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Ticino Camera dei ricorsi penali 08.02.2006 60.2006.17

8. Februar 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·763 Wörter·~4 min·5

Zusammenfassung

istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante.

Volltext

Incarto n. 60.2006.17  

Lugano 8 febbraio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 9/12.1.2006 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

tendente ad ottenere l’accesso ai verbali ed ai relativi allegati del procedimento penale a suo tempo aperto nei suoi confronti e di PI 1 (inc. MP __________) ed attualmente pendente presso il Tribunale federale a seguito di ricorso presentato dal procuratore pubblico in data 11.10.2005;  

premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che in data 12.1.2006 l’ha trasmessa per competenza a questa Camera;

richiamate le osservazioni 16.1.2006 del patrocinatore di PI 1, che si oppone alla richiesta;

richiamate altresì le osservazioni 18/19.1.2006 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, che preavvisa favorevolmente la richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il Ministero pubblico ha a suo tempo aperto un procedimento penale nei confronti di PI 1 e del qui istante (inc. MP __________) per reati di tipo economico. Come comunicato dal procuratore pubblico nel suo scritto di trasmissione del 12.1.2006, nei confronti di IS 1 l’allora magistrato inquirente Emanuele Stauffer ha emanato in data 27.11.2002 un decreto di abbandono, mentre nei confronti di PI 1 ha emanato un atto d’accusa in data 25.11.2005. Contro la decisione della competente Corte delle assise criminali è stato poi interposto ricorso alla CCRP e successivamente, in data 11.10.12005, ricorso al Tribunale federale: il procedimento è tuttora pendente presso l’Alta Corte.

                                   2.   Con istanza 9.1.2006, il patrocinatore di IS 1 chiede di avere copia di tutti i verbali e dei relativi allegati del procedimento penale, e ciò dovendo promuovere una causa civile con attinenza ai fatti oggetto dell’inchiesta.

                                   3.   Al preavviso favorevole del procuratore pubblico si contrappone quello negativo espresso dal patrocinatore di PI 1. Per quest’ultimo l’istante è stato oggetto di un decreto di abbandono, non si è costituito parte civile, ed era quindi solo testimone. Il richiamo dell’incarto penale potrà se del caso essere operato in sede civile; in conclusione, per PI 1 l’istante non ha un legittimo interesse giuridico a ricevere copia degli atti richiesti.

                                   4.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

                                   5.   Nel presente caso è pacifico che l’istante è stato coaccusato fino al momento dell’emanazione della decisione di abbandono, praticamente contestuale all’emanazione dell’atto d’accusa a carico di PI 1. Di conseguenza l’istante era parte al procedimento penale. Egli deve quindi ricorrere alla procedura prevista dall’art. 27 CPP. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Gli stessi lavori preparatori ricordano pure che, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                   6.   Nel presente caso è dato un interesse giuridico legittimo a favore dell’istante, ritenuto il suo ruolo di parte (quale coaccusato) al procedimento penale, e ritenuta pure la sua intenzione di promuovere un’azione civile con attinenza ai fatti oggetto del procedimento penale. Contrariamente a quanto osservato dal patrocinatore di PI 1, tale interesse sussiste anche prima della promozione della causa civile, onde permettergli di valutare i documenti esistenti prima di adire il giudice civile.

                                   7.   L’istanza è pertanto accolta. L’accesso agli atti dell’incarto potrà avvenire presso il Ministero pubblico.

                                   8.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, l'art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 1 patr. da: PR 2 2. PI 2 3. PI 3  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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