanici, esclusisi)

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 19.9.2006 presentata dal

IS 1  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale inc. __________ a carico di PI 3;  

richiamate le osservazioni 28/29.9.2006 del patrocinatore di PI 3, che chiede di sospendere la procedura assicurativa in attesa della decisione penale, e pertanto di negare la possibilità di compulsare gli atti al Tribunale istante;

richiamato lo scritto 28/29.9.2006 del sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, con il quale comunica di non avere obbiezioni all’accoglimento dell’istanza;

preso atto che la PI 2, interpellata, non ha preso posizione;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di una segnalazione, il Ministero pubblico ha aperto un incarto a carico di PI 3 per titolo di ottenimento abusivo di prestazioni sociali (inc. MP __________). Parallelamente, a seguito di decisioni in ambito assicurativo del 21.6.2006 e del 14.7.2006, PI 3 si è aggravato al Tribunale istante in data 8.8.2006 (inc. __________). Il giudice delegato, con la presente istanza, chiede l’accesso agli atti.

                                   2.   Come sopra esposto, il procuratore pubblico ha acconsentito all’accesso agli atti, al quale si oppone invece il patrocinatore di PI 3, adducendo che occorre attendere la fine del procedimento penale, e quindi respingere la richiesta del Tribunale istante.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

                                   4.   Nel presente caso, la richiesta poggia sull’art. 32 LPGA, e ne ossequia le condizioni, essendo scritta, motivata, individualizzata, ed imponendosi anche in un’ottica della ponderazione degli interessi (U. KIESER, Kommentar ATSG, Zurigo 2003, n. 13 ss. ad art. 32 LPGA). Il nesso indiscutibile tra il procedimento penale e la procedura assicurativa appare pacifico.

                                   5.   L’istanza è quindi accolta. È consentito l’accesso agli atti dell’inc. MP __________. Considerato come l’incarto penale non sia ancora concluso, l’accesso agli atti, possibile da subito, potrà essere esercitato anche successivamente, fino a conclusione della vicenda penale, se necessario.

                                   6.   Considerato l’art. 32 LPGA, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 32 e 33 LPGA ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 patr. da: PR 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario