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Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2006 60.2006.336

25. Oktober 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·492 Wörter·~2 min·4

Zusammenfassung

istanza di ispezione degli atti. autorità di vigilanza quale istante.

Volltext

Incarto n. 60.2006.336  

Lugano 25 ottobre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 7.9.2006 presentata da

IS 1 IS 2  

tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti relativi al procedimento penale aperto, tra gli altri, a carico dell’avv. PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________);  

richiamate le osservazioni 14.9.2006 del procuratore pubblico Maria Galliani, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza;

richiamate le osservazioni 20/21.9.2006 del patrocinatore dell’avv. PI 1, che pure comunica il proprio nulla osta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nel quadro di un procedimento penale aperto dal Ministero pubblico (inc. MP __________), il procuratore pubblico ha promosso l’accusa nei confronti dell’avv. PI 1 per infrazioni a carattere fiscale ed infrazioni relative alle assicurazioni sociali.

                                   2.   I due gremii istanti, nella loro veste di autorità di vigilanza in materia di esercizio del notariato e dell’ avvocatura, chiedono il diritto di compulsare gli atti del procedimento surriferito. Come esposto in entrata, sia il procuratore pubblico sia l’interessato, per il tramite del proprio patrocinatore, hanno dato il loro nulla osta.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

                                   4.   Il Consiglio di disciplina notarile ha competenze disciplinari (art. 126 n. 1 LN) e può prendere provvedimenti provvisionali (art. 128 cpv. 1 LN) con dei poteri di indagine indicati dall’art. 130 LN, che prevede tra l’altro che gli uffici pubblici del Cantone sono tenuti a fornire le informazioni richieste. Analogamente avviene per la Camera per l’avvocatura ed il notariato (art. 30 cpv. 2 lit. g, 40 LAvv). Per questi motivi, la richiesta appare sorretta da un interesse giuridico legittimo.

                                   5.   L’istanza è accolta. Un delegato per ognuno dei due gremii istanti potrà accedere all’incarto in questione ed estrarre copia unicamente di quegli atti necessari per le procedure aperte presso di loro.

                                   6.   Considerata la natura dei due gremii istanti, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 1 patr. da: PR 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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