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Ticino Camera dei ricorsi penali 18.09.2006 60.2006.306

18. September 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·561 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante.

Volltext

Incarto n. 60.2006.306  

Lugano 18 settembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 10/23.8.2006 presentata da

IS 1  

tendente ad ottenere due copie appostillate di un decreto d’abbandono del 2.11.2004 (ABB __________);  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera in data 23.8.2006, preavvisandola favorevolmente e trasmettendo i relativi incarti;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   L’allora Procura pubblica sottocenerina aveva aperto un procedimento penale (inc. __________) a carico di __________ a seguito di denuncia 18.2.1986 presentata dalla qui istante, mediante un patrocinatore legale, per violazione dell’obbligo alimentare (art. 217 vCP) ed appropriazione indebita.

                                   2.   Un secondo procedimento penale (inc. __________), a carico di __________ era stato aperto sempre dall’allora Procura pubblica sottocenerina a seguito di denuncia presentata dall’allora Dipartimento delle opere sociali (DOS) per trascuranza dei doveri d’assistenza familiari (art. 217 CP).

                                   3.   Con decisione di abbandono interno, con motivazione sommaria, del 2.11.2004 (ABB __________), il Ministero pubblico ha chiuso i due procedimenti penali per intervenuta prescrizione dell’azione penale. L’atto è stato intimato all’incarto (?) e al comando della Polizia cantonale.

                                   4.   Con la presente richiesta, IS 1 (__________) chiede due copie postillate della decisione.

                                   5.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

                                   6.   Nel presente caso, l’istante è stata parte (denunciante) ad uno dei procedimenti, ed indirettamente parte anche al secondo procedimento (avendo ricevuto per il figlio l’anticipo degli alimenti che poi ha portato alla querela penale del DOS) a carico dell’ex marito.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                   7.   Nel presente caso è dato certamente un interesse giuridico legittimo da parte dell’istante di ricevere copia del decreto di abbandono interno con motivazione sommaria. A maggior ragione se si considera che lo stesso non sembra (dal testo del decreto ABB __________) esserle stato notificato.

                                   8.   L’istanza è accolta. La copia originale agli atti viene inviata all’istante, ed una fotocopia è conservata nell’incarto. Questa Camera non può procedere a postillare la decisione.

                                   9.   In considerazione della particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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