Incarto n. 60.2006.193
Lugano 6 giugno 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul gravame 31.5/1.6.2006 presentato da
RI 1 patr. da: PR 1
contro
l’ordinanza sulle prove 24/26.5.2006 del presidente della Pretura penale;
premesso che il gravame è intitolato “Complemento al ricorso” con riferimento al ricorso 24/25.4.2006 presentato dalla medesima persona, assistita dal medesimo patrocinatore, contro la decisione 10/12.4.2006 del presidente della Pretura penale di congiunzione di procedimento penale a carico di diverse persone (inc. CRP __________);
ritenuto che di principio è proceduralmente esclusa la possibilità di presentare un complemento ad un ricorso trascorso il termine di ricorso;
considerato che nel presente caso non si è neppure in presenza di un’ipotetica replica;
ritenuto inoltre che un complemento ad un ricorso è a maggior ragione escluso se riferito a fatti o decisioni successivi all’inoltro del primo gravame;
considerato che la decisione successiva (qui impugnata) è relativa ad una problematica (di assunzione o meno di prove al dibattimento) diversa rispetto a quella oggetto della precedente decisione impugnata (relativa alla congiunzione/disgiunzione di procedimento penale a carico di diverse persone), di modo che anche logicamente e sostanzialmente non è concepibile un complemento in presenza di problematiche diverse;
ritenuto altresì che sostanzialmente il presente gravame si riferisce esclusivamente alla decisione 24/26.5.2006 della Pretura penale in materia di prove, come peraltro chiaramente indicato nel "petitum” (punto 2, p. 5 del ricorso) e nella parte “in ordine” (ricorso p. 2);
considerato come l’art. 227 cpv. 6 in fine CPP esclude l’impugnazione a questa Camera delle decisioni che ammettono o respingono le prove notificate;
ritenuto infine il chiaro testo di legge ed il principio della separazione dei poteri, il gravame dev’essere dichiarato irricevibile;
considerato che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 227 CPP e 39 lit. f LTG, nonché ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.-- (duecento), sono poste a carico di RI 1, __________.
3. Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria