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Ticino Camera dei ricorsi penali 06.09.2006 60.2006.261

6. September 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·395 Wörter·~2 min·1

Zusammenfassung

istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.

Volltext

Incarto n. 60.2006.261  

Lugano 6 settembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 13/24.7.2006 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia allestito nel quadro di un procedimento penale aperto presso il Ministero pubblico del Canton Ticino (inc. MP __________) a seguito del decesso di una persona;

richiamato lo scritto 4.8.2006 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A seguito del decesso di una persona il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto di non luogo a procedere in data 25.4.2006 (NLP __________).

2.L’istante, chiamata in causa quale assicuratore infortuni, chiede di poter ricevere copia del rapporto di polizia allestito nell’ambito del procedimento penale. Il sostituto procuratore interpellato ha comunicato di non avere osservazioni particolari da formulare, mentre che PI 2 non ha presentato osservazioni.

3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.Nel presente caso, c’è una connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale e l’intervento della compagnia di assicurazione istante.

5.L’istanza è accolta. Copia del rapporto di polizia, senza allegati, sarà inviata con la copia della presente decisione indirizzata all’istante.

6.Intervenendo l’istante quale assicurazione obbligatoria per gli infortuni, giusta l’art. 32 LPGA, si prescinde da tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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