Incarto n. 60.2006.293
Lugano 15 settembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7.7/14.8.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia di una denuncia penale presentata da un cliente per uso abusivo di una carta di credito;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 11/14.8.2006;
richiamato lo scritto 22/23.8.2006 del procuratore pubblico __________, con il quale comunica di non avere osservazioni da fare;
richiamato lo scritto 29/31.8.2006 di PI 2, con il quale comunica di non opporsi alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. PI 2 ha segnalato alla società istante la scomparsa della propria __________. Ha pure fatto la segnalazione alla polizia cantonale di __________, ciò che ha comportato l’apertura di un procedimento penale (inc. MP __________).
2. Con la presente istanza, la IS 1 chiede di ricevere copia della denuncia presentata in polizia. Le parti non si sono opposte.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Nel presente caso è dato certamente un interesse giuridico legittimo dell’istante, considerato anche l’accordo dato da parte di PI 2.
5. L’istanza è accolta. Alla parte istante vengono trasmessi sia il testo della denuncia del 14.2.2006 sia il verbale di medesima data.
6. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria