Incarto n. 60.2006.121
Lugano 27 aprile 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 29.3/6.4.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso ad un incarto penale relativo ad un’aggressione;
richiamate le osservazioni del sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, che non solleva obbiezioni all’istanza;
richiamato lo scritto 10/11.4.2006 del patrocinatore di PI 3, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
richiamate altresì le osservazioni 10/11.4.2006 del patrocinatore di PI 2, che non si oppone alla richiesta, rilevando tuttavia che il procedimento è tuttora in corso;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di fatti accaduti ad __________ il 22.6.2005 e di una querela/denuncia penale del 27.6.2005, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________). In data 23.1.2006, il sostituto procuratore pubblico ha emanato un decreto d’accusa (DA __________) al quale PI 2 ha fatto opposizione. L’incarto è attualmente pendente presso la Pretura penale.
2. Con l’istanza qui esaminata, la IS 1 chiede copia degli eventuali provvedimenti intrapresi. Come esposto in entrata, nessuno si è opposto all’istanza.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Nella fattispecie, le ragioni che giustificano l’istanza e le competenze dell'ente istante (art. 32 LPGA) permettono di concludere che i presupposti di legge appaiono dati. Considerato come il procedimento penale non sia però concluso, l’accesso agli atti sarà possibile solo dopo la decisione della Pretura penale, che viene invitata a trasmettere copia della sua eventuale decisione direttamente alla IS 1.
5. A norma dell'art. 32 LPGA non si può far luogo al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 2 patr. da: PR 1 3. PI 3 patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario