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Ticino Camera dei ricorsi penali 23.09.2006 60.2006.266

23. September 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·459 Wörter·~2 min·3

Zusammenfassung

istanza di ispezione degli atti. eredi della vittima (tramite medico) quali istanti.

Volltext

Incarto n. 60.2006.266  

Lugano 23 settembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 19/25.7.2006 presentata da

IS 1  

tendente ad ottenere copia del referto autoptico relativo al decesso di __________ avvenuto il 1°.7.2006;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera per competenza in data 21/25.7.2006;

ritenuto che questa Camera, con scritto 25.7.2006, ha chiesto all’istante di precisare i motivi della richiesta;

preso atto dello scritto 24/25.8.2006 dell’istante, con il quale precisa che la richiesta del referto era fatta a fini assicurativi;

ritenuto che con scritto 1°.9.2006 questa Camera ha indicato all’istante che la legittimazione in tal caso apparteneva agli eredi del defunto;

preso atto dello scritto 7/8.9.2006 della vedova, che chiede di inviare il referto all’assicurazione;

ritenuto che in data 8.9.2006 questa Camera interpellava l’altro erede legittimo, figlio del defunto;

preso atto che questi, il 14/18.9.2006, ha dato il proprio accordo alla trasmissione del referto autoptico all’assicurazione __________ a __________;

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   In data 1°.7.2006 __________ si è tolto la vita ad __________. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento (inc. MP __________).

                                   2.   Con l’istanza qui in esame è chiesto copia del referto autoptico, sostanzialmente a fini assicurativi. Gli eredi legittimi del defunto, interpellati, hanno dato il proprio accordo.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, è certo che la vedova ed il figlio del defunto abbiano un legittimo interesse giuridico a conoscere l’esito dell’esame autoptico, essendo anche sostanzialmente parte al procedimento.

                                   5.   L’istanza è accolta. Copia del referto autoptico sarà inviata direttamente dal Ministero pubblico al medico di fiducia degli eredi legittimi.

                                   6.   Data la particolare situazione, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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