Incarto n. 60.2006.13
Lugano 8 febbraio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 10/11.1.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad attere l’accesso agli atti degli incarti penali MP __________, __________ e __________ relativi ai rapporti tra __________ __________ e la __________ - __________ __________ __________;
richiamate le osservazioni 12.1.2006 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, che comunica il proprio nulla osta al richiamo in sede civile degli atti penali;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Tra __________ __________ e la __________ - __________ __________ __________ è pendente una causa civile ordinaria (inc. OA.__________) nel contesto della quale il giudice ha ammesso il richiamo degli incarti penali relativi alla denuncia 22.3.1991 dell’attore nei confronti di __________ e di organi della società convenuta. In base alle indicazioni fornite dal magistrato inquirente, si tratta degli incarti MP __________ (sfociato nel decreto d’abbandono ABB __________), MP __________ e MP __________ (conclusisi con decreto d’accusa DAP __________ e con decreto d’abbandono ABB __________).
2. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato il proprio nulla osta all’ispezione degli incarti da parte delle parti e del giudice civile.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
5. Nel presente caso, giova osservare che le parti ai procedimenti sono le medesime e che è data una connessione tra la procedura civile e quella penale.
6. L’istanza è di conseguenza accolta. Gli incarti sono accessibili presso il Ministero pubblico di Bellinzona.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
3. Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario