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Ticino Camera dei ricorsi penali 23.06.2006 60.2006.163

23. Juni 2006·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·517 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

istanza di ispezione degli atti. commissione tutoria quale istante.

Volltext

Incarto n. 60.2006.163  

Lugano 23 giugno 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 10.4/9.5.2006 presentata dalla

IS 1  

tendente a conoscere l’esistenza di decisioni di condanna, di eventuali misure o referti peritali inerenti PI 1;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha girata a questa Camera per competenza, con scritto 8/9.5.2006;

ritenuto che questa Camera, con scritto 11.5.2006, ha chiesto alla Commissione istante di precisare l’interesse giuridico legittimo alla base della richiesta, con riferimento all’art. 27 CPP;

preso atto dello scritto 23/29.5.2006 della Commissione istante, con cui ha precisato i motivi della sua richiesta;

richiamato lo scritto 14/15.6.2006 del patrocinatore di PI 1, che comunica di non avere osservazioni in merito all’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   La Commissione istante si occupa della sorella di PI 1. In data 4.4.2006, in occasione dell’audizione della madre e dello stesso PI 1, questi avrebbe tenuto un comportamento preoccupante ed offensivo (atteggiamento tenuto anche nei confronti del tutore della sorella). L’istanza tende a conoscere se vi sono già state delle condanne o l’adozione di misure, rispettivamente se vi è già stata una valutazione peritale di PI 1.

                                   2.   Come esposto in entrata, nessuno ha sollevato obbiezioni all’accesso agli atti.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

                                   4.   Nella fattispecie sono realizzati i presupposti di legge, stante il legittimo interesse della Commissione istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8.3.1999 (LOPTC), entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. È dato un interesse in relazione alla situazione della sorella di PI 1, ma anche rispetto alla situazione di quest’ultimo, con particolare riferimento all’episodio del 4.4.2006.

                                   5.   L’istanza è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire unicamente ad opera del presidente della IS 1, presso gli uffici del Ministero pubblico, e limitatamente ad un’ispezione, senza cioè estrarre copie.

                                   6.   Considerato che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese

Per questi motivi,

visto l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1 patr. da: PR 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

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