Skip to content

Ticino Camera dei ricorsi penali 06.09.2006 60.2006.259

6. September 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·529 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

istanza di ispezione degli atti. Comune quale istante.

Volltext

Incarto n. 60.2006.259  

Lugano 6 settembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 20/21.7.2006 presentata dal

IS 1 ,  

  tendente ad ottenere copia dei verbali resi da un membro e dalla segretaria di una Commissione tutoria regionale (CTR);  

richiamate le osservazioni 2/3.8.2006 del procuratore pubblico Mario Branda, con le quali comunica di non avere obbiezione all’estrazione delle copie dei due verbali;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Il dr. med. __________ ha convenuto il Comune di __________ per il pagamento di onorari in relazione all’allestimento di una perizia nell’ambito di una procedura di misure di tutela di minori pendente presso la __________ di __________. Parallelamente alla procedura amministrativa, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), conclusosi con un decreto di non luogo a procedere.

2.Nell’ambito della vertenza civile assume una certa importanza la modalità di audizione dei minori oggetto della procedura a suo tempo adottata da un membro e della segretaria della __________. A tal fine, il Comune istante chiede di estrarre copia dei verbali di audizione quali testi, in sede penale, del membro e della segretaria della __________, in quanto gli stessi vertevano pure sulla modalità di audizione dei minori.

3.Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha comunicato di non avere obbiezioni alla richiesta.

4.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

5.Nel presente caso, i documenti richiesti (due verbali di audizione testimoniali) hanno una connessione con la vertenza in atto tra il Comune ed il perito. Esiste quindi un interesse giuridico legittimo da parte del Comune di poter disporre di copia dei due verbali. A tutela degli interessi delle persone coinvolte nel procedimento penale (sia dei minori, sia dei genitori ingiustamente accusati), le copie dei verbali potranno essere esaminati solo dal patrocinatore del Comune, e non potranno essere dati in copia o in lettura ad altri. Al patrocinatore del Comune si ricorda ovviamente il segreto professionale o d’ufficio.

6.L’istanza è accolta. I due verbali saranno trasmessi dal Ministero pubblico al patrocinatore del Comune.

7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altro applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico del IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

60.2006.259 — Ticino Camera dei ricorsi penali 06.09.2006 60.2006.259 — Swissrulings