Incarto n. 60.2006.347
Lugano 23 settembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/15.9.2006 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia degli atti di un procedimento a suo carico (MP __________) conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 22.8.2006 (NLP __________);
premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 14/15.9.2006;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una querela del 26.6.2006, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di IS 1 (inc. MP __________) conclusosi con l’emanazione di un decreto di non luogo a procedere in data 22.8.2006 (NLP __________), senza previamente operare un deposito atti.
2. Con la presente richiesta, l’istante chiede di poter visionare l’incarto del procedimento a suo carico.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale querelato) al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. In concreto, è dato certamente un interesse giuridico legittimo da parte dell’istante ad esaminare gli atti del procedimento a suo carico, ritenuto che nel corso dello stesso non si è proceduto ad un deposito atti o non è stato altrimenti concesso al querelato di accedere agli atti.
6. L’istanza è accolta. Copia del rapporto di polizia del 16.8.2006 e della querela del 26.6.2006 è allegata all’esemplare di questa decisione inviata all’istante.
7. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate; esse sono contenute al minimo.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria