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Ticino Camera dei ricorsi penali 23.04.2007 60.2006.282

23. April 2007·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·4,155 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale. cauzione

Volltext

Incarto n. 60.2006.282/dp  

Lugano 23 aprile 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3/4.8.2006 presentata da

IS 1, , patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 14.6.2006 emanato dal procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi (ABB __________), un’indennità a’ sensi dell’art. 317 CPP;  

richiamato lo scritto 23.8.2006 del magistrato inquirente, che rileva come la domanda debba essere accolta nei ristretti limiti della prassi costante di questa Camera;

richiamati inoltre gli scritti 12/13.9.2006 (replica) e 28/29.9.2006 di IS 1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che il procedimento penale è stato promosso in seguito all’esposto 15/16.3.1995 di __________, __________ (AI 1);

                                         che il 22.5.2001 l’allora procuratore generale Luca Marcellini ha emanato nei confronti di IS 1 un ordine di arresto per titolo di truffa “(…) per avere, nel periodo 1994 – febbraio 1995, ad __________ ed in altre località, agendo in correità con terzi, ingannato astutamente, a scopo di indebito profitto, i responsabili della __________, inducendoli a fornire alla __________, società con sede in __________, appositamente costituita con un capitale sociale autorizzato di __________ 1'000'000.--, liberato però nella misura di sole __________ 2.--, 80 tonnellate di burro per un valore totale di __________ 502'400.--, fornitura che non venne pagata, con corrispondente danno per la __________, ma che la __________ rivendette immediatamente a terzi, suddividendo il ricavato fra i correi” (AI 69);

                                         che IS 1 è stato arrestato il 14.5.2002 (AI 70/73);

                                         che, il giorno seguente, la misura è stata confermata dal giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente di pericolo di fuga e di bisogni dell’istruzione (verbale di notifica di arresto e di decisione 15.5.2002, AI 74);

                                         che con decisione 27.5.2002 il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha respinto l’istanza di libertà provvisoria 22.5.2002 (AI 88), giudizio impugnato davanti a questa Camera con ricorso 6/7.6.2002 [(AI 107), stralciato il 3.7.2002 (136)];

                                         che l’accusato è stato scarcerato il 26.6.2002, previo versamento di una cauzione di CHF 100'000.-- (verbale di interrogatorio 26.6.2002, p. 12, AI 132/134);

                                         che il 14.6.2006 il procuratore pubblico ha abbandonato internamente il procedimento penale promosso a carico del qui istante, di __________ e di __________ per intervenuta prescrizione, rispettivamente per insufficienza di prove (abbandono interno 14.6.2006, ABB __________), decisione intimata all’incarto;

                                         che con scritto 19.7.2006 il magistrato inquirente ha comunicato a IS 1, per il tramite dell’avv. PR 1, la chiusura del procedimento penale con il suddetto abbandono interno;

                                         che se, dopo compiuta l’istruzione, il procuratore pubblico non ritiene di presentare l’atto o il decreto di accusa, egli pronuncia l’abbandono del procedimento penale (art. 214 cpv. 1 CPP) e notifica il decreto di abbandono all’accusato, al difensore e alla parte civile (art. 215 CPP);

                                         che la Camera dei ricorsi penali, nella decisione 10.11.1998, ha considerato – con riferimento ad un decreto di non luogo a procedere – che “la decisione di abbandono interno del (…) non costituisce una decisione finale di merito, ossia un decreto di non luogo a procedere, poiché non rispetta le condizioni poste dagli art. 184 e 185 CPP e non é neppure impugnabile a questa Camera. L'abbandono interno, che non viene intimato a nessuna delle parti interessate, é una semplice decisione di sospensione del procedimento penale, decisa dal magistrato inquirente per ragioni di opportunità. Di conseguenza, il procedimento penale può essere ripreso in qualsiasi momento, se richiesto dal querelante, senza necessità che questa Camera ordini la riapertura delle informazioni preliminari” (decisione 10.11.1998 in re C.C., inc. __________, giudizio parzialmente pubblicato in REP. 1998 n. 121; cfr. anche decisione 4.8.2004 in re S.C., inc. __________);

                                         che quindi, in analogia, il decreto di abbandono interno emanato il 14.6.2006 non può espletare effetto di cosa giudicata;

                                         che nondimeno l’1/2.10.1997 __________ – costituitasi parte civile il 31.3/3.4.1995 (AI 2) – aveva comunicato, per il tramite dell’avv. __________, __________, che “(…) ha deciso di rinunciare all’azione penale in corso e, nell’ipotesi della continuazione d’ufficio della stessa, di revocare anche l’avvenuta costituzione in parte civile” (AI 52);

                                         che in queste circostanze apparirebbe eccessivamente formalistico pretendere l’emanazione di una decisione a’ sensi di legge, non essendoci parte civile legittimata ad impugnare il decreto e l’accusato – con l’introduzione della presente istanza – avendo implicitamente riconosciuto il giudizio così come pronunciato;

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 66'958.60 (recte: 67'358.60), oltre interessi, di cui CHF 22'844.-- per spese legali, CHF 15'000.-- per danni materiali, CHF 19'514.60 per interessi inerenti la cauzione e CHF 10'000.-- per torto morale;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 22'844.-- [di cui CHF 18'990.-- di onorario (63 ore e 18 minuti a CHF 300.--/ora), CHF 2'275.80 di spese e CHF 1'578.20 di IVA (doc. M)];

                                         che IS 1 sostiene che “(…) si è trattato di un procedimento delicato e urgente i cui interventi avevano la precedenza su tutto considerate la detenzione e la necessità di giungere al più presto possibile all’abbandono o alla libertà provvisoria per limitare i danni” (istanza 3/4.8.2006, p. 3);

                                         che il caso – ancorché delicato ed urgente – non presentava tuttavia, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, difficoltà particolari: l’oggetto di indagine era infatti sostanzialmente circoscritto ad una ben determinata fattispecie, per cui non sono stati necessari particolari approfondimenti di fatto e/o di diritto, circostanza che peraltro il qui istante non invoca;

                                         che di conseguenza si giustifica applicare la tariffa di CHF 250.--/ora, come da prassi all’epoca del mandato, in luogo di quella di CHF 300.--/ora;

                                         che – per quanto risulta dall’incarto – il 15.5.2002 l’avv. PR 1 ha partecipato all’udienza inerente la notifica di arresto davanti al giudice dell'istruzione e dell'arresto (AI 74), ha assistito il qui istante nel corso dell’interrogatorio 22.5.2002 [al termine del quale IS 1 ha chiesto di essere posto in libertà provvisoria (AI 77)], ha redatto le osservazioni 24/27.5.2002 al preavviso negativo del magistrato inquirente all’istanza di libertà provvisoria (inc. GIAR __________), ha steso il ricorso 6/7.6.2002 alla Camera dei ricorsi penali contro la decisione 27.5.2002 del giudice dell'istruzione e dell'arresto, che aveva respinto la suddetta istanza (AI 88/107) [gravame stralciato il 3.7.2002 in seguito alla scarcerazione (AI 136)], il 13.6.2002 ha preso posizione sul reclamo 7/10.6.2002 di __________, coindagato nel medesimo procedimento (AI 112), e – infine – il 17.6.2002 ed il 26.6.2002 ha partecipato alle audizioni del suo cliente (AI 121/132);

                                         che – per quanto risulta dalla nota professionale – ha visitato cinque volte il qui istante in carcere;

                                         che ha inoltre corrisposto con il procuratore generale/pubblico, con l’avv. __________, __________, unitamente al quale aveva assunto la difesa, e con i familiari di IS 1;

                                         che – pur riconoscendo l’efficacia dell’intervento del legale – il dispendio orario di 63 ore e 18 minuti, che non viene precisato in relazione ad ogni singola prestazione, appare oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, non giustificato dalle concrete necessità di istruttoria e di patrocinio, considerato che il caso – come detto – non imponeva approfondimenti particolari;

                                         che il procedimento penale nei confronti del qui istante si è del resto sostanzialmente concluso con la sua messa in libertà provvisoria il 26.6.2002;

                                         che agli atti, dopo la sua scarcerazione, sono invero state assunte le risultanze di rogatorie esperite in __________ ed in __________ (cfr., per esempio, AI 153/155/163/165/166);

                                         che il procuratore pubblico sembra tuttavia essersi limitato a prenderne conoscenza, tanto è vero che il procedimento penale è rimasto praticamente inattivo dall’autunno 2002 all’emanazione del decreto di abbandono il 14.6.2006;

                                         che determinante è peraltro non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso specifico, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

                                         che viene quindi ammesso un onorario pari a 44 ore e 25 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 11'104.15, di cui 600 minuti (comprese le trasferte) inerenti i colloqui – in carcere – con l’istante, 150 minuti inerenti gli ulteriori colloqui (di persona/telefonici) con il cliente, 150 minuti inerenti gli scritti, 300 minuti inerenti le telefonate con Ministero pubblico/Ufficio del giudice dell’istruzione e dell’arresto/avv. __________ /terzi, 300 minuti (comprese le trasferte) inerenti le “conferenze” con procuratore generale/segretario giudiziario/avv. __________ /terzi, 120 minuti inerenti l’esame di scritti/atti/documenti, 120 minuti (compresa la trasferta) inerenti l’udienza davanti al giudice dell'istruzione e dell'arresto il 15.5.2002 (AI 74), 195 minuti (compresa la trasferta) inerenti l’interrogatorio 22.5.2002 (11.00-13.15, AI 77), 225 minuti (compresa la trasferta) inerenti l’interrogatorio 17.6.2002 (9.35-12.20, AI 121), 295 minuti (compresa la trasferta) inerenti l’interrogatorio 26.6.2002 (14.50-18.45, quando l’avv. PR 1 ha abbandonato l’audizione, AI 132), 80 minuti inerenti la stesura delle osservazioni 24/27.5.2002 al preavviso negativo del procuratore generale (inc. GIAR __________), 100 minuti inerenti il ricorso 6/7.6.2002 a questa Camera contro la decisione 27.5.2002 del giudice dell'istruzione e dell'arresto (AI 107) e 30 minuti inerenti la stesura delle osservazioni al reclamo 7/10.6.2002 di __________ (AI 112);

                                         che all’importo suddetto vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 1'300.--, di cui CHF 50.-- per formazione/archiviazione dell’incarto (art. 3 cpv. 2 lit. a TOA), CHF 27.-- inerenti le telefonate [180 minuti a CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________)], CHF 740.-- (come esposto) inerenti le trasferte (stralciate nondimeno quelle di data 28.5.2002 e 11.6.2002, che non trovano spiegazione nella nota “onorari”), CHF 100.-- inerenti gli scritti, CHF 168.-- inerenti la stesura delle osservazioni 24/27.5.2002 al preavviso negativo del procuratore generale [CHF 5.--/pagina x 7 pagine (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA), ulteriori due copie – CHF 2.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) x 14 pagine –, 49 pagine di allegati in copia (CHF 2.--/pagina), CHF 5.-- per invio raccomandato e CHF 2.-- per invio fax (inc. GIAR __________)], CHF 135.-inerenti il ricorso 6/7.6.2002 a questa Camera contro la decisione 27.5.2002 del giudice dell'istruzione e dell'arresto (CHF 5.--/pagina x 12 pagine, ulteriori due copie, 11 pagine di allegati in copia, CHF 5.-- per invio raccomandato) e CHF 80.-- inerenti fotocopie, stralciato l’importo di CHF 500.-- “versato al cliente, 28.05.2002”, la cui finalità non è meglio specificata;

                                         che non viene risarcita l'IVA, l'istante avendo domicilio all'estero (cfr. decisione 29.4.2003 di questa Camera in re N.P., inc. __________);

                                         che a IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 12'404.15, oltre interessi dal 3.8.2006, come postulato;

                                         che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

                                         che l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;

                                         che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l’istante sostiene che “(…) è attivo nell’industria del latte e la sua attività gli consente un reddito rilevante, come appare dai documenti prodotti nelle osservazioni 24 maggio 2002 all’Ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto. Il carcere preventivo sofferto, 44 giorni, gli ha occasionato un danno rilevante, che viene prudenzialmente calcolato in CHF 15'000.--. A complemento dei documenti dei quali è detto sopra, si chiede l’audizione quale teste dell’avv. __________, Via __________, __________, che da anni si occupa degli affari dell’istante” (istanza 3/4.8.2006, p. 2);

                                         che il 28/29.9.2006 il suo legale ha inviato a questa Camera lo scritto 22.9.2006 dell’avv. __________, nel quale questi ha affermato – tra l’altro – che “(…) posso confermare – quanto meno per il periodo successivo all’inizio dell’anno 1997 – che il Sig. IS 1 ha svolto attività di procacciamento d’affari in favore delle società amministrate prima dal padre [__________], indi dalla madre [__________], con le quali ha poi instaurato rapporti più organici, stipulando con le stesse contratti di collaborazione. Trattavasi di società che esercitavano tutte, quale oggetto, attività di commercio di latte. Tra i compiti assunti dal Sig. IS 1 rientrava la ricerca di fornitori [anche all’estero] della materia prima al miglior prezzo di mercato, nonché di clienti __________ cui rivendere il latte conseguendone il miglior ricavo” (p. 1);

                                         che l’avv. __________ ha inoltre aggiunto che “(…) poiché gli accordi contrattuali stipulati con le società dallo stesso Sig. IS 1 rappresentante prevedevano compensi percentuali e provvigionali, evidente era l’elevato livello di guadagni raggiunto (…)” (p. 1);

                                         che il citato legale ha allegato al suo scritto copia dei modelli __________ inerenti gli anni di imposta 2001/2002/2003/2004: “(…) come si potrà notare, è evidente il decremento nel reddito conseguito dal Sig. IS 1 in ordine all’anno 2002, rapportato all’anno precedente ed agli anni successivi” (p. 1);

                                         che effettivamente il reddito inerente il 2002 – pari ad __________ [__________circa (tasso di conversione __________ = __________), modello __________ 2003] – è inferiore a quello dell’anno precedente, pari a __________ (modello __________ 2002);

                                         che nondimeno il modello __________ 2003 attesta __________ quali “utili da partecipazione in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche”, importo che non risulta nel modello __________ 2002 inerente il periodo d’imposta 2001;

                                         che quindi il reddito complessivo inerente il 2002 ammonta ad __________ (__________);

                                          che il qui istante non spiega i predetti __________;

                                         che in ogni caso – anche facendo astrazione dal citato importo, considerando unicamente il reddito parziale di __________ – IS 1 non ha dimostrato – documentando, come gli incombeva [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] – che la leggera flessione nel reddito 2002 sia da ricondurre alla sua detenzione;

                                         che non ha pertanto provato l’esistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti ed il sostenuto nocumento, che potrebbe essere dipendente da altri fattori;

                                         che in queste circostanze nulla gli è dovuto a questo titolo;

                                         che sostiene inoltre che “la cauzione ha fruttato solo CHF 902.05 (doc. I), mentre il capitale di CHF 100'000.-- investito per 49 mesi (cfr. doc. F e I) calcolando il 5% dà un importo di CHF 20'416.65, dai quali vanno dedotti CHF 902.05, per cui il danno è di CHF 19'514.60” (istanza 3/4.8.2006, p. 3);

                                         che giusta l’art. 111 cpv. 2 CPP chi presta una cauzione in denaro può chiedere che la somma sia fruttifera di interessi, mediante adeguato investimento: in tal caso ha diritto a percepirli periodicamente;

                                         che nella fattispecie non risulta che l’istante abbia chiesto che l’importo versato fosse fruttifero di interessi (cfr. decisione 12.12.2002 di questa Camera in re V. C., inc. __________);

                                         che la domanda deve essere indirizzata direttamente al magistrato inquirente che concede la libertà provvisoria, il quale è competente a decidere in merito alla forma d'investimento da adottare, ritenuto che contro l'operato di quest'ultimo è possibile ricorrere al giudice dell'istruzione e dell'arresto e, se del caso, in seconda istanza a questa Camera (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale, Lugano 1997, n. 7 ad art. 111 CPP);

                                         che la parte che tralascia di formulare una simile richiesta non può quindi in seguito fare valere la medesima nell'ambito di un'istanza d'indennizzo fondata sugli art. 317 ss. CPP: la questione degli interessi maturati sulla cauzione, in effetti, non ha nulla a che vedere con l'indennità che deve essere assegnata a chi è stato prosciolto da un'accusa o ha subito una detenzione illegale, ragione per cui non può essere esaminata nell'ambito di questo specifico procedimento (cfr. decisione 30.12.2003 in re S.S., inc. __________; cfr. anche  decisione 13.5.2004 in re G.A., inc. __________);

                                         che, a prescindere da queste considerazioni, IS 1 non ha in ogni caso dimostrato che avrebbe potuto investire l’importo in questione ad un interesse del 5% ottenendo CHF 20'416.15, né ha dato un fondamento giuridico per applicare tale tasso di interesse;

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

                                         che la Camera d'accusa del Tribunale federale ha considerato di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. __________);

                                         che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

                                         che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

                                         che al proposito il qui istante postula la somma di CHF 10'000.-- per i 44 giorni di detenzione preventiva sofferta, osservando che “(…) è stato sottoposto al regime speciale (doc. L) e che lo ha subito in un paese per lui estero, lontano dalla famiglia” (istanza 3/4.8.2006, p. 3);

                                         che – come detto – IS 1 è stato arrestato il 14.5.2002 (AI 70/73/74) ed è stato scarcerato il 26.6.2002, previo versamento di una cauzione di CHF 100'000.-- (AI 132/134);

                                         che per i 44 giorni di detenzione preventiva ingiustamente patita gli viene quindi assegnato l’importo di CHF 8'800.-- (CHF 200.--/giorno, come da prassi), oltre interessi dal 3.8.2006;

                                         che nella fattispecie non vi sono infatti elementi che giustificano un aumento o una diminuzione della somma indicata, in particolare con riferimento ai criteri menzionati in precedenza;

                                         che il predetto importo tiene peraltro conto del regime speciale al quale – al pari degli altri detenuti in carcere preventivo – è stato sottoposto [invero solo fino al 10.6.2002, quando è stato collocato a regime ordinario (AI 111)], della sofferenza sua e della sua famiglia e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dal decreto di abbandono 14.6.2006 e da questo stesso giudizio;

                                         che protesta le ripetibili;

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                         che va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda – un importo di CHF 500.-- a titolo di ripetibili;

                                         che, alla luce delle suddette considerazioni, all’istante va quindi rifuso l’importo di CHF 21'704.15, di cui CHF 12'404.15 per spese legali, oltre interessi, CHF 8'800.-per torto morale, oltre interessi, e CHF 500.-- per ripetibili;

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 317 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono 14.6.2006 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l’art. 317 CPP, l’importo di CHF 21'704.15, oltre interessi del 5% su CHF 21'204.15 dal 3.8.2006.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedi di diritto:

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

                                         Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

                                   4.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

60.2006.282 — Ticino Camera dei ricorsi penali 23.04.2007 60.2006.282 — Swissrulings